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	<title>GiuridicoBlog &#187; risarcimento</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Il c.d.&#8221;collegato lavoro&#8221;:l.183/2010</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[art 32]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
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		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 183/2010 denominata &#8220;Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, diammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro  sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro&#8221; è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/01/il-c-d-collegato-lavorol-1832010/"><img class="alignnone size-full wp-image-1040" title="Il c.d.&quot;collegato lavoro&quot;:l.183/2010" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/LOGO21.jpg" alt="LOGO2" width="500" height="180" /></a>La <strong>legge 183/2010</strong> denominata &#8220;<em>Deleghe al Governo in materia di<strong> </strong>lavori usuranti<strong>, </strong>di<strong> </strong>riorganizzazione di enti,<strong> </strong>di<strong> </strong>congedi<strong>,</strong> aspettative e permessi, diammortizzatori sociali, di<strong> </strong>servizi per l&#8217;impiego,<strong> </strong>di<strong> </strong>incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro  sommerso e disposizioni in tema<strong> </strong>di lavoro pubblico e di controversie di lavoro</em>&#8221; è definitivamente<strong> entrata in vigore il 24 Novembre</strong>.Il provvedimento ha riformato ambiti rilevanti ed istituti portanti della <strong>displina del diritto lavoro</strong> apportando <strong>modifiche</strong> all&#8217;arbitrato, all&#8217;impugnativa dei licenziamenti e costituendo nuove sanzioni, con un  sistema sanzionatorio più aspro soprattutto per il &#8220;lavoro sommerso&#8221;.</p>
<p><span id="more-1034"></span></p>
<p>Dei 50 articoli di cui si compone la legge 183/2010 riveste straordinaria importanza l&#8217;<strong>art.32</strong>, in tema di <strong>risoluzione del rapporto di lavoro</strong>, rubricato:&#8221;Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato&#8221;. Al primo comma l&#8217;art.32 prevede la sostituzione<strong> </strong>del primo e secondo comma dell&#8217;<strong>art</strong>.<strong>6  l.604/1966</strong> :  &#8220;Il licenziamento deve essere impugnato a  pena  di  decadenza  entro <strong>sessanta giorni</strong> dalla ricezione  della  sua  comunicazione (&#8230;)&#8221;. Inoltre : &#8220;L&#8217;impugnazione e&#8217; inefficace se non e&#8217; seguita, entro  il  successivo termine di <strong>duecentosettanta giorni</strong>, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o  dalla comunicazione  alla controparte della  richiesta  di tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita&#8217; di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso&#8221; ( <strong>termine per l&#8217;impugnazione giudiziale </strong>).Di conseguenza l&#8217;impugnazione giudiziale deve essere effettuata entro 270g e non più, come prima di suddetto provvedimento, secondo il termine di prescrizione quinquennale.</p>
<p>Infine secondo l&#8217;<strong>art.32 com.5</strong>: &#8221; Nei casi di conversione del <strong>contratto a tempo </strong><strong>determinato</strong>, il giudice condanna il datore di lavoro al <strong>risarcimento</strong> del lavoratore stabilendo un&#8217;indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto&#8221; (seguendo i criteri dell&#8217;art.8  l.604/66 prima utilizzati soltanto per la &#8220;tutela obbligatoria&#8221; in caso di licenziamento illegittimo a cui non è applicabile la &#8220;tutela reale&#8221;, art.18  l.300/70).<br />
Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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		<title>Trasporto Aereo comprensivo di &#8220;eventuale&#8221; danno: materiale e morale.</title>
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		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[corte di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[danno materiale]]></category>
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		<category><![CDATA[perdita bagagli]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Un passeggero della compagnia aerea Clickair SA chiede il risarcimento del danno derivante dalla perdita di bagagli registrati, durante un trasporto aereo effettuato da Barcellona (Spagna) a Oporto (Portogallo). Lo stesso ,chiede un risarcimento di una somma pari ad Euro 3200, di cui Euro 2700 corrispondenti al valore dei bagagli smarriti, ed Euro 500 relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/05/trasporto-aereo-comprensivo-di-eventuale-danno-materiale-e-morale/"><img class="alignnone size-full wp-image-129" title="Trasporto Aereo comprensivo di &quot;eventuale&quot; danno: materiale e morale. " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/art-assegno-mantenimento-def.jpg" alt="Trasporto Aereo comprensivo di &quot;eventuale&quot; danno: materiale e morale. " width="500" height="180" /></a>Un passeggero della compagnia aerea Clickair SA chiede il risarcimento del danno derivante dalla perdita di bagagli registrati, durante un trasporto aereo effettuato da Barcellona (Spagna) a Oporto (Portogallo). Lo stesso ,chiede un risarcimento di una somma pari ad <strong>Euro 3200</strong>, di cui Euro 2700 corrispondenti al valore dei bagagli smarriti, ed Euro 500 relativi al danno morale prodotto da tale perdita. La compagnia si oppone al risarcimento ,sostenendo in particolare che l&#8217;ammontare  richiesto <strong>eccede il limite della responsabilità per perdita di bagagli, pari a 1000 DSP, fissato dall’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal.</strong></p>
<p><span id="more-328"></span>Per quanto riguarda la responsabilità dei vettori dell’Unione circa il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli sul territorio dell’Unione, il Regolamento n. 2027/97 si limita a dare attuazione alle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.<br />
Il giudice adito non condivide il precedente giurisprudenziale dell’Audiencia Provincial de Barcelona, secondo cui il limite di risarcimento previsto dalla convenzione non include, i danni materiali e morali insieme e decide dunque di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «<strong>Il limite di responsabilità di cui all’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal comprenda tanto il danno materiale quanto il danno morale derivante dalla perdita dei bagagli</strong>».</p>
<p>La Corte risponde affermatiamente stabilendo che &#8220;Il termine «<strong>danno</strong>» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno <strong>materiale</strong> quanto il danno <strong>morale</strong>&#8220;.</p>
<p>Secondo la Corte, infatti, &#8220;i termini «<strong>préjudice</strong>» e «<strong>dommage»</strong> contemplati al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere interpretati in modo tale da contemplare  tanto la valutazione dei danni &#8220;materiali &#8220;  quanto quelli &#8220;morali&#8221;.<br />
Tale conclusione si trova corroborata dagli obiettivi che hanno condotto all’adozione della convenzione di Montreal&#8221;, diretta a prevedere un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei. Perciò, con riguardo più precisamente ai danni sopravvenuti in seguito a distruzione, perdita, deterioramento di bagagli consegnati, il vettore, a tenore dell<strong>’art. 17, n. 2,</strong> della convenzione di Montreal si presume responsabile di tali danni «per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati».<br />
Simile concetto di responsabilità rigorosa implica tuttavia, come peraltro risulta dal 5 comma del preambolo della Convenzione di Montreal, che sia preservato il «<strong>giusto equilibrio degli interessi</strong>», in particolare modo per ciò che attiene gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri.  Al fine di preservare un codesto equilibrio, gli Stati contraenti hanno convenuto, in talune ipotesi – in particolare a tenore dell’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – di limitare l’obbligazione per responsabilità gravante sui vettori aerei.<br />
La limitazione del risarcimento che ne deriva va applicata «per passeggero»&#8221;.</p>
<p>«Il giusto equilibrio degli interessi» sopracitato  richiede, nelle diverse fattispecie ipotetiche nelle quali il vettore è ritenuto responsabile in forza del capo III della convenzione di Montreal, l’esistenza di limiti chiari di risarcimento riferiti all’integralità del danno subito da ciascun passeggero in ciascuna delle dette fattispecie, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest’ultimo.</p>
<p>(Corte di Giustizia UE, Sentenza 6 maggio 2010: Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – Art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “danno” – Danni materiali e morali)</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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		<title>La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[autotutela]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.]]></category>
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		<description><![CDATA[La Cassazione si pronuncia positivamente su un caso di illegittima pretesa tributaria , in particolare : &#8220;se in linea di principio la PA possa essere tenuta responsabile ai sensi dell&#8217;articolo 2043 C.C. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/01/la-p-a-dovrebbe-risarcire-il-danno-al-privato/"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/pubblica_amministrazione.jpg" alt="La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?" width="500" height="180" /></a>La Cassazione si pronuncia positivamente su un caso di illegittima pretesa tributaria , in particolare : &#8220;se in linea di principio la PA possa essere tenuta responsabile ai sensi dell&#8217;articolo 2043 C.C. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato, o se ciò costituisca violazione di principi fondamentali dell&#8217;ordinamento&#8221;.<span id="more-105"></span></p>
<p>La Cassazione ha ricordato di avere in passato, in consimile casu, affermato che &#8221; può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto privato nella fase di ottenimento dell&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l&#8217;atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ. Sez. I, 23 luglio 2004 n. 13801)&#8221;.</p>
<p>Nella fattispecie in esame l&#8217;ingiustizia del danno viene valutata  sotto un diverso profilo, nel senso che si dovrebbe ritenere sottratto al giudice ordinario il potere di valutare tempi e modalità di esercizio del potere di autotutela. Tuttavia, la risposta alla questione non potrebbe essere diversa, poichè il danno di cui si chiede il risarcimento in verità deriva dal compimento dell&#8217;atto illegittimo, essendo l&#8217;intervento in autotutela l&#8217;unico mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti.</p>
<p>Qualora il provvedimento adottato in condizione di autotela della PA non venga tempestivamente adottato, al punto da esporre il privato a spese legali e d&#8217;altro genere per proporre ricorso e  ottenere per questa via l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, la responsabilità della P.A. sussiste e non può negarsi.</p>
<p>Non si parla, perciò, dell&#8217;ingiustificata interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell&#8217;accertamento del danno che, conseguentemente all&#8217;atto illegittimo , abbia esplicato tutti i suoi effetti, poichè non vi è stato un tempestivo intervento della PA ad evitare, con i mezzi che la legge le attribuisce , il prodursi di simili effetti .</p>
<p>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2010, n.2010: Risarcimento del danno &#8211; Omesso esercizio dell&#8217;autotutela da parte della PA &#8211; Ammissibilità).</p>
<p>                                                                                                                                                                  Francesca R Giurgola</p>
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