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	<title>GiuridicoBlog &#187; disegno di legge</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Statuto delle imprese (Parte I)</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.41 Cost.]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
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		<description><![CDATA[
E&#8217; stata definitivamente approvata dal Senato il 20 Ottobre(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle &#8220;Norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa; Statuto delle imprese&#8221;.

La finalità di tale proposta di legge è quella di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore lavoro-autonomo e d&#8217;impresa-garantendo l&#8217;effettività degli articoli 35 e 41 della Costituzione,quindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parte-i/"><img class="alignnone size-full wp-image-1585" title="Statuto delle imprese (Parte I)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/confindustria.jpg" alt="confindustria" width="500" height="180" /></a></p>
<p>E&#8217; stata definitivamente approvata dal<strong> Senato il 20 Ottobre</strong>(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle <strong>&#8220;Norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa; Statuto delle imprese&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-1581"></span></p>
<p>La finalità di tale proposta di legge è quella di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il <strong>valore lavoro-autonomo e d&#8217;impresa</strong>-garantendo l&#8217;effettività degli<strong> articoli 35 e 41 della Costituzione,</strong>quindi la libertà di iniziativa economica, e l&#8217;applicazione della comunicazione della Commissione europea(<strong>Com 2008/394</strong>) intitolata &#8220;Una corsia preferenziale per la piccola impresa-alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa&#8221;.</p>
<p>Si riconosce in particolar modo, con tale proposta di legge, il riconoscimento del contributo findamentale delle imprese alla crescita e alla prosperità economica e dei doveri dell&#8217;imprenditore nell&#8217;esercizio della propria attività; rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;promuovere la costruzione di un quadro normativo  che favorisca lo sviluppo delle  imprese di carattere familiare; favorire l&#8217;avvio di nuove imprese in particolare da parte dei giovani e delle donne;ad <strong>adeguare l’intervento pubblico e l’attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</strong></p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Detenzione: scontabile presso il domicilio</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/12/detenzione-scontabile-presso-il-domicilio/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.385 cod.pen.]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[l.354/75]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il 17 Novembre è stato approvato dal Senato un disegno di legge intitolato &#8220;Disposizioni relative all&#8217;esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno&#8220;, presentato il 9 Marzo dal Ministro delle Giustizia Angelino Alfano.

&#8220;In attesa dell&#8217;attuazione del piano straordinario penitenziario e della riforma della disciplina che regola le misure alternative alla detenzione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/12/detenzione-scontabile-presso-il-domicilio/"><img class="alignnone size-full wp-image-916" title="Detenzione: scontabile presso il domicilio" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/carc.jpg" alt="carc" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il 17 Novembre è stato approvato dal Senato un disegno di legge intitolato &#8220;<strong>Disposizioni relative all&#8217;esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno</strong>&#8220;, presentato il 9 Marzo dal Ministro delle Giustizia Angelino Alfano.<br />
<span id="more-912"></span></p>
<p>&#8220;In attesa dell&#8217;attuazione del piano straordinario penitenziario e della riforma della disciplina che regola le misure alternative alla detenzione, la <strong>pena</strong> <strong>detentiva non superiore ai dodici mesi</strong>, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l&#8217;abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato <strong>domicilio</strong>&#8220;, così enuncia l&#8217;art. 1 al primo punto (fulcro principale del disegno di legge).</p>
<p>Sono previste delle <strong>eccezioni</strong> per l&#8217;applicazione della detenzione presso il domicilio per i soggetti <strong>condannati per i delitti</strong> indicati dall’articolo <strong>4-bis </strong>della legge 26 luglio <strong>1975, n. 354</strong>; per i <strong>delinquenti abituali, professionali o per tendenza</strong>, per i detenuti sottoposti a regime di <strong>sorveglianza particolare</strong>; per i condannati che possano darsi alla fuga o che possano commettere altri delitti ovvero quando non sussista l&#8217;idoneità ed effettività del domicilio (la finalità è quella di tutelare soprattutto le persone offese dal reato).</p>
<p>Nel caso di condannato<strong> tossicodipendente o alcoldipendente</strong> sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena puo&#8217; essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata.</p>
<p>E&#8217; compito del pubblico ministero sospendere l&#8217;ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza senza ritardo affinchè disponga  che la pena venga eseguita presso il domicilio ( art.1 n3).</p>
<p>Il suddetto disegno di legge inoltre prevede all&#8217;art.2 rilevanti modifiche dell&#8217;art. <strong>385 del cod. pen</strong>. rubricato &#8220;evasione&#8221;, inasprendo il minimo edittale da sei mesi ad un anno, mentre il massimo edittale da un anno a tre anni.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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</span></p>
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		<item>
		<title>La figura del funzionario internazionale</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/11/la-figura-del-funzionario-internazionale/</link>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[funzionario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[l.145/2002]]></category>
		<category><![CDATA[l.26/80]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero degli Affari Esteri]]></category>

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		<description><![CDATA[Su iniziativa del Senatore Bettamio è stato proposto il 13 Luglio 2010 un disegno di legge, definitivamente approvato dal Senato il 23 Novembre 2010, intitolato: &#8220;Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali&#8221;.

Il numero dei funzionari internazionali italiani è aumentato e tutt&#8217;oggi si stimano circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/11/la-figura-del-funzionario-internazionale/"><img class="alignnone size-full wp-image-895" title="La figura del funzionario internazionale" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/Senza-titolo-1.png" alt="valigia" width="500" height="180" /></a>Su iniziativa del Senatore Bettamio è stato proposto il<strong> 13 Luglio 2010</strong> un <strong>disegno di legge</strong>, definitivamente approvato dal Senato il 23 Novembre 2010, intitolato: &#8220;Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali&#8221;.<br />
<span id="more-867"></span></p>
<p>Il numero dei <strong>funzionari internazionali italiani</strong> è aumentato e tutt&#8217;oggi si stimano circa 3500 unità che necessitano di maggiore tutela, non essendo sufficiente la carente disciplina, sul piano giuridico, della <strong>legge n.145/2002.</strong> Quest&#8217;ultima-&#8221; Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l&#8217;interazione tra pubblico e privato&#8221;- prevede soltanto la possibilità che i funzionari possano partecipare a concorsi, secondo determinate condizioni, per accedere alla dirigenza nell&#8217;amministrazione pubblica italiana.</p>
<p>Il disegno di legge in esame, dunque, definisce la figura del funzionario internazionale, riconosce all&#8217;<strong>art.1</strong> il ruolo svolto presso le organizzazioni internazionali da questo soggetto istituendo un elenco dei funzionari internazionali italiani presso il Ministero degli Affari Esteri. Agli iscritti a tale elenco sono riconosciuti i titoli di merito per partecipare ai concorsi indetti dalle amministrazioni di appartenenza in proporzione al periodo di effettivo servizio svolto all&#8217;estero.<br />
Infine, al <strong>coniuge del funzionario internazionale</strong> trasferitosi presso un&#8217;organizzazione internazionale, secondo l&#8217;<strong>art.4</strong> del suddetto disegno di legge, è concessa l&#8217;aspettativa nel settore pubblico e privato, salve, dove non espressamente regolato, le disposizioni della<strong> l. n. 26/80</strong>, lasciando l&#8217;onere di porre in essere tali disposizioni alle amministrazioni interessate per mezzo dei propri strumenti e risorse finanziarie.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
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</span></p>
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		<title>Il Parlamento approva in materia di lavoro &#8230;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/03/il-parlamento-approva-in-materia-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[pronuncia del Parlamento]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il 3 marzo 2010 è stato approvato in maniera definitiva dal Senato il disegno di legge legato alla finanziaria che include diverse deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego e dunque di riorganizzazione degli enti, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/03/il-parlamento-approva-in-materia-di-lavoro/"><img class="aligncenter size-full wp-image-252" title="Il Parlamento approva in materia di lavoro ..." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/parlamento-mod.jpg" alt="parlamento mod" width="500" height="180" /></a><br />
Il 3 marzo 2010 è stato approvato in maniera definitiva dal Senato il disegno di legge legato alla finanziaria che include diverse deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego e dunque di riorganizzazione degli enti, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile.<span id="more-251"></span></p>
<p>In materia di controversie del lavoro vengono segnalate nuove disposizioni: L’articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: «Art. 75. – (Finalità). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».</p>
<p>Per ciò che attiene le controversie lavorative, l&#8217;articolo 30 del disegno di legge prevede che: &#8220;1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.<br />
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione&#8221;.</p>
<p>(Senato della Repubblica, Disegno di legge 1167-B: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).</p>
<p> </p>
<p>                                                                                                                                                                         Francesca  R  Giurgola</p>
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		<title>Fissata la durata ragionevole dei processi, due anni per grado poi l’estinzione</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2009/11/fissata-la-durata-ragionevole-dei-processi-due-anni-per-grado-poi-l%e2%80%99estinzione/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[ddl]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato presentato il 12 u.s, da Pld e Lega al Senato lo schema di disegno di legge composto da appena 3 articoli, contenente “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminabile dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
L’articolo 1, apporta modifiche alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2009/11/fissata-la-durata-ragionevole-dei-processi-due-anni-per-grado-poi-l%e2%80%99estinzione/"><img class="alignnone size-full wp-image-8" title="Fissata la durata ragionevole dei processi, due anni per grado poi l’estinzione" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/avvocato.jpg" alt="avvocato" width="500" height="180" /></a>È stato presentato il 12 u.s, da Pld e Lega al Senato lo schema di disegno di legge composto da appena 3 articoli, contenente “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminabile dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.<span id="more-3"></span></p>
<p>L’articolo 1, apporta modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89 e fissa la “ragionevole durata” dei processi in sei anni complessivi nonchè la possibilità di risarcimento da parte dello Stato qualora il processo ecceda la ragionevole durata.<br />
L’articolo 2, non solo scandisce i termini a partire dai quali  non si potrà più procedere per estinzione del processo stesso, ma indica al contempo la sospensione tassativa dei termini indicati. Viene altresì disposta l’irrevocabilità della sentenza di sospensione, applicandosi a favore del beneficiario il principio del divieto di una secondo giudizio per il medesimo fatto, ex art. 649 del codice di rito. Decorso il tempo atto a prescrivere il processo, dunque, viene impedito qualsiasi altro accertamento nel merito.<br />
Vengono in ultimo elencati determinati casi di non applicabilità del processo breve: la normativa de quo non si applicherebbe, infatti, non solo quando l’imputato abbia già riportato una precedente condanna a pena detentiva da dieci anni in su, ma anche nelle ipotesi  di processi che abbiano avuto ad oggetto delitti, consumati o tentati richiamati nella norma stessa: mafiosi, terroristi, trafficanti di stupefacenti, imputati di associazioni a delinquere, di incendio, di pedopornografia, sequestro di persona, atti persecutori, furto, furto aggravato, recidivi, delinquenti abituali, scippo, furto in abitazione, circonvenzione di persona incapaci ecc.</p>
<p>Valentina Russo</p>
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