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	<title>GiuridicoBlog &#187; governo</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Ciclomotori 50cc:una nuova targa e non solo (parteII)</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[art.14]]></category>
		<category><![CDATA[calendarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ministeriale n.75]]></category>
		<category><![CDATA[l.120/2010]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[targa ciclomotori]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

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		<description><![CDATA[
La legge n.120/2010 inoltre aggiunge con il comma 2 dell&#8217;art.14 delle sostanziali novità per i ciclomotori già in circolazione e non in possesso della targa e del certificato di circolazione come disposto dall&#8217;art.97 comma 1 legge 285/92 che stabilisce:&#8221;I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:a)   un   certificato  di  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/10/ciclomotori-50ccuna-nuova-targa-e-non-solo-parteii/"><img class="alignnone size-full wp-image-1530" title="Ciclomotori 50cc:una nuova targa e non solo (parteII)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/scooter2.jpg" alt="scooter" width="500" height="180" /></a></p>
<p>La legge <strong>n.120/2010 inoltre aggiunge con il comma 2 dell&#8217;art.14 delle sostanziali novità </strong>per i ciclomotori già in circolazione e non in possesso della targa e del certificato di circolazione come disposto dall&#8217;art.97 comma 1 legge 285/92 che stabilisce:&#8221;I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:a)   un   certificato  di  circolazione,  contenente  i  dati  di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche&#8217; quelli della targa e  dell&#8217;intestatario,  rilasciato  dal  Dipartimento  per i trasporti terrestri,  ovvero  da  uno  dei  soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita&#8217; stabilite con decreto dirigenziale del Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  di aggiornamento   dell&#8217;Archivio  nazionale  dei  veicoli  di  cui  agli articoli 225 e 226; b)  una  targa,  che identifica l&#8217;intestatario del certificato di<br />
circolazione&#8221;.</p>
<p><span id="more-1528"></span><br />
Così i proprietari di ciclomotori devono conseguire secondo l&#8217;articolo 97 comma 1 del d.lgs.285/92 targhe e certificato di circolazione secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.75 del 2 Febbraio 2011.Tale decreto stabilisce la &#8220;<strong>Calendarizzazione delle operazioni di  rilascio  dei  certificati  di<br />
circolazione e delle targhe per ciclomotori</strong>&#8221; e con l<strong>&#8216;art.1 </strong>stabilisce che &#8220;I proprietari  di  ciclomotori, <strong>gia&#8217;  immessi  in  circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica</strong> ovvero di certificati di idoneita&#8217; tecnica rilasciati sino  al  13  luglio  2006,  per  poter  circolare richiedano il rilascio della targa e  del certificato di circolazione di cui all&#8217;art. 97, comma 1, del  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  nel rispetto dei seguenti <strong>termini:</strong></p>
<ul>
<li>entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;</li>
<li>entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;</li>
<li>entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di  identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;</li>
<li>entro duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto, e comunque non oltre il 12  febbraio  2012,  per  i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con  la lettera «A».</li>
</ul>
<p>Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformita&#8217; alle disposizioni di cui al comma 2 e&#8217;  soggetto alla <strong>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.</strong></p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Ciclomotori 50cc:una nuova targa e non solo (parteI)</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[art.14]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotori]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs.285/92]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/2010]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[targa nuova]]></category>

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		<description><![CDATA[
Con la legge n 120/2010&#8243;Disposizioni in materia stradale&#8221; si è provveduto a modificare il codice della strada (d.lgs.285/92) ed ad apportare  alcune novità che non gioveranno affatto ai contribuenti per quanto riguarda i costi da sostenere.

L&#8216;art.14 della sopraccitata legge modifica l&#8217;art.97&#8243;Circolazione dei ciclomotori&#8221; del D.Lgs.285/92 .Il vecchio testo dell&#8217;art.97 si snoda in 14 commi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/10/ciclomotori-50ccuna-nuova-targa-e-non-solo-partei/"><img class="alignnone size-full wp-image-1518" title="Ciclomotori 50cc:una nuova targa e non solo (parteI)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/scooter.jpg" alt="scooter" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Con la legge n <strong>120/2010&#8243;Disposizioni in materia stradale&#8221;</strong> si è provveduto a modificare il codice della strada (d.lgs.285/92) ed ad apportare  alcune novità che non gioveranno affatto ai contribuenti per quanto riguarda i costi da sostenere.</p>
<p><span id="more-1517"></span></p>
<p>L<strong>&#8216;art.14 della sopraccitata legge modifica l&#8217;art.97&#8243;Circolazione dei ciclomotori&#8221; del D.Lgs.285/92</strong> .Il vecchio testo dell&#8217;art.97 si snoda in 14 commi e con l&#8217;art.14 ne vengono modificati 3:il 5, il 6, il 10 ; inoltre sono state aggiunte ulteriori disposizioni. Il comma 5 dell&#8217;art.97 legge 285/92 disponeva:&#8221;Chiunque   fabbrica,   produce,  pone  in  commercio  o  vende ciclomotori  che sviluppino una velocita&#8217; superiore a quella prevista dall&#8217;art.  52  e&#8217; soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione  soggiace  chi  effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita&#8217; oltre i limiti previsti dall&#8217;art. 52. Il comma6 del vecchio testo del codice della strada disponeva:&#8221; Chiunque  circola  con  un ciclomotore non rispondente ad una o  piu&#8217; delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell&#8217;art. 52 o nel certificato  di  circolazione,  ovvero  che  sviluppi  una  velocita&#8217; superiore  a  quella  prevista dallo stesso art. 52, e&#8217; soggetto alla sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire cinquantamila a lire duecentomila&#8221;. Il comma 10 stabiliva:&#8221;Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati  non  siano  chiaramente  visibili  e&#8217;  soggetto  alla  sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila&#8221;.<br />
Il <strong>nuovo testo modifica principalmente il regime delle sanzioni</strong>, infatti:&#8221;Al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino  alla fine del comma sono state sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a  euro 4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e&#8217;  soggetto  chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita&#8217; oltre i limiti previsti dall&#8217;articolo 52»; al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»; c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		<title>Italia e Qatar:cooperazione nel settore della difesa(ParteI)</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[accordo internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[polizia militare]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

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Il 29 Settembre 2011 è stato definitivamente approvato il disegno di legge per la ratifica e l&#8217;esecuzione dell&#8217;Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa-il cui art.3 &#8220;Copertura finanziaria&#8221; dispone la spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni per l&#8217;attuazione della presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/10/italia-e-qatarcooperazione-nel-settore-della-difesapartei/"><img class="alignnone size-full wp-image-1484" title="Italia e Qatar:cooperazione nel settore della difesa(ParteI)" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/qatar-italia.jpg" alt="qatar italia" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il 29 Settembre 2011 è stato definitivamente <strong>approvato il disegno di legge </strong>per la ratifica e l&#8217;esecuzione dell&#8217;<strong>Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa</strong>-il cui art.3 &#8220;Copertura finanziaria&#8221; dispone la<strong> spesa di euro 12.245 annui </strong>ad anni alterni per l&#8217;attuazione della presente legge, provvendo a tale onere mediante la <strong>riduzione dello stanziamento del fondo speciale </strong>di parte corrente iscritto nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221;della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221;dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e della finanze per l&#8217;anno 2011.</p>
<p><span id="more-1483"></span></p>
<p>L&#8217;Accordo tra lo Stato italiano e quello del Qatar-redatto a Doha- in sostanza prevede-con i suoi 11 articoli ed alcune clausole generali- di <strong>incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione delle rispettive capacità di difesa</strong>-in conformità con le rispettive legislazioni e con gli obblighi internazionali. Sono definiti tassativamente, secondo l&#8217;art.3, gli <strong>ambiti della cooperazione</strong>:politica, militare e di difesa,politica del procurement e dell&#8217;industria di difesa militare di competenza dei sue Ministeri della Difesa, l&#8217;importazione,l&#8217;esportazione ed il trasporto di armi in conformità alle rispettive normative e regolamenti nazionali, le operazioni umanitarie e di peace-keeping, l&#8217;osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti, l&#8217;organizzazione delle Forze Armate, della struttura dell&#8217;equipaggiamento dell unità militari,gestione del personale, addestramento e formazione militare, questioni di polizia militare, questioni relative all&#8217;ambiente e all&#8217;inquinamento provocato dal attività militari, il servizio medico militare, la storia militare e gli sport militari; secondo il comma 2 del sopraccitato articolo viene prevista una clausola di apertura:&#8221;La cooperazione militare può non essere circoscritta agli ambiti citati; le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse&#8221;.</p>
<p>Eleonora Cordoni</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Governo, approvato il decreto sulla sicurezza</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/11/governo-il-nuovo-decreto-in-materia-di-sicurezza/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata]]></category>
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		<description><![CDATA[
Il 12 novembre 2010, il Governo ha emanato il decreto legge n. 187 recante “misure urgenti in materia di sicurezza”. 
Il provvedimento introduce nuove norme contro la prostituzione e la violenza negli stadi, liberalizza la rete wi-fi (connessione a internet nei luoghi pubblici), chiarisce precedenti disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (nella normativa antimafia) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/11/governo-il-nuovo-decreto-in-materia-di-sicurezza/"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" style="border: black 1px solid;" title="Governo, approvato il decreto sulla sicurezza" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/Ministero-Interno.jpg" alt="Ministero Interno" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il 12 novembre 2010, il Governo ha emanato il decreto legge n. 187 recante “misure urgenti in materia di sicurezza”. <span id="more-778"></span></p>
<p>Il provvedimento introduce nuove norme contro la <strong>prostituzione</strong> e la <strong>violenza negli stadi</strong>, liberalizza la <strong>rete wi-fi</strong> (connessione a internet nei luoghi pubblici), chiarisce precedenti disposizioni sulla <strong>tracciabilità dei flussi finanziari</strong> (nella normativa antimafia) e rafforza la struttura dell&#8217;<strong>Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>prostituzione</strong>, il decreto prevede la consegna del foglio di via alle donne straniere che si vendono sulle nostre strade violando le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana. Verranno espulsi anche i cittadini comunitari che violano le leggi vigenti in Italia.</p>
<p>Negli stadi potranno essere arrestati i <strong>tifosi violenti</strong> anche dopo il termine della manifestazione sportiva (entro 48 ore, secondo il cosiddetto principio della “flagranza differita”) mentre gli addetti alla sicurezza (steward) avranno più poteri di controllo e maggiore tutela legale.</p>
<p>Il decreto ha poi fornito l’interpretazione di alcuni punti del “Piano straordinario contro le mafie” (legge 136 del 2010) confermando che la <strong>tracciabilità dei flussi finanziari</strong> riguarderà i contratti di appalto stipulati dopo il 7 settembre 2010 mentre quelli antecedenti dovranno essere regolarizzati entro 180 giorni (7 marzo 2011). Si vuole in questo modo sbloccare i pagamenti delle stazioni appaltanti non ancora erogati a causa dell’ambiguità della norma. Oltre ai bonifici bancari e postali potranno essere utilizzati anche altri strumenti di pagamento purché idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p>
<p>L&#8217;Agenzia Nazionale per la gestione dei <strong>beni confiscati alle mafie</strong> potrà finanziarsi mettendo a reddito parte dei beni sequestrati, il cui valore complessivo è di 18 miliardi di euro. Ciò consentirà di aumentare le risorse umane e di bilancio dell’Agenzia per consentire l&#8217;apertura di nuove sedi regionali in Sicilia, Campania, Puglia e Lombardia.</p>
<p>Alcune importanti novità sono state introdotte anche per i <strong>permessi di soggiorno</strong>: il rinnovo non sarà più affidato alle questure ma ai comuni di residenza, così da rendere la procedura più rapida ed efficiente.</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
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</span></p>
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		<title>Patto Anci-governo su Catasto decentrato</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/patto-anci-governo-su-catasto-decentrato/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato siglato il 9 luglio un patto Anci-Governo  in cui si allude a un ripensamento dei poteri dei comuni sul catasto.  Il passaggio delle funzioni catastali, in effetti,  sembrava cosa fatta quando il Dpcm del 14 giu-gno 2007 aveva stabilito tre livelli di assunzione delle funzioni. A disposizione 46 mi-lioni e 3mila dipendenti del Territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/patto-anci-governo-su-catasto-decentrato/"><img class="alignnone size-full wp-image-478" title="Patto Anci-governo su Catasto decentrato" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/logo-anci.jpg" alt="Patto Anci-governo su Catasto decentrato" width="500" height="180" /></a>E&#8217; stato siglato il 9 luglio un patto Anci-Governo  in cui si allude a un ripensamento dei poteri dei comuni sul catasto.  Il passaggio delle funzioni catastali, in effetti,  sembrava cosa fatta quando il Dpcm del 14 giu-gno 2007 aveva stabilito tre livelli di assunzione delle funzioni. A disposizione 46 mi-lioni e 3mila dipendenti del Territorio da assegnare ai municipi. <span id="more-455"></span>Un ricorso di Confedilizia aveva successivamente bloccato tutto per due anni. Proprio la funzione tipica del terzo livello, secondo Confedilizia, consegnava de facto in toto la gestione del catasto ai comuni. Dopo varie pronunce, il Tar Lazio ( sen-tenza 4312/2010) ha deciso che ai comuni potevano essere concesse tutte le funzioni previste dal Dpcm, però confermando l&#8217;annullamento dell&#8217;articolo 3, comma 4, per cui il governo avrebbe dovuto emanare un nuovo Dpcm per meglio precisare le specifiche attività di esercizio delle funzioni dei comuni: «soprattutto per impedire forme di accertamento catastale del tutto arbitrarie».</p>
<p>Con il Dl 78/ 2010  nasce però l&#8217;Anagrafe immobiliare, la cui premessa è l&#8217;allineamento tra le banche dati del catasto e quelle della pubblicità immobiliare. L&#8217;Anagrafe,da realizzare in collaborazione con i comuni, verrà messa a loro disposizione gratuitamente. </p>
<p>Nell&#8217;accordo tra Anci e governo, però, il Governo si è impegnato «ad aprire un tavolo di monitoraggio presso la conferenza stato città ed autonomie locali che, entro il 30 ottobre,verifichi la possibilità di prevedere che la funzione ammini-strativa cata-stale sia attribuita ai comuni e siano riservati all&#8217;Agenzia del territorio i compiti di coordinamento e vigilanza».</p>
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		<item>
		<title>Arriva il decreto legge sblocca centrali</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/arriva-il-decreto-legge-sblocca-centrali/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuovi sviluppi sull&#8217;intricata questione delle  reti energetiche. Dopo la sentenza a favore del governo sul diritto dello Stato centrale a timonare la normativa sulle nuove centrali atomiche  il governo tenta di sbloccare le resistenze  con un nuovo decreto legge varato da qualche giorno dal Consiglio dei ministri. Intanto la Commissione Ue ha deciso di proseguire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/06/arriva-il-decreto-legge-sblocca-centrali/"><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="Arriva il decreto legge sblocca centrali" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/nucleare.jpg" alt="Arriva il decreto legge sblocca centrali" width="500" height="180" /></a>Nuovi sviluppi sull&#8217;intricata questione delle  reti energetiche. Dopo la sentenza a favore del governo sul diritto dello Stato centrale a timonare la normativa sulle nuove centrali atomiche  il governo tenta di sbloccare le resistenze  con un nuovo decreto legge varato da qualche giorno dal Consiglio dei ministri. <span id="more-403"></span>Intanto la Commissione Ue ha deciso di proseguire la procedura di infrazione  contro l&#8217;Italia nel giugno 2009 per il mancato rispetto delle regole sulla liberalizzazione dei mercati e delle reti di elettricità e gas. I</p>
<p>l nuovo decreto &#8220;sblocca opere&#8221;  ripropone  il decreto 78 del luglio 2009 che prevedeva la nomina di commissari per sveltire le opere energetiche.</p>
<p>La Consulta, il 9 maggio scorso (sentenza 215) aveva raccolto i ricorsi pre-sentati da quattro amministrazioni (regioni Umbria, Toscana, Emilia Romagna e provincia di Trento) contro una eccessiva concentrazione di poteri nello Stato. Il nuovo decreto ora chiama le amministrazioni locali a una stretta collaborazione. Questo per garantire «interventi urgenti in materia di tra-smissione, distribuzione e produzione dell&#8217;energia che rivestono carattere strategi-co nazionale» per i quali «ricorrano particolari ragio-ni di urgenza anche in rife-rimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».</p>
<p>Il governo individuerà gli interventi e deciderà i commissariamenti «d&#8217;intesa con regioni e provincie autonome interessate». (fonte il sole24ore)</p>
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