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	<title>GiuridicoBlog &#187; libertà civili</title>
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		<title>MEDICI : OBBLIGO DI NON FARE &#8220;LE SPIE&#8221; CON GLI IMMIGRATI IRREGOLARI</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento per le libertà civili e l&#8217;immigrazione, con circolare del 27 novembre 2009, ha chiarito come il divieto di segnalazione alle autorità degli stranieri non regolarmente  presenti nel territorio italiano che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dal comma 5 dell’art. 35 del testo unico immigrazione, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2009/12/liberta-civile-e-immigrazione/"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="MEDICI : OBBLIGO DI NON FARE &quot;LE SPIE&quot; CON GLI IMMIGRATI IRREGOLARI " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/photo-immigrati.JPG" alt="Libertà civile e immigrazione" width="500" height="180" /></a>Il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento per le libertà civili e l&#8217;immigrazione, con circolare del 27 novembre 2009, ha chiarito come il divieto di segnalazione alle autorità degli stranieri non regolarmente  presenti nel territorio italiano che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dal comma 5 dell’art. 35 del testo unico immigrazione, in seguito all&#8217;entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 sia ancora attuale.<span id="more-56"></span></p>
<p>La circolare infatti ricorda che la legge sulla Sicurezza pubblica non ha abrogato l’art. 35 e pertanto continua a trovare applicazione per i medici e per il personale sanitario che opera nelle relative strutture, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero non regolare che richiede prestazioni sanitarie, fatta salva  la fattispecie prevista ai sensi dell&#8217;art. 365 del c. p. in cui il personale stesso sia tenuto all&#8217;obbligo del referto,  a parità di condizioni con il cittadino italiano.</p>
<p>Dal momento che l’obbligo di referto &#8211; precisa la circolare &#8211; sussiste nei casi di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio, ed essendo l&#8217;immgrazione irregolare un reato di natura contravvenzionale e non delittuosa, come espressamente indicato nell&#8217;art 1 co. 16 della Legge 94/2009, il medesimo obbligo,  non ricorre in materia di immigrazione clandestina.<br />
Inoltre lo stesso art. 365 al co. 2 prevede l&#8217;esclusione dell&#8217;obbligo di referto qualora con il  referto l&#8217;assistito dovesse essere esposto a procedimento penale&#8221;.</p>
<p>La circolare ricorda infine che, per ciò che attiene la questione dell’esibizione dei documenti relativi al permesso di soggiorno per l’accesso alle prestazioni della pubblica amministrazione, anche in questo caso vengono escluse le prestazioni di carattere sanitario che lo straniero clandestino può chiedere senza  essere obbligato all&#8217;esibizione dei documenti comprovanti la regolarità del suo soggiorno nello stato Italiano.</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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