Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione .
La cassazione ha elaborato due principi per quanto attine la materia di risarcimento del danno della casalinga :
- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente e può essere liquidato “pur in via equitativa, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente” (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);
- Il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall’art.4 della Legge 26 Febbraio 1977 n. 39 ( triplo della pensione sociale ) pur essendo applicabile nei confronti dell’assicuratore per responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti , può essere utilizzato dal giudice come parametro di riferimento per la valutazione del redddito figurativo della casalinga , nell’esercizio del suo potere di liquidazione del danno patrimoniale , conseguente all’invalidita, danno diverso , da quello biologico. (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).
(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni)
Francesca R Giurgola



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