Diritto d’autore ” versus” RAI ….
La cassazione si pronuncia negativamente su una questione riguardante il karaoke , nello specifico: se nelle trasmissioni “Furore ” e “Super Furore” la Rai avesse potuto legittimamente fare uso , secondo lo schema dello stesso karaoke, dei testi di alcuni brani musicali , con riproduzione e diffusione a scorrimento visuale su uno schermo e su video a beneficio dei telespettatori.
La motivazione della pronuncia risulta essere la seguente.
“Trattandosi di composizioni musicali con parole, le canzoni sono disciplinate sotto il profilo della loro utilizzazione economica dagli articoli da 33 a 37 della legge sul diritto d’autore in ragione dei quali il compositore della musica ed il paroliere sono considerati coautori dell’opera in pari misura (art 34). L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale (rappresentata nella sua integrità di parole e musica) compete al compositore della musica (art 33), salvo ovviamente ripartire i compensi in ragione della quota spettante a ciascuno dei coautori. Fermi questi principi, tuttavia, ciascuno dei coautori può sfruttare ai fini economici separatamente ed indipendentemente la propria opera, e, cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Nel caso di specie, pertanto, il compositore può sfruttare in proprio il solo brano musicale mentre il paroliere può usare le parole della canzone come autonomo testo letterario”.
Secondo la Cassazione, dunque ottenere da parte di un terzo l’autorizzazione per l’esecuzione e radiodiffusione della canzone in quanto tale non deve ritenersi comprensiva anche dell’autorizzazione per la riproduzione del solo testo letterario della stessa , poichè mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone dsl solo autore della musica, nel secondo caso, deve necessariamente essere rilasciata dall ‘autore del testo.
Mentre tuttavia nel caso specifico è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali, hanno autorizzato la esecuzione nonchè radiodiffusione degli stessi -tramite la mandataria SIAE – resta controverso se sia stata autorizzata anche la produzione del testo delle parole.
L’art. 15 della Legge sul diritto d’autore attribuisce all’autore il diritto esclusivo “di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico” l’opera ; diritto questo, distinto da qello di riproduzione di cui pure gode lo stesso autore.
La Cassazione ha pertanto rilevato che l’interpretazione della Corte d’appello delle condizioni generali di licenza vigenti tra SIAE e RAI non appare giuridicamente corretta non essendo possibile fare rientrare la riproduzione del testo di una canzone all’interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell’opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all’autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione”.
(Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n.11300).



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