Molestie tramite e-mail : La Cassazione replica.

luglio 12, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione · Commenti 

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Contravvenzione di molestie alle persone con l’invio,tramite net , di  un messaggio recante apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente della destinataria: sentenza annullata senza rinvio, impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La   motivazione della Corte è di sotto riportata .

Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…

luglio 5, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, diritto al lavoro · Commenti 

Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all’interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini  penali di suddette riprese stabilendo che, all’interno dello statuto dei lavoratori art. 4 e art. 38 si parla di accordo sindacale a fini di riservatezza degli stessi nello svolgimento della loro attività,  “ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti …

aprile 10, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Commenti 

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti … ”Il giudice italiano, nell’applicazione dell’art. 600 ter c.p., deve fare riferimento alla nozione di pedopornografia fornita dall’art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI, al fine di rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. Perciò, il materiale pedopornografico previsto dalla norma codicistica come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Com’è evidente, questa è una interpretazione non contra legem, ma secundum legem, perché non fa che restituire alla fatti specie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale”.