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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>File porno scaricati sul pc aziendale: Il Garante privacy si pronuncia.</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[files pornografici]]></category>
		<category><![CDATA[garante]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Il garante Privacy si è pronunciato su un ricorso da parte di un lavoratore che lamentava l&#8217;illecito trattamento dei dati personali conservati in una cartella interna al proprio pc aziendale .
Nello specifico il ricorrente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare cui poi è seguito un licenziamento senza prevviso per via di una verifica effettuata sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/09/file-porno-scaricati-sul-pc-aziendale-il-garante-privacy-si-pronuncia/"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="File porno scaricati sul pc aziendale: Il Garante privacy si pronuncia." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/norme11.jpg" alt="File porno scaricati sul pc aziendale: Il Garante privacy si pronuncia." width="500" height="180" /></a>Il garante Privacy si è pronunciato su un ricorso da parte di un lavoratore che lamentava l&#8217;illecito trattamento dei dati personali conservati in una cartella interna al proprio pc aziendale .<span id="more-547"></span></p>
<p>Nello specifico il ricorrente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare cui poi è seguito un licenziamento senza prevviso per via di una verifica effettuata sul disco fisso del pc datogli in dotazione dall&#8217;azienda, verifica che ha messo in luce la presenza di numerosi files conteneti &#8221; materiale pornografico&#8221;,ha ribadito di volersi opporre all&#8217;ulteriore trattamento dei dati personali, anche sensibili che lo riguardano , chiedendone la cancellazione .<br />
Secondo il ricorrente infatti i dati sarebbero stati illecitamente acquisiti dal datore attraverso l&#8217;accesso al pc datogli in uso, in suo assenza ed in presenza di un terzo esterno all&#8217;azienda ; ciò in violazione di principi di  pertinenza e non eccedenza , sottoponendo a  verifica il pc aziendale portando via l&#8217;hard disk  al fine di effettuare <strong>&#8220;un esame tecnico specialistico approfondito dell&#8217;apparecchiatura che consenta di individuare tutto il reale contenuto non ancora verificato&#8221;</strong> ; e rilevato che , ad avviso del ricorrente, il trattametno dei dati sarebbe avvenuto in violazione  dei principi di correttezza,e anche in violazione delle stesse linee guida ai controlli difensivi aziendali, contenute poi nella &#8220;normativa per l&#8217;utilizzo dei servizi informatici aziendali&#8221; , inviata tral&#8217;altro soltanto 24 ore solari prima del controllo individuale, in data 13.01.2010 ( nella stessa vengono esplicitati, inoltre , solamente controlli relativi ad accessi, indirizzi/siti internet visitati,email in entarta ed uscita non includendo per tanto i controlli anche sui files giacenti nel disco&#8230; ).<br />
Il Garante ha rilevato che <strong> &#8220;il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l&#8217;effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma che lo stesso, anche nell&#8217;esercizio di tale prerogativa, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all&#8217;art. 11, comma 1, del Codice; ciò tenuto anche conto che tali controlli, indipendentemente dalla loro liceità, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (cfr. § 5.2 e 6.1 del provv. del Garante del 1° marzo 2007 &#8220;Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet&#8221; pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, di seguito &#8220;Linee guida per posta elettronica e Internet&#8221;)&#8221; </strong></p>
<p>Nel caso di specie, secondo il Garante considerato che, &#8220;<strong>dalla documentazione acquisita al procedimento di verifica, risulta che la società resistente ha esperito l&#8217;anzidetto controllo informatico in assenza di una previa idonea informativa all&#8217;interessato relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e, più specificamente, al trattamento di dati che il datore di lavoro potrebbe effettuare in attuazione di eventuali controlli sugli strumenti informatici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, ovvero alle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell&#8217;interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all&#8217;uopo incaricato); rilevato infatti che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le indicazioni che la società ha dichiarato di avere impartito ai propri dipendenti, contenute nella &#8220;Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica&#8221; e nella &#8220;Normativa per l&#8217;uso dei servizi informatici in Telepost&#8221; (quest&#8217;ultima, peraltro, diramata al personale solo il giorno precedente all&#8217;ispezione)&#8221;.</strong><br />
Pertanto <strong>&#8220;fermo restando il diritto della società di verificare la violazione da parte del ricorrente degli obblighi a cui lo stesso era soggetto in qualità di prestatore di lavoro (e ciò avendo conservato su uno strumento messo a sua disposizione per l&#8217;attività lavorativa file ad essa non attinenti), la società resistente ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di specie, stante il divieto, contenuto nella citata &#8220;normativa per l&#8217;uso dei servizi informatici in Telepost&#8221; di &#8220;visitare siti e /o memorizzare file che abbiano un contenuto contrario a norme di legge, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume&#8221;, la resistente avrebbe potuto accertare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in tema di uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatare l&#8217;esistenza, nel computer, di una cartella &#8211; &#8220;travaso_XY &#8211; che già nella denominazione rimandava ad un contenuto di carattere personale, senza la necessità di prendere conoscenza degli specifici &#8220;contenuti&#8221; della cartella medesima, rispetto ai quali è scaturito un trattamento di informazioni personali eccedenti e non pertinenti (art. 11 del Codice)&#8221;.</strong></p>
<p>Il Garante ha pertanto disposto &#8220;il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni relative agli specifici file conservati nella cartella &#8220;travaso_XY&#8221; contenuti nell&#8217;hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso&#8221;.</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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		<title>Tutte le novità del nuovo codice della strada</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; da poco entrato in vigore il nuovo C odice della strada, con rilevanti novità tra le quali alcol zero per i neopatentati, divieto di vendere alcolici negli autogrill dopo le 22, revisione della patente dopo tre infrazioni gravi in un biennio. 
Tra le positività la possibilità di esercitarsi alla guida a 17 anni,  pagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/tutte-le-novita-del-nuovo-codice-della-strada/"><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="Tutte le novità del nuovo codice della strada" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/saldi_2010.jpg" alt="Tutte le novità del nuovo codice della strada" width="500" height="180" /></a>E&#8217; da poco entrato in vigore il nuovo<strong> C odice della strada</strong>, con rilevanti novità tra le quali alcol zero per i neopatentati, divieto di vendere alcolici negli autogrill dopo le 22, revisione della patente dopo tre infrazioni gravi in un biennio. <span id="more-519"></span></p>
<p>Tra le positività la possibilità di esercitarsi alla guida a 17 anni,  pagare le multe a rate, guidare per alcune ore al giorno con la patente sospesa, anche se le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dopo l&#8217;emanazione di decreti o regolamenti attuativi.</p>
<p>Queste sono solo alcune delle novità introdotte nel Codice della strada dalla legge 120/2010, pubblicata il 29 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dopo quasi due anni di discussioni, centinaia di emendamenti esaminati e ben quattro passaggi parlamentari tra Camera e Senato.</p>
<p>Nei prossimi articoli le novità del codice analizzate per tematiche.</p>
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		<title>Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cass21.jpg" alt="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" width="500" height="180" /></a>La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. <span id="more-521"></span>I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., un calabrese di 34 anni rimasto bloccato con la macchina in panne a Cutro (Crotone).</p>
<p>Con l&#8217;aiuto di un trattore l&#8217;automobilista era riuscito a ripartire ma era stato fermato da due carabinieri in borghese allertati da una telefonata anonima che chiedeva aiuto per tirar fuori la macchina dal fango. Alla richiesta di fornire generalità e documenti &#8211; avanzata dai due militi in borghese arrivati sul posto con un&#8217;auto &#8216;civettà &#8211; Domenico rispondeva «io non vi do niente» e fuggiva via a velocità sostenuta.</p>
<p>I giudici hanno deciso &#8211; con la sentenza 31684 &#8211; di convalidare l&#8217;ammenda del Tribunale di Crotone rilevando che i due carabinieri, anche se in borghese, si erano qualificati ed erano intervenuti nell&#8217;ambito del loro servizio.</p>
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		<title>Giornalismo d&#8217;inchiesta: limiti meno rigorosi  sull&#8217;attendibilità della fonte</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo di inchiesta]]></category>

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		<description><![CDATA[Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/"><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/inchiesta.jpg" alt="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" width="500" height="180" /></a>Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.<span id="more-523"></span><br />
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito di un articolo pubblicato in cui sono stati riportati gli esiti di un’indagine condotta sulla malasanità.</p>
<p>La denuncia dello scandalo e la richiesta di intervento delle pubbliche autorità, fatta tramite gli articoli pubblicati, avrebbe integrato, secondo il laboratorio, un reato di diffamazione &#8220;fraudolentemente creato&#8221;.       </p>
<p>Il giornalismo d’inchiesta non è solo un diritto, ma anche un dovere d&#8217;infromazione ai cittadini e in tal senso  deve godere di un’ampia tutela da parte dell’ordinamento, così da comportare, in relazione ai limiti regolatori già individuati dalla Cassazione stessa, una meno rigorosa o comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte.</p>
<p> </p>
<p>Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l&#8217;informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell&#8217;originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».</p>
<p>Alle medesime conclusioni si è giunti anche a livello internazionale con una Risoluzione del Consiglio d’Europa in cui si afferma, tra l’altro, che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale di grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica.</p>
<p>La Cassazione non ha rilevato alcun comportamento doloso dei giornalisti, che rientra nel legittimo diritto di cronaca definire “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’indagine finalizzata a informare, correttamente e compiutamente, i cittadini sul livello di attendibilità dei laboratori d’analisi della Capitale tramite l’uso di un linguaggio ritenuto in sede di merito non oltraggioso, ma in linea con i fatti narrati.</p>
<p>tratto da &#8220;Diritto&amp;Giustizia&#8221;</p>
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		</item>
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		<title>Germania: diritto ereditario anche per il coniuge gay</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/germania-diritto-ereditario-anche-per-il-coniuge-gay/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[coppie gay]]></category>
		<category><![CDATA[diritto ereditario]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Alta corte tedesca ha deciso che le coppie omosessuali hanno eguale diritto ereditario dei coniugi eterosessuali. 
La disparita&#8217; di trattamento della tassa di successione, secondo i giudici,  per le coppie eterosessuali e quelle gay e&#8217; in contrasto con l&#8217;articolo 3 della Costituzione, in quanto  la coppie omosessuali di fatto &#8216;vivono come coniugi in un&#8217;unione solida, giuridicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/germania-diritto-ereditario-anche-per-il-coniuge-gay/"><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="Germania: diritto ereditario anche per il coniuge gay" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/gay.jpg" alt="Germania: diritto ereditario anche per il coniuge gay" width="500" height="180" /></a>L&#8217;Alta corte tedesca ha deciso che le coppie omosessuali hanno eguale diritto ereditario dei coniugi eterosessuali. <span id="more-525"></span></p>
<p>La disparita&#8217; di trattamento della tassa di successione, secondo i giudici,  per le coppie eterosessuali e quelle gay e&#8217; in contrasto con l&#8217;articolo 3 della Costituzione, in quanto  la coppie omosessuali di fatto &#8216;vivono come coniugi in un&#8217;unione solida, giuridicamente riconosciuta e con una prospettiva di lungo termine&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Il Codacons ricorre a Tar contro candidatura Roma per giochi olimpionici</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Codacons ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2020, evidenziando &#8220;la sua contrarietà all&#8217;iniziativa fino a quando non saranno risolti almeno i principali problemi in tema di viabilita&#8217;, raccolta rifiuti e disservizi per i cittadini&#8221;.
&#8220;L&#8217;amministrazione comunale &#8211; spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/il-codacons-ricorre-a-tar-contro-candidatura-roma-per-giochi-olimpionici/"><img class="alignnone size-full wp-image-531" title="Il Codacons ricorre a Tar contro candidatura Roma per giochi olimpionici" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/coda.jpg" alt="http://www.risparmioroma.com/2010/08/roma-ecco-la-palestra-per-sole-donne/" width="500" height="180" /></a>Il Codacons ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2020, evidenziando &#8220;la sua contrarietà all&#8217;iniziativa fino a quando non saranno risolti almeno i principali problemi in tema di viabilita&#8217;, raccolta rifiuti e disservizi per i cittadini&#8221;.<span id="more-517"></span></p>
<p>&#8220;L&#8217;amministrazione comunale &#8211; spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi &#8211; farebbe bene a farsi carico prima dei problemi dei romani e poi semmai pianificare eventi internazionali prestigiosi come le Olimpiadi. Se gli assessori sono pronti alle Olimpiadi le associazioni in difesa dei consumatori sono altrettanto pronte ad opporsi finche&#8217; sara&#8217; necessario&#8221;, conclude il presidente Rienzi.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La nuova normativa per l&#8217; eco-utilizzo del vino</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/la-nuova-normativa-per-l-eco-utilizzo-del-vino/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[eco-utilizzo]]></category>
		<category><![CDATA[ICQRF]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Sono tante le possibilità di utilizzo degli scarti della vinificazione, dall&#8217;uso agronomico indiretto, all&#8217;uso energetico a quello farmaceutico. Gli stessi, insieme ad altri, sono previsti dal Decreto Ministeriale n.7407 del 4 agosto scorso a modifica della normativa sull&#8217;utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione. 
Il decreto consente, per la prima volta, l&#8217;utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione, aprendo nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/la-nuova-normativa-per-l-eco-utilizzo-del-vino/"><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="La nuova normativa per l' eco-utilizzo del vino " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/vino.jpg" alt="La nuova normativa per l' eco-utilizzo del vino " width="500" height="180" /></a>Sono tante le possibilità di utilizzo degli scarti della vinificazione, dall&#8217;uso agronomico indiretto, all&#8217;uso energetico a quello farmaceutico. Gli stessi, insieme ad altri, sono previsti dal Decreto Ministeriale n.7407 del 4 agosto scorso a modifica della normativa sull&#8217;utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione. <span id="more-515"></span></p>
<p>Il decreto consente, per la prima volta, l&#8217;utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione, aprendo nuove ed interessanti opportunità economiche, ambientali ed agronomiche.La normativa annovera, tra gli tulizzi, non solo l&#8217;uso agronomico indiretto per la preparazione di fertilizzanti e l&#8217;uso energetico, mediante , ma anche l&#8217;utilizzo per uso farmaceutico e cosmetico.</p>
<p>&#8221;Le modifiche sostanziali introdotte &#8211; osserva l&#8217;assessore regionale alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia Dario Stefàno &#8211; sono riferite al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, attraverso l&#8217;obbligo della consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per usi alternativi&#8221;.</p>
<p>La procedura da seguire, per i produttori che intendono destinare i sottoprodotti per gli usi alternativi, è quella di  effettuare la comunicazione all&#8217;Ufficio periferico dell&#8217;ICQRF (Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari) territorialmente competente, anche nel caso in cui l&#8217;utilizzo dei sottoprodotti sia effettuata da soggetto diverso dal produttore.</p>
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		<title>Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[diritto commerciale]]></category>
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		<category><![CDATA[norme]]></category>

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		<description><![CDATA[La Fed ha da poco reso note  le nuove norme che tutelano i consumatori dalle pratiche abusive di banche e broker sui mutui. 
Le nuove regole impongono la chiara comunicazione dei costi del prestito, incluse le tabelle sugli interessi massimi e i pagamenti da effettuare nei primi 5 anni per i mutui a tasso variabile.
 
Oltre queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/dagli-usa-norme-a-tutela-del-consumatore-sui-mutui/"><img class="alignnone size-full wp-image-512" title="Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/casa_mutui.jpg" alt="Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui" width="500" height="180" /></a>La Fed ha da poco reso note  le nuove norme che tutelano i consumatori dalle pratiche abusive di banche e broker sui mutui. <span id="more-510"></span></p>
<p>Le nuove regole impongono la chiara comunicazione dei costi del prestito, incluse le tabelle sugli interessi massimi e i pagamenti da effettuare nei primi 5 anni per i mutui a tasso variabile.</p>
<p> </p>
<p>Oltre queste informazioni è necessario informare il clientesullo  &#8217;scenario peggiore&#8217; a cui andrebbe incontro, con i tassi massimi applicabili durante la vita del finanziamento stesso.</p>
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		<title>Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione .</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[casalinghe]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

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La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :
- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/casal.jpg" alt="casal" width="500" height="180" /></a></p>
<p>La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :</p>
<p>- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può essere liquidato <strong>&#8220;pur in via equitativa, anche nell&#8217;ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d&#8217;opera dipendente&#8221; (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);<br />
</strong><br />
- Il criterio di determinazione della misura del reddito previsto<strong> dall&#8217;art.4 della Legge 26 Febbraio 1977 n. 39</strong> ( triplo della pensione sociale ) pur essendo applicabile nei confronti dell&#8217;assicuratore per responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti , può essere utilizzato dal giudice come parametro di riferimento per la valutazione del redddito figurativo della casalinga , nell&#8217;esercizio del suo potere di liquidazione del danno patrimoniale , conseguente all&#8217;invalidita, danno diverso , da quello biologico.  (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).</p>
<p><strong>(Corte di Cassazione &#8211; Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni) </strong></p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
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		<title>Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia.</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ministeriale]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio .]]></category>
		<category><![CDATA[tar lazio]]></category>

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Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .
Secondo il Giudice adito,va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell&#8217;art. 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/pedaggi-autostradali-il-tar-del-lazio-si-pronuncia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-501" style="border: black 1px solid;" title="Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/autostr2.jpg" alt="autostr2" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .<span id="more-500"></span></p>
<p>Secondo il Giudice adito,va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell&#8217;art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle<strong> &#8220;Entrate non fiscali&#8221;</strong> le stazioni di esazione  relativamente alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, le quali si coniugano poi, con le reti autostradali gestite dall&#8217;ANAS.<br />
Atteso dunque che , il pagamento del pedaggio ovvero , l&#8217;aumento dello stesso , previsto dal sopracitato decreto , per essere adeguato alla finalità, di conseguimento delle entrate fiscali, deve perciò assumere il carattere di corrispettivo per l&#8217;utilizzo di una infrastruttura ma non quello di, appunto, misura fiscale; di contro tale carattere,  non sussiste in altre ipotesi che vengono in rilievo nel decreto stesso , che prevedono cioè , il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione della infrastruttura.</p>
<p>Inoltre , per lo stesso Tar, la provincia è ente degli interssi collettivi  dei residenti sul territorio, ed è quindi legittimato all&#8217;impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione : si ritiene sussitente, perciò , legittimazione della Provincia ad impugnare il Decreto Presidente del Consiglio  dei Ministri  del 25 Giugno 2010, in cui come si evidenziano come sopradetto , le le stazioni di esazione relative alle autostradea pedaggio assentite in concessione in tutto il territorio provinciale .</p>
<p><strong>(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis, Ordinanza 29 luglio 2010, n.3545)</strong></p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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