Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini

settembre 30, 2010 · Archiviato in Pubblica Amministrazione, Sentenze, Senza categoria, enti locali · Comment 
Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini
I
Comuni sono tenuti a pagare la tassa di con-cessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. L’esenzione è riconosciuta solo alle am-ministrazioni statali. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Vi-cenza, quinta e nona sezio-ne, rispettivamente, con le sentenze 55 e 15/2010. Per i giudici tributari i Comuni non sono indicati tra i sog-getti esenti e non sono equi-parabili alle amministrazio-ni dello Stato. Ogni disposi-zione di esenzione o agevo-lazione in materia tributaria non è suscettibile di inter-pretazione analogica. In ma-teria fiscale, peraltro, «le esenzioni che competono allo Stato non possono esse-re estese agli enti locali se non in base a una norma che ciò preveda in modo esplici-to ». Anche l’agenzia delle Entrate ha più volte precisa-to che solo le amministra-zioni statali non sono sog-gette alla Tcg, in quanto so-lo per esse si realizza la concentrazione in un unico soggetto della posizione giuridica di concedente e concessionario. È stata rite-nuta infondata anche l’ana-logia fatta dagli enti interes-sati con il trattamento fisca-le che a loro riserva la legge per l’Ires. L’articolo 74 del Tuir, infatti, equipara i co-muni allo Stato ai fini del-l’esclusione dall’assogget-tamento alle imposte sui redditi. Secondo la commis-sione tributaria, però, le due questioni sono diverse, in quanto l’Ires colpisce il red-dito e quindi non può essere applicata ai comuni che non producono reddito tassabile. Inoltre, le due fattispecie non sono assimilabili perché per la tassa di concessione esiste una norma ad hoc (ar-ticolo 13 bis del Dpr 641/1972) che elenca in modo tassativo i casi di e-senzione. Del resto, si legge nella motivazione della sen-tenza 55, l’articolo 28 del decreto ministeriale 484/1988 stabilisce che sia a carico dell’abbonato ogni spesa, imposta o tassa rela-tiva al contratto con il ge-store. Questa regola è appli-cabile anche all’amministra-zione comunale nella quali-tà di abbonato.

http://www.giuridicoblog.it/2010/09/gli-enti-devono-pagare-la-tassa-sui-telefonini/I Comuni sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile.

Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese

agosto 30, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Comment 

Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borgheseLa Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un’auto senza i segni distintivi dell’Arma.

Tar Sicilia. Dalla legge regionale arriva il divieto di cumulo

luglio 29, 2010 · Archiviato in Sentenze, Senza categoria, Tar · Comment 

Tar Sicilia. Dalla legge regionale arriva il divieto di cumuloNo alle doppie cariche. Il TAR Sicilia ha giudicato legittimo il provvedimento di un comune siciliano che ha chiesto a un ex assessore (anche vicesindaco) la restituzione delle indennità indebitamente percepite per tali cariche, perché nello stesso periodo aveva ricoperto anche quella di deputato della regione.

Diniego di Cittadinanza : la giurisprudenza interpreta…

maggio 28, 2010 · Archiviato in Sentenze · Comment 

tunisi
 Il Tar per la Toscana chiede con ordinanza della Sezione IIn 15/2010   di valutare la compertenza territoriale, su proposta del  Ministero dell’Interno con riferimento ad un ricorso  fatto su diniego di concessione di cittadinanza italiana di un cittadino  tunisino, residente da tempo a Chinciano Terme, la cui istanza era stata fatta nel 2007.
 Alla camera di consiglio del 9 marzo 2010 viene assunto in decisione .

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti …

aprile 10, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Comment 

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti … ”Il giudice italiano, nell’applicazione dell’art. 600 ter c.p., deve fare riferimento alla nozione di pedopornografia fornita dall’art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI, al fine di rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. Perciò, il materiale pedopornografico previsto dalla norma codicistica come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Com’è evidente, questa è una interpretazione non contra legem, ma secundum legem, perché non fa che restituire alla fatti specie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale”.

Se “rubi” il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato…

febbraio 19, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Comment 

Se "rubi" il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato...Se non c’è “sottrazione” e la rimozione è momentanea è possibile “prendere in prestito” fascicoli di atti di processi per dimostrare il malfunzionamento dei pubblici uffici e dei tribunali .