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	<title>GiuridicoBlog &#187; cassazione</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cass21.jpg" alt="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" width="500" height="180" /></a>La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. <span id="more-521"></span>I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., un calabrese di 34 anni rimasto bloccato con la macchina in panne a Cutro (Crotone).</p>
<p>Con l&#8217;aiuto di un trattore l&#8217;automobilista era riuscito a ripartire ma era stato fermato da due carabinieri in borghese allertati da una telefonata anonima che chiedeva aiuto per tirar fuori la macchina dal fango. Alla richiesta di fornire generalità e documenti &#8211; avanzata dai due militi in borghese arrivati sul posto con un&#8217;auto &#8216;civettà &#8211; Domenico rispondeva «io non vi do niente» e fuggiva via a velocità sostenuta.</p>
<p>I giudici hanno deciso &#8211; con la sentenza 31684 &#8211; di convalidare l&#8217;ammenda del Tribunale di Crotone rilevando che i due carabinieri, anche se in borghese, si erano qualificati ed erano intervenuti nell&#8217;ambito del loro servizio.</p>
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		<title>Giornalismo d&#8217;inchiesta: limiti meno rigorosi  sull&#8217;attendibilità della fonte</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo di inchiesta]]></category>

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		<description><![CDATA[Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/"><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/inchiesta.jpg" alt="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" width="500" height="180" /></a>Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.<span id="more-523"></span><br />
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito di un articolo pubblicato in cui sono stati riportati gli esiti di un’indagine condotta sulla malasanità.</p>
<p>La denuncia dello scandalo e la richiesta di intervento delle pubbliche autorità, fatta tramite gli articoli pubblicati, avrebbe integrato, secondo il laboratorio, un reato di diffamazione &#8220;fraudolentemente creato&#8221;.       </p>
<p>Il giornalismo d’inchiesta non è solo un diritto, ma anche un dovere d&#8217;infromazione ai cittadini e in tal senso  deve godere di un’ampia tutela da parte dell’ordinamento, così da comportare, in relazione ai limiti regolatori già individuati dalla Cassazione stessa, una meno rigorosa o comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte.</p>
<p> </p>
<p>Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l&#8217;informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell&#8217;originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».</p>
<p>Alle medesime conclusioni si è giunti anche a livello internazionale con una Risoluzione del Consiglio d’Europa in cui si afferma, tra l’altro, che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale di grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica.</p>
<p>La Cassazione non ha rilevato alcun comportamento doloso dei giornalisti, che rientra nel legittimo diritto di cronaca definire “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’indagine finalizzata a informare, correttamente e compiutamente, i cittadini sul livello di attendibilità dei laboratori d’analisi della Capitale tramite l’uso di un linguaggio ritenuto in sede di merito non oltraggioso, ma in linea con i fatti narrati.</p>
<p>tratto da &#8220;Diritto&amp;Giustizia&#8221;</p>
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		<title>Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione .</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[casalinghe]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[
La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :
- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/casal.jpg" alt="casal" width="500" height="180" /></a></p>
<p>La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :</p>
<p>- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può essere liquidato <strong>&#8220;pur in via equitativa, anche nell&#8217;ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d&#8217;opera dipendente&#8221; (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);<br />
</strong><br />
- Il criterio di determinazione della misura del reddito previsto<strong> dall&#8217;art.4 della Legge 26 Febbraio 1977 n. 39</strong> ( triplo della pensione sociale ) pur essendo applicabile nei confronti dell&#8217;assicuratore per responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti , può essere utilizzato dal giudice come parametro di riferimento per la valutazione del redddito figurativo della casalinga , nell&#8217;esercizio del suo potere di liquidazione del danno patrimoniale , conseguente all&#8217;invalidita, danno diverso , da quello biologico.  (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).</p>
<p><strong>(Corte di Cassazione &#8211; Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni) </strong></p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
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		<title>Autovelox la Ue non impone controlli</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione ha confermato la validità delle multe pur in assenza di controlli per verificarne il tasso di attendibilità ed efficienza delle macchinette autovelox che tanto affliggono i viaggiatori.
Nono essendoci delle regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine non può essere accolto un ricorso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/06/autovelox-la-ue-non-impone-controlli/"><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="Autovelox la Ue non impone controlli " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/autovelox.jpg" alt="Autovelox la Ue non impone controlli " width="500" height="180" /></a>La Cassazione ha confermato la validità delle multe pur in assenza di controlli per verificarne il tasso di attendibilità ed efficienza delle macchinette autovelox che tanto affliggono i viaggiatori.<span id="more-386"></span></p>
<p>Nono essendoci delle regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine non può essere accolto un ricorso in tal senso.</p>
<p>La sentenza 14284/2010 della Corte di cassazione dunque non può che confermare  la validità alle multe, per superamento dei limiti di veloci-à, fatte dagli autovelox non sottoposti a controlli periodici .</p>
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		<title>La Cassazione si pronuncia: gara annullata, contratti annullati</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il Tar blocca l&#8217;appalto, può bloccare anche il relativo accordo nel frattempo stipulato, senza che occorra un distinto giudizio di fronte al giudice ordinario.
E&#8217; stat infatti riscontrata una sorta di connessione che ha «rilievo unificante» fra domanda di annullamento della gara e domanda di privazione degli effetti del contratto, rispondente  all&#8217;esigenza di effettività della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/la-cassazione-si-pronuncia-gara-annullata-contratti-annullati/"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="La Cassazione si pronuncia: gara annullata, contratti annullati" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cassazione.jpg" alt="La Cassazione si pronuncia: gara annullata, contratti annullati" width="500" height="180" /></a>Se il Tar blocca l&#8217;appalto, può bloccare anche il relativo accordo nel frattempo stipulato, senza che occorra un distinto giudizio di fronte al giudice ordinario.<span id="more-197"></span></p>
<p>E&#8217; stat infatti riscontrata una sorta di connessione che ha «rilievo unificante» fra domanda di annullamento della gara e domanda di privazione degli effetti del contratto, rispondente  all&#8217;esigenza di effettività della tutela e di concentrazione del processo.</p>
<p>Questo in sintesi il parere della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 2906del 10 febbraio 2010, in esito a un regolamento preventivo di giurisdizione concernete un giudizio di annullamento di una gara e del relativo contratto di appalto, relativo ad una pronuncia del Tar Puglia.</p>
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		<title>Se &#8220;rubi&#8221; il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato&#8230;</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta giornalistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Se non c&#8217;è &#8220;sottrazione&#8221; e la rimozione è momentanea è possibile &#8220;prendere in prestito&#8221; fascicoli di atti di processi per dimostrare il malfunzionamento dei pubblici uffici e dei tribunali . Ecco quanto sentenziato dalla 4699 del 2010 con cui la sesta sezione della Cassazione ha prosciolto un giornalista e un fotografo di Pavia, dall’accusa di “violazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/se-rubi-il-fascicolo-per-inchieste-giornalistiche-non-commetti-reato/"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Se &quot;rubi&quot; il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato..." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giorn.jpg" alt="Se &quot;rubi&quot; il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato..." width="500" height="180" /></a>Se non c&#8217;è &#8220;sottrazione&#8221; e la rimozione è momentanea è possibile &#8220;prendere in prestito&#8221; fascicoli di atti di processi per dimostrare il malfunzionamento dei pubblici uffici e dei tribunali . <span id="more-180"></span>Ecco quanto sentenziato dalla 4699 del 2010 con cui la sesta sezione della Cassazione ha prosciolto un giornalista e un fotografo di Pavia, dall’accusa di “violazione della pubblica custodia di cose” poichè sussiste il fine “dimostrativo e sociale”.</p>
<p>Non si può, però, invocare il diritto di cronaca se per documentare la propria inchiesta il giornalista si rende egli stesso responsabile di reati. I due cronisti , infatti, sono stati assolti solo perché la rimozione dei fascicoli e la ricollocazione all’interno dell’armadio stesso erano stati immediati.</p>
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		</item>
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		<title>Per mancata autotutela o «abbandono» il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[doloso]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il Fisco, per una ragione o un&#8217;altra, costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo del quale sia già  stata evidenziata – inutilmente – l&#8217;illegittimità e/o l&#8217;infondatezza,  prima di giungere al ricorso, i danni, arrecati al contribuente  (ricorrente), devono essere pagati dall&#8217;amministrazione.
La regola che «chi cagiona un danno ad altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/per-mancata-autotutela-o-%C2%ABabbandono%C2%BB-il-giudice-ordinario-rimborsa-i-danni-della-lite-fiscale-inutile/"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="Per mancata autotutela o «abbandono» il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giuri.jpg" alt="Per mancata autotutela o «abbandono» il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile " width="500" height="180" /></a>Se il Fisco, per una ragione o un&#8217;altra, costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo del quale sia già  stata evidenziata – inutilmente – l&#8217;illegittimità e/o l&#8217;infondatezza,  prima di giungere al ricorso, i danni, arrecati al contribuente  (ricorrente), devono essere pagati dall&#8217;amministrazione.<span id="more-176"></span></p>
<p>La regola che «chi cagiona un danno ad altri deve risarcirlo » vale dunque anche  per l&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p>È questo  l&#8217;interessante filone  segnato da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, l&#8217;ultima delle quali è la n. 698 del 19 gennaio scorso. La norma di riferimento è l&#8217;articolo 2043 del Codice civile secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>PAZIENTI E  CONSENSO : quando vi è risarcimento.</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>

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		<description><![CDATA[ La Cassazione propone una interessante pronuncia in tema di obbligo di informazione incombente sul medico e di consenso informato del paziente. La stessa ha concluso che la Corte d&#8217;appello è incorsa nell&#8217;errore di diritto nel momento in cui ha ritenuto che, della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/pazienti-e-consenso-quando-vi-e-risarcimento/"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="PAZIENTI E  CONSENSO : quando vi è risarcimento." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/medici.jpg" alt="PAZIENTI E  CONSENSO : quando vi è risarcimento." width="500" height="180" /></a>La Cassazione propone una interessante pronuncia in tema di obbligo di informazione incombente sul medico e di consenso informato del paziente. La stessa ha concluso che la Corte d&#8217;appello è incorsa nell&#8217;errore di diritto nel momento in cui ha ritenuto che, della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un consenso consapevolmente prestato (che è locuzione più propria di quella corrente, giacché &#8220;informato&#8221; non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo presta).<span id="more-150"></span></p>
<p>Secondo la Cassazione &#8220;Condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da mancata informazione obbligatoria del paziente è che, esso varchi la soglia della gravità dell&#8217;offesa secondo gli schemi delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite numero da 26972 a 26974 del 2008, con le quali si è stabilito che il diritto deve essere impresso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, che il giudice determina nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni.</p>
<p>Anche in caso di sola violazione del diritto all&#8217;autodeterminazione, pur in assenza di una correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quel tipo di violazione per essere stato l&#8217;intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere un risarcimento; mentre la risarcibilità del danno per lesione della salute verificatesi per le prevedibili conseguenze dell&#8217;atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili &#8220;effetti collaterali&#8221; e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l&#8217;accertamento che il paziente avrebbe rifiutato l&#8217;intervento se fosse stato adeguatamente informato.</p>
<p>Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: 1. perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che denunci l&#8217;inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; 2. perché il fatto da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; 3. perché si tratta comunque di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta discrezionale del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell&#8217;onere probatorio in funzione della &#8220;vicinanza&#8221; al fatto da provare induce alla medesima conclusione; 4. perché la diversità della scelta del paziente in relazione alla valutazione di opportunità del medico costituisce un&#8217;eventualità che non corrisponde all&#8217;id quod plerumque accidit&#8221;.</p>
<p>La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.</p>
<p>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Terza Civile, Sentenza 9 febbraio 2010, n.2847: Responsabilità per lo svolgimento di attività medico-chirurgica &#8211; Consenso informato &#8211; Violazione &#8211; Conseguenze).<br />
                                                                                                                                    Francesca R Giurgola</p>
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