Trasporto Aereo comprensivo di “eventuale” danno: materiale e morale.
Un passeggero della compagnia aerea Clickair SA chiede il risarcimento del danno derivante dalla perdita di bagagli registrati, durante un trasporto aereo effettuato da Barcellona (Spagna) a Oporto (Portogallo). Lo stesso ,chiede un risarcimento di una somma pari ad Euro 3200, di cui Euro 2700 corrispondenti al valore dei bagagli smarriti, ed Euro 500 relativi al danno morale prodotto da tale perdita. La compagnia si oppone al risarcimento ,sostenendo in particolare che l’ammontare richiesto eccede il limite della responsabilità per perdita di bagagli, pari a 1000 DSP, fissato dall’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal.


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