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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Una politica marittima integrata dall&#8217;Unione Europea(ParteII)</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[40 milioni di euro]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Reg.1255/2011]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno finanziario]]></category>
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		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[
Sempre nell&#8217;ambito del Reg.1255/2011:viene concesso un sostegno finanziario- che nella pratica può essere realizzato tramite sovvenzioni con un tasso massimo di cofinanziamento dell&#8217;Unione per azione dell&#8217;80%, con contratti di appalto pubblico ed accordi ammnistrativi con il Centro comune di ricerca- per i progetti-anche quelli pilota-, studi ricerche e programmi operatici di cooperazione inclusi i programmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/12/una-politica-marittima-integrata-dallunione-europeaparteii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1658" style="border-image: initial; border: 1px solid black;" title="Una politica marittima integrata dall'Unione Europea(ParteII)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/sostenibilità1.jpg" alt="sostenibilità" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Sempre nell&#8217;ambito del <strong>Reg.1255/2011</strong>:viene concesso un <strong>sostegno finanziario- </strong>che nella pratica può essere realizzato tramite sovvenzioni con un tasso massimo di cofinanziamento dell&#8217;Unione per azione dell&#8217;80%, con contratti di appalto pubblico ed accordi ammnistrativi con il Centro comune di ricerca- <strong>per i progetti</strong>-anche quelli pilota-, studi ricerche e programmi operatici di cooperazione inclusi i <strong>programmi di istruzione, formazione professionale</strong> e riqualificazione; <strong>sensibilizzazione; sorveglianza e accesso pubblico</strong> ad un esteso volume di dari.</p>
<p><span id="more-1657"></span></p>
<p><strong>Benificiari del sopraccitato sostegno finanziario, secondo il disposto dell&#8217;art.6,</strong> possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato di ciascuno Stato membro o dal diritto dell&#8217;Unione. Possono beneficiare del programma anche i paesi terzi e le parti interessate di paesi terzi che condivisono un bacino marittimo con gli Stati membri dell&#8217;Unione, nonchè organizzazioni internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali ed operativi(art.6).</p>
<p>Per l&#8217;attuazione del programma sono disposti<strong> 40 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013</strong>; tali risorse- come stabilisce l&#8217;art.9- sono iscritte negli stanziamenti annuali e sono autorizzati dall&#8217;autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario, l&#8217;allegato ne stabilisce la ripartizione tra gli obiettivi generali (almeno il 60% è destinato allo sviluppo degli strumenti intersettoriali e non più del 1% della dotazione finanziaria è destinato a coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, revisione contabile o valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del presente regolamento e per conseguirne gli obiettivi).</p>
<p>L<strong>&#8216;art.13 del Regolamento sopraccitato</strong> dispone il dovere della Commissione di presentare due relazioni:una relazione che comprenda una valutazione dell&#8217;impatto del programma sulle altre politche dell&#8217;Unione sullo stato dei lavori entro il 31dicembre 2012 ed un&#8217;altra che preveda una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2013. Inoltre la<strong> Commissione può presentare una proposta legislativa di proroga del programma oltre il 2013</strong>.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Una politica marittima integrata dall&#8217;Unione Europea (ParteI)</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[dir.2008/56/CE]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reg.1255/2011]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti intersettoriali]]></category>
		<category><![CDATA[UE. politica marittima integrata]]></category>

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		<description><![CDATA[
Con il REGOLAMENTO (UE) n.1255/2011 l&#8217;Unione Euopea ha istituito un programma di sostegno per l&#8217;ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata(PMI).

La politica marittima integrata dell&#8217;Unione si propone di uniformare le politiche degli Stati membri in un&#8217;ottica di uno sviluppo sostenibile, uso sostenibile di mari ed oceani, di maggior crescita economica, dando spazio all&#8216;approfondimento delle conoscenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/12/una-politica-marittima-integrata-dallunione-europea-partei/"><img class="alignnone size-full wp-image-1650" style="border-image: initial; border: 1px solid black;" title="Una politica marittima integrata dall'Unione Europea (ParteI)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/sostenibilità.jpg" alt="sostenibilità" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con il <strong>REGOLAMENTO (UE) n.1255/2011</strong> l&#8217;Unione Euopea ha istituito un programma di <strong>sostegno per l&#8217;ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata(PMI).</strong></p>
<p><span id="more-1649"></span></p>
<p>La politica marittima integrata dell&#8217;Unione si propone di<strong> uniformare </strong>le politiche degli Stati membri in un&#8217;ottica di uno <strong>sviluppo sostenibile</strong>, uso sostenibile di mari ed oceani, di maggior crescita economica, dando spazio all<strong>&#8216;approfondimento delle conoscenze scientifiche</strong>. Gli obiettivi generali sono elencati nell&#8217;<strong>art.2:</strong></p>
<ul>
<li>promuovere lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;</li>
<li>&#8220;contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, pianificare uno spazio marittimo, un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) e le  conoscenze oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere all’ interno e adiacenti all’Unione, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano  il mare o le coste, in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell’occupazione, della protezione dell’ambiente, della ricerca, della sicurezza marittima, dell’energia e dello sviluppo di tecnologie marittime verdi, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti&#8221;;</li>
<li>promuovere la<strong> protezione dell’ambiente marino,</strong> in particolare della sua<strong> biodiversità</strong>, e l’uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ ambiente marino, in particolare nell’ambito della<strong> direttiva 2008/56/CE</strong> (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);</li>
<li>sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;</li>
<li>migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della PMI, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali. A tale ri­guardo si invitano i paesi terzi a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare <strong>(UNCLOS);</strong></li>
<li><strong>sostenere la crescita economica, l’occupazione</strong>, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultra-periferiche dell’Unione.</li>
</ul>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza degli impianti nucleari</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/12/sicurezza-degli-impianti-nucleari/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs.n.185/2011]]></category>
		<category><![CDATA[dir.2009/71EURATOM]]></category>
		<category><![CDATA[impianto nucleare civile]]></category>
		<category><![CDATA[licenze]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dalle radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[titolari delle licenze]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n.185 attua la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicrezza degli impianti nucleari.

Tale direttuva, nel rispetto degli art.31 e 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell&#8217;energia atomica, si pone come obiettivi quello di stabilire un quadro comunitario per mantenere e promuovere il continuo miglioramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/12/sicurezza-degli-impianti-nucleari/"><img class="alignnone size-full wp-image-1641" style="border: 1px solid black;" title="Sicurezza degli impianti nucleari" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/nucleare1.jpg" alt="nucleare" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il <strong>decreto legislativo 19 ottobre 2011, n.185 attua la direttiva 2009/71/EURATOM</strong> che istituisce un quadro comunitario per la sicrezza degli impianti nucleari.</p>
<p><span id="more-1640"></span></p>
<p>Tale direttuva, nel rispetto degli art.31 e 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell&#8217;energia atomica, si pone come <strong>obiettiv</strong>i quello di stabilire un<strong> quadro comunitario per mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare</strong> e della relativa regolamentazione e di assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione &#8220;dai pericoli delle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari&#8221;.</p>
<p>La direttiva<strong> si applica a qualsiasi impianto nucleare civile</strong> che operi in base a licenza -rilasciata ai sensi dell&#8217;art.3- considerandosi per impianto nucleare(secondo l&#8217;art.4) un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, una centrale nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti  nucleari di cui alla lettera a).</p>
<p>Gli Stati devono, secondo l<strong>&#8216;art.4</strong>,adottare i<strong> requisiti nazionali di sicurezza nucleare</strong>, predisporre un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza, predisporre un sistema di sicurezza nucleare.Per fare ciò viene istuita una Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi , la quale inoltre deve essere funzionalmente separata da ogni altro organismo organizzazione coinvolto nella promozione o nell&#8217;utilizzazione dell&#8217;energia nucleare(compresa anche la produzione di energia nucleare). L<strong>&#8216;art.6</strong> rubricato&#8221; <strong>Titolari delle licenze</strong>&#8221; stabilisce che la responsabilità per la sicurezza degli impianti nucleari non possa essere delegata ma debba restare a capo dei titolari delle licenze.I titolari delle licenze sono inoltre sottoposti alla supervisione dell&#8217;autorità di regolamentazione competente, sono sottoposti a controlli periodici e a migliorie costanti-nella misura ragionevolmente possibile.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		</item>
		<item>
		<title>1968: &#8220;Trattato di non proliferazione nucleare&#8221;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/12/1968-trattato-di-non-proliferazione-nucleare/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.1]]></category>
		<category><![CDATA[art.2]]></category>
		<category><![CDATA[disarmo nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[potere di emendamento]]></category>
		<category><![CDATA[promozione della ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scopi pacifici]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato di non proliferazione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il primo Luglio 1968, preso atto della catastrofe che avrebbe potuto investire l&#8217;umanità nel caso di un conflitto nucleare e per stornarne il pericolo, venne concluso da Regno Unito, Stati Uniti e Russia il Trattato di non proliferazione nucleare a cui aderirono anche in seguito numerosi Stati del mondo(art.9&#8243;Il presente Trattato è aperto alla firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/12/1968-trattato-di-non-proliferazione-nucleare/"><img class="alignnone size-full wp-image-1630" title="1968: &quot;Trattato di non proliferazione nucleare&quot;" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/bomba.jpg" alt="bomba" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il <strong>primo Luglio 1968</strong>, preso atto della catastrofe che avrebbe potuto investire l&#8217;umanità nel caso di un conflitto nucleare e per stornarne il pericolo, venne <strong>concluso da Regno Unito, Stati Uniti e Russia il Trattato di non proliferazione nucleare </strong>a cui aderirono anche in seguito numerosi Stati del mondo(art.9&#8243;Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati).</p>
<p><span id="more-1629"></span></p>
<p>Il Trattato sopraccitato ,che si pone come finalità quella di <strong>prevenire la proliferazione delle armi nucleari, quella dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;energia nucleare a scopi pacifici e del disarmo nucleare(artt.6 e 7) con lo &#8220;stop&#8221; agli armamenti</strong>, si snoda in un corpo di 11 articoli. L&#8217;<strong>art.1</strong> stabilisce il dovere degli <strong>Stati partecipanti, militarmente nucleari, di non trasferire armi nucleari</strong><strong> </strong>o altri congegni esplosivi direttamente o indirettamente e di impegnarsi  anche a non incoraggiare gli Stati non nucleari a produrre o procurarsi armi nucleari; l<strong>&#8216;art.2 </strong><strong>stabilisce invece per il gli Stati non nucleari-Parti del Trattato- l&#8217;obbligo di non ricevere armi nucleari o congegni nucleari esplosivi,</strong> a non produrre nè procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi ed infine a non ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari.Nessuna disposizione del Trattato pregiudica il <strong>&#8220;diritto inalienabile delle Parti&#8221; di promuovere la ricerca, la produzione e l&#8217;utilizzazione pacifica dell&#8217;energia nucleare(art.4)</strong>anzi viene favorito lo scambio di attrezzature, materiali, informazioni scientifiche e tecnologiche per l&#8217;uso pacifico dell&#8217;energia nucleare.Viene conferito a ciascuna Parte il <strong>potere di emendamento(art.8) </strong>del presente Trattato, il quale sarà soggetto alla&#8217;accettazione della maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonchè quelle che siano membri del Consiglio dei Governatori dell&#8217;Agenzia internazionale per l&#8217;energia atomica.</p>
<p>L&#8217;<strong>art.10 </strong>conferisce il <strong>potere di recesso</strong> per ciascuna Parte qualora ricorrano circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, che compromettano gli interessi supremi del proprio Paese<strong>.L&#8217;art.11</strong> conclude così:&#8221;Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti&#8221;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Statuto delle imprese (Parte III)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parte-iii/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.17]]></category>
		<category><![CDATA[Com 394/2008]]></category>
		<category><![CDATA[imprese femminili]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti con lo Stato]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Small Businness Act]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo piccole imprese]]></category>

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		<description><![CDATA[
Nella presente legge vengono definiti il concetto di impresa femminile- la cui maggioranza della quote sia nella titolarità di donne ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e imprese individuali gestite da donne- e il concetto di impresa giovanile- la cui maggioranza della quote è nella titolarità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parte-iii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1597" title="Statuto delle imprese (Parte III)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/confindustria4.jpg" alt="confindustria" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Nella presente legge vengono <strong>definiti il concetto di impresa femminile-</strong> la cui maggioranza della quote sia nella titolarità di donne ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e imprese individuali gestite da donne- e il <strong>concetto di impresa giovanile</strong>- la cui maggioranza della quote è nella titolarità di soggetti con età inferiore ai trentacinque anni ovvero l&#8217; impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni.</p>
<p><span id="more-1595"></span></p>
<p>Infine, <strong>in accordo con la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394</strong> recante una corsia preferenziale per la piccola impresa(&#8221;<strong>Small Businness Act&#8221;</strong>) il Governo, entro il 30 Giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenta alle Camere un<strong> disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l&#8217;anno successivo.</strong></p>
<p>Secondo l<strong>&#8216;art.17 </strong>della sopraccitata proposta di legge sui &#8220;Rapporti tra Stato, le regioni e le autonomie locali&#8221;: &#8220;Le <strong>regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza</strong> <strong>permanente </strong>per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolazno, al fine di favorire il coordinamento dell&#8217;esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali&#8221;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Statuto delle imprese (ParteII)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parteii/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Camere di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[libertà economica]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dei servizi pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[
I principi generali della presente legge si formano principalemte intorno alla :

libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea;
il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parteii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1592" title="Statuto delle imprese(ParteII)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/confindustria2.jpg" alt="confindustria" width="500" height="180" /></a></p>
<p>I <strong>principi generali </strong>della presente legge si formano principalemte intorno alla :</p>
<ul>
<li>libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea;</li>
<li>il <strong>diritto dell’impresa</strong> di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;</li>
<li>la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;</li>
<li>il diritto delle imprese a godere nell’ accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a <strong>principi di equità, solidarietà e socialità.</strong></li>
</ul>
<p><span id="more-1590"></span></p>
<p>Secondo l&#8217;<strong>art.3 &#8220;Ogni impresa è libera di aderire a una o più associazioni&#8221; </strong>e entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. <strong>Il mancato rispetto del codice etico dell’associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti<br />
dallo statuto e dallo stesso codice etico dell’associazione.</strong></p>
<p>Legittimate ad agire sono le associaizoni di categoria rappresentate in alemno cinque camere di commercio, industria e agricoltura(&#8221;<strong>Camere di commercio</strong>&#8220;) ovvero nel Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Statuto delle imprese (Parte I)</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
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		<category><![CDATA[art.41 Cost.]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
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		<category><![CDATA[imprese femminili]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di iniziativa economica]]></category>
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		<description><![CDATA[
E&#8217; stata definitivamente approvata dal Senato il 20 Ottobre(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle &#8220;Norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa; Statuto delle imprese&#8221;.

La finalità di tale proposta di legge è quella di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore lavoro-autonomo e d&#8217;impresa-garantendo l&#8217;effettività degli articoli 35 e 41 della Costituzione,quindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/statuto-delle-imprese-parte-i/"><img class="alignnone size-full wp-image-1585" title="Statuto delle imprese (Parte I)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/confindustria.jpg" alt="confindustria" width="500" height="180" /></a></p>
<p>E&#8217; stata definitivamente approvata dal<strong> Senato il 20 Ottobre</strong>(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle <strong>&#8220;Norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa; Statuto delle imprese&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-1581"></span></p>
<p>La finalità di tale proposta di legge è quella di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il <strong>valore lavoro-autonomo e d&#8217;impresa</strong>-garantendo l&#8217;effettività degli<strong> articoli 35 e 41 della Costituzione,</strong>quindi la libertà di iniziativa economica, e l&#8217;applicazione della comunicazione della Commissione europea(<strong>Com 2008/394</strong>) intitolata &#8220;Una corsia preferenziale per la piccola impresa-alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa&#8221;.</p>
<p>Si riconosce in particolar modo, con tale proposta di legge, il riconoscimento del contributo findamentale delle imprese alla crescita e alla prosperità economica e dei doveri dell&#8217;imprenditore nell&#8217;esercizio della propria attività; rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;promuovere la costruzione di un quadro normativo  che favorisca lo sviluppo delle  imprese di carattere familiare; favorire l&#8217;avvio di nuove imprese in particolare da parte dei giovani e delle donne;ad <strong>adeguare l’intervento pubblico e l’attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</strong></p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Art.140 bis codice del consumo:l&#8217;azione di classe</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.2082c.c]]></category>
		<category><![CDATA[class action]]></category>
		<category><![CDATA[codice del consumo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti omogenei]]></category>
		<category><![CDATA[l.99/2009]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[
L&#8217;art.140 bis del codice del consumo-ispirato al modello angolsassone della class action solo in parte-così come  modificato dalla legge n.99/2009prevede il diritto all&#8217;azione di classe (azione collettiva risarcitoria)per la protezione e tutela non di diritti superindividuali ma diritti ndividuali dei singoli consumatori(nonostante la formulazione dell&#8217;articolo sia incerta).

Infatti secondo il primo comma dell&#8217;art.140 bis i diritti omogenei dei consumatori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/art-140-bis-codice-del-consumolazione-di-classepr/"><img class="alignnone size-full wp-image-1604" title="Art.140 bis codice del consumo:l'azione di classepr" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tribunale.jpg" alt="tribunale" width="500" height="180" /></a><br />
L&#8217;art.140 bis del codice del consumo-ispirato al modello angolsassone della class action solo in parte-così come  modificato dalla <strong>legge n.99/2009</strong>prevede il diritto all&#8217;azione di classe (azione collettiva risarcitoria)per la protezione e tutela non di diritti superindividuali ma diritti ndividuali dei singoli consumatori(nonostante la formulazione dell&#8217;articolo sia incerta).</p>
<p><span id="more-1603"></span></p>
<p>Infatti secondo il <strong>primo comma dell&#8217;art.140 bis i diritti omogenei dei consumatori e degli utenti</strong> sono tutelabili attraverso l&#8217;azione di classe; ciascun componente della classe può, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, agire per accertare la <strong>responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno alle restituzioni.</strong></p>
<p>L&#8217;azione di classe, in questo caso, è prevista <strong>nei confronti di un&#8217;impresa( art.2082c.c)</strong> ad esclusione della p.a. e dei Concessionari del servizi pubblici.Tale diritto all&#8217;azione è, secondo il com.2 dell&#8217;art.140bis del codice del consumo che elenca tassativamente i casi, previsto in seguito alla violazione da parte di una stessa impresa dei diritti di una pluralità di consumatori o utenti-che derivano dai contratti per adesione sia da contratti che di solito non vengono stipulati per iscritto; in caso di responsabilità del produttore di un manufatto difettoso a danno dei consumatori finali( sia che siano acquirenti o utilizzatori del prodotto), in caso di responsabilità dell&#8217;imprenditore per pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali a danno di consumatori o utenti.</p>
<p>Il<strong> comma 3 del sopraccitato articolo </strong>prevede che i consumatori ed utenti che intendano avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all&#8217;azione di classe<strong> senza ministero di difensore; l&#8217;adesione comporta la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.</strong></p>
<p>La domanda si propone attraverso un <strong>atto di citazione notificato anche all&#8217;ufficio del p.m.</strong> presso il tribunale adito(si tratta di tribunale ordinario avente sede nel capoluogo di regione in cui ha sede l&#8217;impresa ad eccezione della Valle d&#8217;Aosta per la quale è competente il Tribunale di Torino, ad eccezione anche del Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche&#8217;Umbria, l&#8217;Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli); il tribunale tratta la causa in <strong>composizione collegiale.</strong></p>
<p><strong>Eleonora Cordoni</strong></p>
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		<title>L&#8217;acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(ParteII)</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[acqua minerale naturale]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[denominazione]]></category>
		<category><![CDATA[divieti]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzazione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Secondo l&#8216;art.6 &#8220;Autorizzazione alla utilizzazione&#8221;:&#8221;L&#8217;autorizzazione  e&#8217;  rilasciata  previo  accertamento  che  gli impianti destinati all&#8217;utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all&#8217;acqua  le proprietà, corrispondenti alla sua  qualificazione,  esistenti  alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/lacqua-minerale-naturale-deve-possedere-dei-requisiti-per-leggeparteii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1572" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/acqua-def1.jpg" alt="acqua def" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Secondo l<strong>&#8216;art.6 &#8220;Autorizzazione alla utilizzazione&#8221;</strong>:&#8221;L&#8217;autorizzazione  e&#8217;  rilasciata  previo  accertamento  che  gli impianti destinati all&#8217;utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all&#8217;acqua  le proprietà, corrispondenti alla sua  qualificazione,  esistenti  alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui<br />
all&#8217;articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).</p>
<p><span id="more-1573"></span></p>
<p>L&#8217;art.<strong>7 elenca tassativamente le condizioni per il rilascio dell&#8217;autorizzazione </strong>e l&#8217;<strong>art.8 elenca quali siano le operazioni consentite e non consentite</strong> su un&#8217;acqua minerale naturale(es.&#8221;il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle operazioni di captazione,canalizzazione,elevazione meccanica,approvvigionamento in vasche o serbatoi&#8221;).</p>
<p>Importante è l&#8217;<strong>art.10 rubricato&#8221; Denominazione&#8221;</strong>:&#8221;Ad ogni acqua  minerale  naturale  deve  essere  attribuita  una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre  acque minerali naturali.Il nome di una  determinata  localita&#8217;  puo&#8217;  fare  parte  della denominazione di un&#8217;acqua minerale naturale solo se  questa  proviene da tale localita&#8217;. E&#8217; vietato attribuire denominazioni diverse  alla  stessa  acqua minerale naturale.&#8221;</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>L&#8217;acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(Parte I)</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[acqua minerale naturale]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs. 176/2011]]></category>
		<category><![CDATA[dir.2009/54/CE]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di riconoscimento]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzazione]]></category>

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		<description><![CDATA[
Con il d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 si è data attuazione alla direttiva 2009/54/CE, sull&#8217;utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Secondo l&#8217;art.2 sono considerate acque minerali naturali le acque che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno particolati caratteristiche igieniche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/11/lacqua-minerale-naturale-deve-possedere-dei-requisiti-per-leggeparte-i/"><img class="alignnone size-full wp-image-1568" title="L'acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(Parte I)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/acqua-def.jpg" alt="acqua def" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con il <strong>d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 si è data attuazione alla direttiva 2009/54/CE,</strong> sull&#8217;utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.</p>
<p><span id="more-1567"></span></p>
<p>Secondo l&#8217;<strong>art.2 </strong>sono <strong>considerate acque minerali naturali </strong>le acque che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno particolati caratteristiche igieniche, infine sono acque eventualmente dotate di proprietà favorevoli alla salute; possiedono dunque, rispetto alle acque ordinarie potabili,pureza originaria(&#8221;e sua conservazione&#8221;),il tenore in minerali-oligoelementi o altri costituenti-ed evebtualemtne taluni loro effetti.</p>
<p>Vengono determinati i <strong>criteri di valutazione </strong>delle caratteristiche delle acque minerali naturali-debitamente aggiornati- con decreto del Ministero della salute secondo le prescrizioni tecninche indicate negli allegati della dir.2009/54/CE.</p>
<p>Per ottenere il riconoscimento di un&#8217;acqua minerale naturale bisogna presentare <strong>domanda-secondo l&#8217;art.4- al Ministero della salute</strong> allegando apposita documentazione che specifichi inoltre la denominazione della sorgente,la località ove essa sgorga,la denominazione attribuita all&#8217;acqua minerale.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
]]></content:encoded>
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