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	<title>GiuridicoBlog &#187; riforma</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
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		<description><![CDATA[Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie
Parità delle armi davanti al Tar
Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice
C
on l&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; troverà un&#8217;attuazione più completa. Fino a oggi l&#8217;amministrazione che ha emanato l&#8217;atto impugnato si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Parità delle armi davanti al Tar</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">C</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">on l&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; troverà un&#8217;attuazione più completa. Fino a oggi l&#8217;amministrazione che ha emanato l&#8217;atto impugnato si trova in una posizione di vantaggio rispetto al ricor-rente. Infatti, i termini pro-cessuali ordinari per il de-posito dei documenti e delle memorie sono eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d&#8217;appello al Consiglio di Stato. In questo modo però il contraddittorio tra le parti non è assicurato in modo paritario. Questo perché, per prassi, l&#8217;amministrazione si costituisce in giudizio subi-to dopo aver ricevuto la no-tifica del ricorso con un atto formale brevissimo. Que-st&#8217;ultimo serve soprattutto per ricevere la comunica-zione, da parte della cancel-leria, della fissazione dell&#8217;u-dienza di discussione,in ge-nere dopo un periodo di tempo di vari mesi o anche più. La difesa vera e propria viene poi presentata l&#8217;ultimo giorno utile. In questo mo-do, il ricorrente non può più ribattere per iscritto alle tesi avversarie. Può farlo solo nel corso della discussione orale davanti al collegio. Ma quest&#8217;ultima è spesso limitata a un breve scambio di battute. La stessa situa-zione si riproduce nel giudi-zio di appello. Anche gli eventuali controinteressati, per esempio l&#8217;impresa che ha vinto una gara d&#8217;appalto contestata, hanno questo vantaggio competitivo. Il Codice innova su questi a-spetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il depo-sito di documenti e memo-rie nel giudizio di primo grado e appello (rispettiva-mente 40 e 30 giorni). Dal-l&#8217;altro, consente alle parti di presentare memorie di re-plica fino a 20 giorni liberi prima dell&#8217;udienza. E a que-sto punto si spiega anche la regola secondo la quale le parti possono discutere in udienza &#8221; sinteticamente&#8221;. Ma anche per le questioni sollevate d&#8217;ufficio dal giudi-ce vi sarà una garanzia in più. Il giudice infatti deve indicarle in udienza (per e-sempio un difetto di giuri-sdizione o la tardività di una notifica) dandone atto a verbale e le parti possono esporre il proprio punto di vista. Se il giudice rileva la questione solo a udienza conclusa, assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie. Un&#8217;altra novità riguarda la fase cautelare. Finora le parti potevano presentare memorie e do-cumenti anche in sede d&#8217;u-dienza di discussione in camera di consiglio. Il Co-dice prevede ora un termine di due giorni liberi per il deposito. Anche per misure cautelari provvisorie ema-nate dal presidente del Tar o di un suo de-legato e che possono essere richieste, nei casi di estrema urgenza, an-cor prima di aver notificato il ricorso, il giudice deve sentire, ove ritenuto neces-sario, anche in via informale le parti. Insomma, il con-traddittorio avanza nel pro-cesso amministrativo, con una riserva. Il Codice non ha potuto modificare la ri-duzione drastica dei termini processuali previsti nel rito speciale in materia di appal-ti: la corsa contro il tempo imposta a imprese e avvoca-ti va contro l&#8217;esigenza di una difesa ben ponderata.</div>
<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/09/piu-garanzie-anche-per-i-motivi-sollevati-dufficio-dal-giudice/"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudice" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/norme11.jpg" alt="Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudice" width="500" height="180" /></a>Il nuovo Codice del processo amministrativo prevede  il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; . In questo senso, i termini processuali ordinari per il deposito dei documenti e delle memorie saranno eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d&#8217;appello al Consiglio di Stato. <span id="more-580"></span>Il Codice innova su questi aspetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il deposito di documenti e memorie nel giudizio di primo grado e appello (rispettivamente 40 e 30 giorni). Dall&#8217;altro, consente alle parti di presentare memorie di replica fino a 20 giorni liberi prima dell&#8217;udienza.</p>
<p>Le parti inoltre possono discutere in udienza &#8221; sinteticamente&#8221;.</p>
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		<title>Ecomafia: Il Paese ha bisogno di una riforma legislativa</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[ecomafia]]></category>
		<category><![CDATA[pietro grasso]]></category>

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		<description><![CDATA[A dirlo è il procuratore antimafia Pietro Grasso. Sono necessarie &#8220;al piu&#8217; presto riforme legislative, organizzative e strutturali&#8221; al fine di arginare il fenomeno degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti a Bologna al convegno &#8220;La gestione integrata del ciclo dei rifiuti: tra realta&#8217; industriale ed ecomafia&#8221;.In particolare  occorre introdurre &#8220;un reato associativo finalizzato alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/04/ecomafia-il-paese-ha-bisogno-di-una-riforma-legislativa/"><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="Ecomafia: Il Paese ha bisogno di una riforma legislativa" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/ecomafia.jpg" alt="Ecomafia: Il Paese ha bisogno di una riforma legislativa" width="500" height="180" /></a>A dirlo è il procuratore antimafia Pietro Grasso. Sono necessarie &#8220;al piu&#8217; presto riforme legislative, organizzative e strutturali&#8221; al fine di arginare il fenomeno degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti a Bologna al convegno &#8220;La gestione integrata del ciclo dei rifiuti: tra realta&#8217; industriale ed ecomafia&#8221;.<span id="more-289"></span>In particolare  occorre introdurre &#8220;un reato associativo finalizzato alla commissione del traffico di rifiuti illegali da dare come competenza alle direzioni distrettuali antimafia con il coordinamento della Procura nazionale antimafia. Le norme oggi sono per lo piu&#8217; contravvenzionali e, spesso, non producono nient&#8217;altro che la prescrizione dei reati&#8221;.</p>
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		<title>Federalismo demaniale: primi accordi sull&#8217; impianto del decreto</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo demaniale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal confronto avvenuto ieri tra il  Ministro Fitto e il Ministro Calderoli e l’ufficio di presidenza della Conferenza delle regioni, guidato Vasco Errani e da Michele Iorio risulta ancora molto lavoro da fare per rendere il federalismo demaniale un elemento di semplificazione. &#8220;Teniamo al fatto che vi sia chiarezza -ha sottolineato Errani presidente del Comitato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/04/federalismo-demaniale-primi-accordi-sull-impianto-del-decreto/"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="Federalismo demaniale: primi accordi sull' impianto del decreto" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/norme11.jpg" alt="Federalismo demaniale: primi accordi sull' impianto del decreto" width="500" height="180" /></a>Dal confronto avvenuto ieri tra il  Ministro Fitto e il Ministro Calderoli e l’ufficio di presidenza della Conferenza delle regioni, guidato Vasco Errani e da Michele Iorio risulta ancora molto lavoro da fare per rendere il federalismo demaniale un elemento di semplificazione.<span id="more-286"></span> &#8220;Teniamo al fatto che vi sia chiarezza -ha sottolineato Errani presidente del Comitato Regioni- che vi siano scelte chiare senza alcuna sovrapposizione relativa al passaggio dei beni, alle competenze e alle funzioni dei singoli enti&#8221;. Nel corso dell&#8217;incontro, le Regioni hanno chiesto che  il federalismo demaniale corrisponda a tutti i principi della delega comprese le competenze sul territorio, le competenze sul demanio idrico, e marittimo. S<br />
Gli esiti dell’incontro sono stati oggetto di un confronto nella sede della conferenza delle Regioni che si è tenuta oggi.</p>
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		<title>In arrivo per i notai l&#8217;obbligo di firma digitale</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
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		<category><![CDATA[schema di legge]]></category>

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		<description><![CDATA[All&#8217;esame del Governo uno schema di decreto che prevede, oltre agli atti pubblici solo digitali, la firma elettronica qualificata d&#8217;obbligo per i notai.
E&#8217; dunque in arrivo, per questa categoria,  l&#8217;obbligo di munirsi di firma digitale come unico strumento operativo da utilizzare per la formazione, la trasmissione e la conservazione degli atti pubblici.
Il provvedimento dà attuazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/in-arrivo-per-i-notai-lobbligo-di-firma-digitale/"><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="In arrivo per i notai l'obbligo di firma digitale" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/notaio1.jpg" alt="In arrivo per i notai l'obbligo di firma digitale" width="500" height="180" /></a>All&#8217;esame del Governo uno schema di decreto che prevede, oltre agli atti pubblici solo digitali, la firma elettronica qualificata d&#8217;obbligo per i notai.<span id="more-201"></span></p>
<p>E&#8217; dunque in arrivo, per questa categoria,  l&#8217;obbligo di munirsi di firma digitale come unico strumento operativo da utilizzare per la formazione, la trasmissione e la conservazione degli atti pubblici.</p>
<p>Il provvedimento dà attuazione alla delega prevista dalla legge n.  69/2009, con lo scopo di rendere operative le disposizioni di cui al CAD  (dlgs n. 82/2005) in materia di documento informatico redatto dal  notaio.</p>
<p>Nella fattispecie si parla di  di firma elettronica qualificata, basata su un complesso sistema di chiavi crittografiche, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.</p>
<p>Rispetto l&#8217;autenticazione  (ex articolo 2703, comma 2 del codice civile) questa dovrà esser effettuata attraverso modalità informatiche, applicando  le regole previste dal codice dell&#8217;ammi-nistrazione digitale.</p>
<p>In questo modo si equipara , sul piano degli effetti giuridici, all&#8217;atto pubblico e alla scrittura privata autenticata con strumenti informatici rispetto ai corrispondenti documenti cartacei.</p>
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