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	<title>GiuridicoBlog &#187; novità legislative</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>L&#8217;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza (ParteII)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/08/lautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenzaparteii/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[art.7]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dei minori]]></category>
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		<category><![CDATA[variazioni di bilancio]]></category>

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		<description><![CDATA[
Come ogni legge, anche la n.112/11-che istituisce l&#8217;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza-contempla dei costi per attuare concretamente le disposizioni da essa dettate.

Secondo l&#8217;art. 4 della legge 112/2011 che tratta nello specifico dei poteri di controllo, accertamento e verifica-che si devono svolgere secondo i principi di trasparenza,partecipazione ed accesso- dell&#8217;Autorità Garante dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza  tale organo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/08/lautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenzaparteii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1398" title="L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (ParteII)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/adolescenza1.jpg" alt="adolescenza" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Come ogni <strong>legge, anche la n.112/11</strong>-che istituisce l&#8217;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza-contempla dei <strong>costi</strong> per attuare concretamente le disposizioni da essa dettate.</p>
<p><span id="more-1397"></span></p>
<p>Secondo l&#8217;<strong>art. 4</strong> della legge 112/2011 che tratta nello specifico dei poteri di controllo, accertamento e verifica-che si devono svolgere secondo i principi di trasparenza,partecipazione ed accesso- dell&#8217;Autorità Garante dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza  tale organo può richiedere di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età a qualsiasi soggetto pubblico-compresi la Commissione per le adozioni internazionali ed il Comitato per i minori stranieri, alle pubbliche amministrazioni ed a qualsiasi ente privato; può richiedere a chi di competenza e nel rispetto della legge sulla Privacy(n.196/2003) di  accedere alle banche dati o agli archivi;infine può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere ai dati e alle informazioni, di procedere a ispezioni presso le strutture pubbliche o private dove siano presenti persone di minore età.</p>
<p>L&#8217;Autorità garante dispone del <strong>fondo-</strong>750 000euro per l&#8217;anno 2011 e pari a 1 500 000euro per l&#8217;anno 2012- indicato nell&#8217;art.5com.3-che tratta dell&#8217;organizzazione interna e dell&#8217;istituzione dell&#8217;Ufficio dell&#8217;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza- ed è soggetta ad ordinati controlli contabili;<strong> l&#8217;indennità che spetta all&#8217;Autorità Garante</strong> è pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti della spesa autorizzata dall&#8217;art.7 com.2 rubricato &#8220;Copertura finanziaria&#8221; .</p>
<p>Il sopraccitato art.7 stabilisce che agli oneri dettati dall&#8217;art.5 si provvede&#8221;per gli euro 750000-per l&#8217;anno 2011-mediante   corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 19,  comma  3,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  e,  quanto  a  euro 1.500.000-a decorrere dall&#8217;anno  2012-mediante riduzione  delle  proiezioni  per  gli  anni  2012   e   2013   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell&#8217;ambito del programma  «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per l&#8217;anno 2011, allo  scopo  parzialmente utilizzando  l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>
<p>Infine:&#8221;I<strong>l Ministro dell&#8217;economia e  delle  finanze </strong> e&#8217;  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti <strong>variazioni di bilancio</strong>&#8220;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>L&#8217;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza(Parte I)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/07/lautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenzaparte-i/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[art.2]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell'infanzia]]></category>
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		<category><![CDATA[l.n.112/11]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>

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		<description><![CDATA[
Con la legge n.112/2011-che entrerà in vigore il 3/08/11-e costituita di 7 articoli-si istituisce l&#8216;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza al fine di assicurare &#8220;la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età&#8221; e si stabiliscono le forme concrete di tutela(art.6);ognuno infatti può rivolgersi all&#8217;Autorità garante-anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/07/lautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenzaparte-i/"><img class="alignnone size-full wp-image-1394" style="border: 1px solid black;" title="L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza(Parte I)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/adolescenza.jpg" alt="adolescenza" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con la legge n.<strong>112/2011</strong>-che entrerà in vigore il 3/08/11-e costituita di 7 articoli-si istituisce l<strong>&#8216;Autorità garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza</strong> al fine di assicurare &#8220;la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età&#8221; e si stabiliscono le forme concrete di tutela(art.6);ognuno infatti può rivolgersi all&#8217;Autorità garante-anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti-per la segnalazione di violazioni ovvero di &#8221;situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età&#8221;.</p>
<p><span id="more-1393"></span></p>
<p>Secondo l&#8217;<strong>art.2 </strong>l&#8217;Autorità garante  è un organo monocratico nominato con&#8221;determinazione&#8221; adottata d&#8217;intesa dai Presidenti della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;il titolare-la cui carica avrà durata di 4 anni con rinnovabilità del mandato una sola volta- sarà scelto tra persone di &#8220;notoria indipendenza&#8221; ed &#8220;indiscussa moralità&#8221; con competenza ed esperienza nel campo dei diritti di minore età, la carica di Garante-per tutta la sua durata-sarà incompatibile con le attività professionali,imprenditoriali, di consulenza, con la professione di amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, con incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o in organismi che svolgono attività nei settori dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza(e con altre ipotesi tassativamente elencate dall&#8217;art.2.3 della legge sopraccitata).</p>
<p>Le funzioni elencate nell<strong>&#8216;art.3 rubricato&#8221;  Competenze dell&#8217;Autorita&#8217; garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza&#8221;</strong>spettanti all&#8217;Autorità garante sono principalmente:</p>
<ul>
<li>promuovere l&#8217;attuazione della Convenzione di New  York-con piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza-;</li>
<li> esercitare le funzioni stabilite nell&#8217;art.12 della Convenzione europea sull&#8217;esercizio dei diritti dei fanciulli(Strasburgo 1996);collaborare con gli altri garanti delle persone di minore età delle rete internazionale;verificare che alle persone di minore eta&#8217; siano garantite  pari opportunità&#8217; nell&#8217;accesso alle cure e nell&#8217;esercizio del loro diritto alla salute, nell&#8217;accesso  all&#8217; istruzione anche per la degenza e nei periodi di cura;</li>
<li>segnalare al Governo, alle regioni e agli enti locali le iniziative opportune per la piena promozione dei diritti dell&#8217;infanzia ed in casi di emergenza,segnalare alle  autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore eta&#8217; in stato di abbandono al fine della  loro  presa in  carico  da  parte  delle autorità competenti;</li>
<li>esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente  al  Comitato  dei  diritti  del  fanciullo;</li>
<li>presentare alle Camere,entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell&#8217;infanzia  e dell&#8217;adolescenza di cui al  comma  7,  una  relazione  sull&#8217;attività&#8217; svolta con riferimento all&#8217;anno solare precedente.</li>
</ul>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Disposizioni urgenti in materia di cultura(Parte II)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/06/disposizioni-urgenti-in-materia-di-culturaparte-ii/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[contenimento spese]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 34/2011]]></category>
		<category><![CDATA[enti economici]]></category>
		<category><![CDATA[regione Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
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		<description><![CDATA[
Altre disposizioni urgenti stabilite dal decreto legge n.34/2011 vertono sul tema del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione; l&#8217;art.3 infatti enuncia che &#8220;I soggetti che esercitano l&#8217;attività televisiva in ambito nazionale -su qualunque piattaforma-che hanno conseguito ricavi superiori all &#8216;8% del valore economico stabilito-del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall&#8217;Autorità-non possono acquisire partecipazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/06/disposizioni-urgenti-in-materia-di-culturaparte-ii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1327" title="Disposizioni urgenti in materia di cultura(Parte II)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cultura1.jpg" alt="cultura" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Altre disposizioni urgenti stabilite dal decreto legge<strong> n.34/2011 </strong>vertono sul tema del <strong>divieto di </strong><strong>incroci tra settore della stampa e settore della televisione</strong>; l&#8217;art.3 infatti enuncia che &#8220;I soggetti che esercitano l&#8217;attività televisiva in ambito nazionale -su qualunque piattaforma-che hanno conseguito ricavi superiori all &#8216;8% del valore economico stabilito-del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall&#8217;Autorità-non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (con l&#8217;eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettroni)prima del 31 dicembre 2012.</p>
<p><span id="more-1326"></span></p>
<p>Per ciò che concerne gli<strong> enti del servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo</strong>-soprattutto in seguito al sisma dell&#8217;Aprile 2009-l&#8217;art.6 del decreto legge in questione  stabilisce che per l&#8217;anno 2011 il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma  28 dell&#8217;articolo 9 rubricato&#8221;<strong>Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato</strong>&#8221; del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<strong>,  si  applicano con riferimento all&#8217;anno 201o. </strong>L&#8221;art.9 enuncia che &#8220;Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici- fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell&#8217;anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell&#8217;anno 2009&#8243;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Disposizioni urgenti in materia di cultura(ParteI)</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/06/disposizioni-urgenti-in-materia-di-culturapartei/</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota benzina]]></category>
		<category><![CDATA[conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[d.lg.34/2011]]></category>
		<category><![CDATA[interventi finanziari]]></category>
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		<description><![CDATA[
Con la definitiva entrata in vigore il 31 Marzo 2011 del decreto-legge  n.34-convertito con modificazioni dalla l.26 Maggio 2011/75- il Governo si è prefisso di intervenire finanziariamente in maniera urgente principalmente nel settore della cultura della zona archeologica di Pompei per potenziarne le funzioni,in materia di divieto di incroci tra  settore della stampa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/06/disposizioni-urgenti-in-materia-di-culturapartei/"><img class="alignnone size-full wp-image-1318" title="Disposizioni urgenti in materia di cultura(ParteI)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cultura.jpg" alt="cultura" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con la definitiva entrata in vigore il <strong>31 Marzo 2011 del decreto-legge  n.34</strong>-convertito con modificazioni dalla l.26 Maggio 2011/75- il Governo si è prefisso di intervenire finanziariamente in maniera urgente principalmente nel settore della <strong>cultura</strong> della zona archeologica di Pompei per potenziarne le funzioni,in materia di divieto di incroci tra  settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione  dello spettro radioelettrico,  di  moratoria  nucleare,  di  partecipazioni della Cassa depositi e prestiti e infine a favore degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.</p>
<p><span id="more-1316"></span></p>
<p>Il decreto-legge con i suoi <strong>8 articoli</strong> dispone a favore della cultura-in concordanza con l&#8217;art.9 della Cost.-l<strong>&#8216;incremento di 149 milioni di euro annui </strong>al fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,n.163; l&#8217;autorizzazione della spesa di <strong>80 milioni di euro annui </strong>per la conservazione e <strong>manutenzione dei beni culturali</strong>-infatti con l&#8217;articolo  1,com.13 della legge 2010/220 sono aggiunte le seguenti parole&#8221;nonche&#8217; il fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.  163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla  conservazione  dei  beni culturali&#8221;-e di 7 milioni di euro annui a favore di enti ed istituzioni culturali. Agli oneri derivanti da questi interventi si provvede mediante l<strong>&#8216;aumento dell&#8217;aliquota dell&#8217;accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo</strong>,  nonche&#8217;  dell&#8217;aliquota dell&#8217;accisa sul gasolio usato come carburante -di cui  all&#8217;allegato  Idel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali e amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.504, e successive  modificazioni.</p>
<p>L<strong>&#8216;art.2</strong> tratta dell&#8217;area archeologica di<strong> Pompei</strong> e prevede la costituzione di un piano straordinario-emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali-la cui corrispondente quota da mettere a disposizione sarà stabilita dalla Regione Campania nell&#8217;ambito  del  Programma di interesse  strategico  regionale  (PAR)  da sottoporre al CIPE per la relativa presa d&#8217;atto; la  Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di  Pompei,  ai fini dell&#8217;attuazione del programma, puo&#8217; avvalersi della  <strong>societa&#8217;  ALES  s.p.a</strong>.,interamente  partecipata dallo Stato, mediante stipula di un&#8217;apposita convenzione, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili, per l&#8217;affidamento diretto di   <strong>servizi tecnici</strong>.Infine l&#8217;art.2 al comma 7 stabilisce che allo  scopo  di  favorire  l&#8217;apporto  di risorse provenienti da soggetti  privati  per  l&#8217;esecuzione  dei lavori,dei servizi e delle forniture gli  obblighi  di  pubblicità si  considerano  assolti  con  la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella   Gazzetta   Ufficiale  dell&#8217;Unione  europea,  nonche&#8217;su due quotidiani a diffusione  nazionale,  per  almeno  trenta  giorni,contenente   un   elenco   degli   interventi   da   realizzare,con l&#8217;indicazione  dell&#8217;importo  di massima stimato previsto per ciascuno intervento.<br />
Eleonora Cordoni</p>
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		<title>&#8220;Furto di identità&#8221;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/06/furto-di-identita/</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[archivi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs.64/2011]]></category>
		<category><![CDATA[frodi]]></category>
		<category><![CDATA[furto di identità]]></category>
		<category><![CDATA[ministero Economia e Finanze]]></category>

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		<description><![CDATA[
Con il decreto legislativo n.64/2011 si è istituito un sistema pubblico di prevenzione,sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo-guardando soprattutto quello che si definisce &#8220;Furto di indentità&#8221;.

Il decreto legislativo definisce il concetto di furto di identità che può consistere in una impersonificazione parziale-mediante l&#8217;impiego, in  forma  combinata, di  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/06/furto-di-identita/"><img class="alignnone size-full wp-image-1306" title="&quot;Furto di identità&quot;" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/identità2.jpg" alt="identità2" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con il decreto legislativo <strong>n.64/2011</strong> si è istituito un <strong>sistema pubblico di prevenzione</strong>,sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo-guardando soprattutto quello che si definisce &#8220;Furto di indentità&#8221;.</p>
<p><span id="more-1305"></span></p>
<p>Il decreto legislativo definisce il<strong> concetto di furto di identità</strong> che può consistere in una impersonificazione parziale-mediante l&#8217;impiego, in  forma  combinata, di  dati relativi alla propria persona e l&#8217;utilizzo indebito di dati  relativi ad un altro soggetto- o totale -ossia l&#8217;occultamento totale della propria identita&#8217; mediante l&#8217;utilizzo indebito di dati relativi all&#8217;identita&#8217; e  al  reddito  di  un  altro  soggetto-sia in vita che deceduto- e prevede, di conseguenza, l&#8217;istituzione di un sistema pubblico di prevenzione-rientrante nella competenza del Ministero dell&#8217;economia e delle finanza-basato su un <strong>archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro</strong>-che svolge &#8220;funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento, nonche&#8217; compiti  finalizzati  alla  predisposizione, elaborazione  e studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto delle frodi.L&#8217;archivio è composto di tre strumenti informatici :il primo denominato&#8221;interconnessione  di  rete&#8221;che consente  di dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti mediante il riscontro con i dati di  cui  all&#8217;articolo  30-quinquies,detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; il secondo&#8221;  denominato  modulo  informatico  centralizzato&#8221;memorizza,in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha evidenziato la non autenticita&#8217; di  una  o  piu&#8217;  categorie  di  dati presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare dell&#8217;archivio e al gruppo di lavoro lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell&#8217;esercizio  della prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o differiti&#8221;; il terzo denominato&#8221;modulo informatico di allerta&#8221; memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito, dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche&#8217;  le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare dell&#8217;archivio  agli  aderenti.</p>
<p>Inoltre è istituito un <strong>servizio gratuito, telefonico  e  telematico</strong>,  che consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita&#8217;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Giustizia e diritto di difesa</title>
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		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[produzione normativa]]></category>
		<category><![CDATA[art.11]]></category>
		<category><![CDATA[art.24]]></category>
		<category><![CDATA[Cost.italiana]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione diritti dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>

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		<description><![CDATA[Recentemente i giornali e i notiziari sono stati invasi da una notizia che si dice abbia portato una &#8220;vittoria&#8221;sul fronte &#8220;Guerra al Terrorismo&#8221;: l&#8217;uccisione del &#8220;Principe del terrore&#8221;, colui che dal 2001 aveva messo in ginocchio l&#8217;intero Occidente, Osama Bin Laden, capo dell&#8217;organizzazione criminale-terroristica Al Quaeda. La sua uccisione -con una taglia di 50 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/05/giustizia-e-diritto-di-difesa/"><img class="alignnone size-full wp-image-1275" title="Giustizia e diritto di difesa" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giusto-processo1.jpg" alt="giusto-processo" width="500" height="180" /></a>Recentemente i giornali e i notiziari sono stati invasi da una notizia che si dice abbia portato una &#8220;vittoria&#8221;sul fronte &#8220;Guerra al Terrorismo&#8221;: l&#8217;<strong>uccisione</strong> del &#8220;Principe del terrore&#8221;, colui che dal 2001 aveva messo in ginocchio l&#8217;intero Occidente,<strong> Osama Bin Laden</strong>, capo dell&#8217;organizzazione criminale-terroristica Al Quaeda. La sua uccisione -con una taglia di 50 000 000 di dollari- <strong>votata</strong> dal Senato americano nel 2007 grazie ad una legge federale- ha portato alla luce quali possano essere spesso le conseguenze causate dalla discordanza tra uno Stato di diritto che dichiara di sorgere sui principi di difesa, giusto processo e presunzione di innocenza e  la &#8220;non-messa in pratica&#8221; di una tale dichiarazione.</p>
<p><span id="more-1273"></span></p>
<p>Come la Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo già aveva racchiuso nel 1948 nell&#8217; articolo 11 che: &#8220;Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa; Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso&#8221;, così nelle Costituzioni degli Stati è stato verbalizzato e percepito.<br />
Per esempio la Costituzione italiana racchiude il diritto di difesa nell&#8217;art.24 o la Costituzione americana negli art.5-7; ma possono una legge votata dalla maggioranza o la pratica  andare contro dei principi accettati e garantizzati universalmente?A quanto pare ci sono spesso delle eccezioni.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Il d.l.37/2011: &#8220;Disposizioni in occasione del referendum abrogativo di Giugno 2011&#8243;</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[d.l.37/2011]]></category>
		<category><![CDATA[disposizioni applicative]]></category>
		<category><![CDATA[giugno 2011]]></category>
		<category><![CDATA[referendum abrogativo]]></category>

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		<description><![CDATA[In occasione del referendum abrogativo previsto per l&#8217;11 e il 12 Giugno 2011 concernenti i  quattro quesiti che sono il &#8220;Legittimo impedimento&#8220;, la &#8220;Privatizzazione dell&#8217;acqua&#8220;(due quesiti) e il&#8221;Ritorno all&#8217;energia nucleare &#8220;-dove la scarsa campagna informativa e la mancanza di chiarezza legislativa potrebbero minare l&#8217;approdo ad una risoluzione veritiera- l&#8216;11 Aprile 2011 è entrato in vigore il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/04/il-d-l-372011-disposizioni-in-occasione-del-referendum-abrogativo-di-giugno-2011/"><img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="Il d.l.37/2011: &quot;Disposizioni in occasione del referendum abrogativo di Giugno 2011&quot;" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/referendum-definitivo.jpg" alt="referendum definitivo" width="500" height="180" /></a>In occasione del r<strong>eferendum abrogativo</strong> previsto per l&#8217;<strong>11 e il 12 Giugno 2011 concernenti i </strong> <strong>quattro quesiti </strong>che sono il &#8220;<strong>Legittimo impedimento</strong>&#8220;, la &#8220;<strong>Privatizzazione dell&#8217;acqua</strong>&#8220;(due quesiti) e il&#8221;<strong>Ritorno all&#8217;energia nucleare</strong> &#8220;-dove la scarsa campagna informativa e la mancanza di chiarezza legislativa potrebbero minare l&#8217;approdo ad una risoluzione veritiera- l<strong>&#8216;11 Aprile 2011</strong> è entrato in <strong>vigore</strong> il <strong>decreto-legge n.37/2011</strong> rubricato&#8221;<strong>Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all&#8217;estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011&#8243;.</strong></p>
<p><span id="more-1224"></span></p>
<p>Il suddetto <strong>decreto-legge si compone di 3 articoli</strong> :il <strong>primo</strong> è rubricato&#8221;Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di  viaggio&#8221; e prevede principalmente, al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sotto-commisioni elettorali circostanziali, la designazione da parte del Prefetto, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di funzionari statali &#8220;aggiunti&#8221;per la partecipazione alle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti-nelle  more  dell&#8217;eventuale  procedimento   di decadenza previsto dall&#8217;articolo 23 del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina dell&#8217;elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste elettorali, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223-(art.1.1); inoltre, al secondo comma,prevede il riconoscimento del rimborso non superiore al 40%-in ogni caso non superiore a 40 euro-per gli elettori che su territorio nazionale effettuano viaggi con l&#8217;aereo di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti.</p>
<p>Il <strong>secondo articolo </strong>del suddetto decreto è rubricato&#8221;Voto dei cittadini temporaneamente all&#8217;estero per motivi di  servizio o  missioni  internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 &#8221; e prevede che possono esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estera in cittadini appartenenti alle seguenti categorie:</p>
<ul>
<li>-appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia temporaneamente all&#8217;estero,impegnati nello  svolgimento  di missioni internazionali;</li>
<li>-dipendenti di amministrazioni dello Stato,  di  regioni  o  di province autonome, temporaneamente all&#8217;estero per motivi di servizio,(qualora la durata prevista della loro permanenza all&#8217;estero sia  superiore a tre mesi, nonche&#8217;, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero, i loro familiari conviventi);</li>
<li> -professori e ricercatori universitari titolari di incarichi e contratti che si trovano in servizio presso istituti universitari e  di ricerca all&#8217;estero per una durata complessiva di almeno  sei mesi  e che, alla  data  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di convocazione dei comizi, si trovano all&#8217;estero da  almeno  tre  mesi, nonche&#8217;, qualora non iscritti nelle anagrafi dei  cittadini  italiani all&#8217;estero, i loro familiari conviventi.</li>
</ul>
<p><strong>Per le tre categorie la votazione può essere effettuata solo se viene presentata una dichiarazione </strong>con le generalità-tassativamente elencate nel decreto-legge entro e non oltre il 35° giorno antecedente la data del referendum nei luoghi previsti dal terzo comma dell&#8217;articolo n.2.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Il 17 Marzo: festa nazionale solo per il 2011</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/03/il-17-marzo-festa-nazionale-solo-per-il-2011/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[17 Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[d.l. 5/2011]]></category>
		<category><![CDATA[festa nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[l.260/1949]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il 24 Marzo è definitivamente entrato in vigore il  tanto discusso decreto-legge n.5/2011 rubricato &#8220;Disposizioni per la festa nazionale del 17 Marzo 2011&#8243;(pubblicato il 23 Febbraio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale).

Il decreto-legge si compone di due articoli. Il primo dispone che limitatamente all&#8217;anno 2011, il giorno 17 Marzo è considerato giorno festivo ( ai sensi della legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/03/il-17-marzo-festa-nazionale-solo-per-il-2011/"><img class="alignnone size-full wp-image-1175" title="Il 17 Marzo: festa nazionale solo per il 2011" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/17marzodefinitivo.jpg" alt="17marzodefinitivo" width="500" height="180" /></a><br />
Il <strong>24 Marzo</strong> è definitivamente entrato in vigore il  tanto discusso <strong>decreto-legge n.5/2011</strong> rubricato <strong>&#8220;Disposizioni per la festa nazionale del 17 Marzo 2011&#8243;</strong>(pubblicato il 23 Febbraio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale).</p>
<p><span id="more-1172"></span></p>
<p>Il decreto-legge si compone di <strong>due articoli</strong>. Il primo dispone che limitatamente all&#8217;anno 2011, il giorno 17 Marzo è considerato giorno festivo ( ai sensi della legge <strong>260/1949</strong> &#8220;Disposizioni in materia di ricorrenze festive&#8221; ) in occasione dei 150 anni dall&#8217;Unità di Italia, proclamata da Vittorio Emanuele II di Savoia il 17 Marzo del 1861 (nominato dal Parlamento italiano primo re d&#8217;Italia). Il decreto-legge avrà valenza sia per il settore pubblico che privato ma <strong>solo per l&#8217;anno 2011</strong>.</p>
<p>Inoltre per evitare nuovi oneri statali (<strong>art.1.2</strong>) a carico della finanza pubblica o delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita&#8217; soppressa  del 4 Novembre non si applicheranno a tale ricorrenza ma, in <strong>sostituzione</strong>, alla festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell&#8217;Unita&#8217;  d&#8217;Italia proclamata per il 17 marzo 2011.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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</span></p>
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		</item>
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		<title>Spagna:divieto di fumare nei luoghi pubblici</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/02/spagnadivieto-di-fumare-nei-luoghi-pubblici/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di fumare]]></category>
		<category><![CDATA[l.42/2010]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la legge n.42,26Dicembre 2010, che modifica la legge 28/2005 che regolamenta il &#8220;Fumo, la sua vendita, la fornitura, il consumo e pubblicità di prodotti del tabacco&#8221; ,la Spagna decide di porsi sullo stesso piano degli altri Paesi europei instaurando una strategia di prevenzione e del controllo del fumo, sua cessazione e promozione della salute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/02/spagnadivieto-di-fumare-nei-luoghi-pubblici/"><img class="alignnone size-full wp-image-1146" title="Spagna:divieto di fumare nei luoghi pubblici" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/spagna-fumo2.jpg" alt="spagna fumo" width="500" height="180" /></a>Con la legge n.<strong>42,26Dicembre 2010</strong>, che modifica la legge 28/2005 che regolamenta il &#8220;Fumo, la sua vendita, la fornitura, il consumo e pubblicità di prodotti del tabacco&#8221; ,la <strong>Spagna</strong> decide di porsi sullo stesso piano degli altri Paesi europei instaurando una strategia di <strong>prevenzione e del controllo del</strong> <strong>fumo, sua cessazione e promozione della salute </strong>, imponendo il divieto di fumare negli spazi pubblici e l&#8217;obbligo di farlo solo negli spazi abilitati rispondenti ai requisiti dell&#8217;art.8 della suddetta legge.</p>
<p><span id="more-1129"></span></p>
<p>L&#8217;<strong>art.2 let.e)</strong> fornisce la <strong>definizione </strong>degli <strong>spazi pubblici</strong>, comprendendovi anche i luoghi accessibili al pubblico o  luoghi ad uso collettivo, a prescindere dal pubblico o privato; secondo il suddetto articolo sono considerati  in ogni caso gli  spazi pubblici di veicoli di trasporto pubblico o collettivo.</p>
<p>Secondo l&#8217;<strong>art.6 rubricato: &#8220;Limitazioni all&#8217;uso di prodotti del tabacco da fiuto&#8221;</strong> il consumo di prodotti del tabacco da fiuto avverrà esclusivamente in quei luoghi o spazi in cui non è vietato.</p>
<p>L&#8217;<strong>art.7 </strong>rubricato&#8221; <strong>Divieto di fumare</strong>&#8221; enuncia che è posto <strong>divieto di fumare</strong> oltre che nei luoghi definiti nei regolamenti delle Comunità Auntonome, soprattutto nei luoghi elencati tassativamente nell&#8217;articolo appena citato; essi sono principalmente:</p>
<ol>
<li>i luoghi di lavoro;</li>
<li>i centri pubblici;</li>
<li>le scuole di formazione, tranne gli spazi esterni delle università;</li>
<li>gli impianti sportivi, i luoghi di pubblico spettacolo se non sono all&#8217;aperto;</li>
<li>centri commerciali, culturali,biblioteche,mostre;</li>
<li>bar,ristoranti,cinema(etc..).</li>
</ol>
<p>Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>L.233/2010:&#8221;Disposizioni in materia di concorsi notarili&#8221;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2011/02/l-2332010disposizioni-in-materia-di-concorsi-notarili/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[candidati idonei]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi notarili]]></category>
		<category><![CDATA[l.233/2010]]></category>
		<category><![CDATA[l.n.239/1973]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il provvedimento in tema di concorsi notarili è entrato definitivamente in vigore il 22 Gennaio 2011, apportando modifiche al testo originario della legge n.239, 18 maggio 1973 rubricata: &#8221; Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili&#8221;.

Per diventare &#8220;notaio&#8221;  e conseguire il titolo è necessario superare un concorso pubblico bandito dal Ministero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/02/l-2332010disposizioni-in-materia-di-concorsi-notarili/"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" title="L.233/2010:&quot;Disposizioni in materia di concorsi notarili&quot;" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/notai.jpg" alt="notai" width="500" height="180" /></a>Il provvedimento in tema di <strong>concorsi notarili</strong> è entrato definitivamente in vigore il 22 Gennaio 2011, apportando modifiche al testo originario della legge n.<strong>239, 18 maggio 1973</strong> rubricata: &#8221; Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili&#8221;.</p>
<p><span id="more-1106"></span></p>
<p>Per diventare &#8220;notaio&#8221;  e <strong>conseguire il titolo</strong> è necessario superare un concorso pubblico bandito dal Ministero della giustizia; i principali <strong>requisiti</strong> sono  la <strong>laurea in giurisprudenza </strong>o di un titolo equipollente (secondo la l.148/2002) e l&#8217;aver effettuato un <strong>periodo di praticantato pari a 18 mesi</strong> presso lo studio di un notaio, avendo conseguito almeno un anno consecutivamente dopo la laurea.</p>
<p>Con la legge <strong>n.233, 30 dicembre 2010:</strong>&#8220;Disposizioni in materia di concorsi notarili&#8221; è stato modificato il testo dell&#8217;art.1 della legge 239/1973: il Ministero di Grazia e Giustizia ha la facoltà di aumentare <strong>fino al 15%</strong> (non più 12%), con il decreto di approvazione della graduatoria, il numero dei posti messi a concorso, sempre rispettando i limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.</p>
<p>Secondo l<strong>&#8216;art.2 della l.233/2010</strong>: i <strong>candidati dichiarati idonei </strong>nel concorso per esame con decreto del Direttore generale della giustizia civile, sono nominati notai nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi con la nomina a notaio, ad eccezione del requisito indicato dall&#8217;art.1 lett.b) &#8220;non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso&#8221; della legge 1365/1926 rubricata: &#8220;Norme per il conferimento dei posti notarili&#8221;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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