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	<title>GiuridicoBlog &#187; contratti</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>I Tar si portano avanti sui ricorsi</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[leggittimità]]></category>

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		<description><![CDATA[Tra pochi giorni, e con precisione il 27 aprile p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo n. 53/2010 che ha recepito la 2007/66/CE (ovvero direttiva ricorsi).
Ciò significa, in parole più ampie, che  i bandi pubblicati dopo tale data avranno la sicurezza che i relativi contratti saranno eseguiti senza il dubbio di eventuali ricorsi pendenti.
Nel frattempo, nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/04/i-tar-si-portano-avanti-sui-ricorsi/"><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="I Tar si portano avanti sui ricorsi" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/martelletto_del_giudice.jpg" alt="I Tar si portano avanti sui ricorsi" width="500" height="180" /></a>Tra pochi giorni, e con precisione il 27 aprile p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo n. 53/2010 che ha recepito la 2007/66/CE (ovvero direttiva ricorsi).<span id="more-276"></span></p>
<p>Ciò significa, in parole più ampie, che  i bandi pubblicati dopo tale data avranno la sicurezza che i relativi contratti saranno eseguiti senza il dubbio di eventuali ricorsi pendenti.</p>
<p>Nel frattempo, nei Tar d&#8217;Italia, ormai per orientamento giurisprudenziale si decide già sulle sorti dei contratti stipulati a seguito di una illegittima aggiudicazione.</p>
<p>Ne è un esempio  il Tar Cala-bria, Catanzaro (sentenza numero 457 del 12 aprile 2010) che sancisce, senza ombra di dubbio, la nullità di un contratto di appalto, in parte già eseguito.</p>
<p>&#8220;Il Collegio giudicante ritiene illegittimo il comportamento di una stazione appaltante per violazione della regola generale di scelta del contraente che è rappresentata dalla procedura aperta volta ad assicurare, mediante la più ampia partecipazione degli operatori economici, la tutela de-la concorrenza e i valori a essa sottesi e cioè, sul piano comunitario, la libera circo-lazione delle persone e delle merci, sul piano costituzio-nale, il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.) in relazione all&#8217;inte-resse pubblico finale e con-creto che deve essere perse-guito, nonché la libera ini-ziativa economica degli im-prenditori di settore (art. 41 Cost.)&#8221;.</p>
<p> I giudici calabresi nel ricordare che «la Corte di cassazione, sezioni unite, con ordinanza 10 febbraio 2010, n. 2906, mutando orientamento, ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure di gara si estende anche al contratto» sostengono che sul piano costituzionale, la giurisdizione esclusiva estesa al contratto è compatibile con il modello delineato dall&#8217;art. 103 della Costituzione. Successivamente ribadiscono che si giustifica la giurisdizione esclusiva in ragione del «collegamento» stretto tra la fase amministrativa e la fase negoziale di conclusione del contratto in quanto il vizio del contratto è conseguenza del vizio del provvedimento.</p>
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		<title>Diritto allo studio, assenze giustificate per corsi ed esami</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche i lavoratori dipendenti possono usu­fruire di permessi o di parti­colari agevolazioni per il diritto allo studio. Devono però essere iscritti  a regolari corsi di studio, compresi i corsi di formazione.
I contratti col­lettivi  prevedono quasi sempre condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto al­la disciplina legale (articolo 10 legge n. 300/70) concedendo 150 ore nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/diritto-allo-studio-assenze-giustificate-per-corsi-ed-esami/"><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="Diritto allo studio, assenze giustificate per corsi ed esami" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/studentessa_universita2.jpg" alt="Diritto allo studio, assenze giustificate per corsi ed esami" width="500" height="180" /></a>Anche i lavoratori dipendenti possono usu­fruire di permessi o di parti­colari agevolazioni per il diritto allo studio. Devono però essere iscritti  a regolari corsi di studio, compresi i corsi di formazione.</p>
<p><span id="more-139"></span>I contratti col­lettivi  prevedono quasi sempre condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto al­la disciplina legale (articolo 10 legge n. 300/70) concedendo 150 ore nel triennio.</p>
<p>L&#8217;assenza è  possibile sia per la frequenza di corsi che per  lo svolgimento di esami. Inoltre è contempla­to l&#8217;esonero da particolari turni di lavoro e dallo straordina­rio.</p>
<p>Per poter accedere a tali permessi retri­buiti, secondo la giurispru­denza prevalente, c&#8217;è bisogno della coinci­denza tra il tempo di svolgi­mento delle lezioni e l&#8217;orario di lavoro.</p>
<p>Il lavoratore, dopo aver presentato, nel rispetto dei termini previsti dai con­tratti collettivi, domanda scritta al datore di lavoro, do­vrà documentare la partecipa­zione all&#8217;esame o all&#8217;evento formativo. In caso di omessa presentazione della docu­mentazione, il lavoratore per­de il diritto al pagamento del­le ore di permesso.</p>
<p>Per la partecipazione ad atti­vità formative professionali, invece, la legge 53/00 assegna il diritto a un monte ore da de­stinare a tale proposito.</p>
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