Più garanzie anche per i motivi sollevati d’ufficio dal giudice

settembre 29, 2010 · Archiviato in Senza categoria, diritto amministrativo, riforma · Comment 
Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie
Parità delle armi davanti al Tar
Più garanzie anche per i motivi sollevati d’ufficio dal giudice
C
on l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della “parità delle armi” troverà un’attuazione più completa. Fino a oggi l’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato si trova in una posizione di vantaggio rispetto al ricor-rente. Infatti, i termini pro-cessuali ordinari per il de-posito dei documenti e delle memorie sono eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d’appello al Consiglio di Stato. In questo modo però il contraddittorio tra le parti non è assicurato in modo paritario. Questo perché, per prassi, l’amministrazione si costituisce in giudizio subi-to dopo aver ricevuto la no-tifica del ricorso con un atto formale brevissimo. Que-st’ultimo serve soprattutto per ricevere la comunica-zione, da parte della cancel-leria, della fissazione dell’u-dienza di discussione,in ge-nere dopo un periodo di tempo di vari mesi o anche più. La difesa vera e propria viene poi presentata l’ultimo giorno utile. In questo mo-do, il ricorrente non può più ribattere per iscritto alle tesi avversarie. Può farlo solo nel corso della discussione orale davanti al collegio. Ma quest’ultima è spesso limitata a un breve scambio di battute. La stessa situa-zione si riproduce nel giudi-zio di appello. Anche gli eventuali controinteressati, per esempio l’impresa che ha vinto una gara d’appalto contestata, hanno questo vantaggio competitivo. Il Codice innova su questi a-spetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il depo-sito di documenti e memo-rie nel giudizio di primo grado e appello (rispettiva-mente 40 e 30 giorni). Dal-l’altro, consente alle parti di presentare memorie di re-plica fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza. E a que-sto punto si spiega anche la regola secondo la quale le parti possono discutere in udienza ” sinteticamente”. Ma anche per le questioni sollevate d’ufficio dal giudi-ce vi sarà una garanzia in più. Il giudice infatti deve indicarle in udienza (per e-sempio un difetto di giuri-sdizione o la tardività di una notifica) dandone atto a verbale e le parti possono esporre il proprio punto di vista. Se il giudice rileva la questione solo a udienza conclusa, assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie. Un’altra novità riguarda la fase cautelare. Finora le parti potevano presentare memorie e do-cumenti anche in sede d’u-dienza di discussione in camera di consiglio. Il Co-dice prevede ora un termine di due giorni liberi per il deposito. Anche per misure cautelari provvisorie ema-nate dal presidente del Tar o di un suo de-legato e che possono essere richieste, nei casi di estrema urgenza, an-cor prima di aver notificato il ricorso, il giudice deve sentire, ove ritenuto neces-sario, anche in via informale le parti. Insomma, il con-traddittorio avanza nel pro-cesso amministrativo, con una riserva. Il Codice non ha potuto modificare la ri-duzione drastica dei termini processuali previsti nel rito speciale in materia di appal-ti: la corsa contro il tempo imposta a imprese e avvoca-ti va contro l’esigenza di una difesa ben ponderata.

Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudiceIl nuovo Codice del processo amministrativo prevede  il principio della “parità delle armi” . In questo senso, i termini processuali ordinari per il deposito dei documenti e delle memorie saranno eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d’appello al Consiglio di Stato.

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