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	<title>GiuridicoBlog &#187; enti locali</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/09/gli-enti-devono-pagare-la-tassa-sui-telefonini/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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		<description><![CDATA[Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini
I
Comuni sono tenuti a pagare la tassa di con-cessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. L&#8217;esenzione è riconosciuta solo alle am-ministrazioni statali. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Vi-cenza, quinta e nona sezio-ne, rispettivamente, con le sentenze 55 e 15/2010. Per i giudici tributari i Comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">I</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Comuni sono tenuti a pagare la tassa di con-cessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. L&#8217;esenzione è riconosciuta solo alle am-ministrazioni statali. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Vi-cenza, quinta e nona sezio-ne, rispettivamente, con le sentenze 55 e 15/2010. Per i giudici tributari i Comuni non sono indicati tra i sog-getti esenti e non sono equi-parabili alle amministrazio-ni dello Stato. Ogni disposi-zione di esenzione o agevo-lazione in materia tributaria non è suscettibile di inter-pretazione analogica. In ma-teria fiscale, peraltro, «le esenzioni che competono allo Stato non possono esse-re estese agli enti locali se non in base a una norma che ciò preveda in modo esplici-to ». Anche l&#8217;agenzia delle Entrate ha più volte precisa-to che solo le amministra-zioni statali non sono sog-gette alla Tcg, in quanto so-lo per esse si realizza la concentrazione in un unico soggetto della posizione giuridica di concedente e concessionario. È stata rite-nuta infondata anche l&#8217;ana-logia fatta dagli enti interes-sati con il trattamento fisca-le che a loro riserva la legge per l&#8217;Ires. L&#8217;articolo 74 del Tuir, infatti, equipara i co-muni allo Stato ai fini del-l&#8217;esclusione dall&#8217;assogget-tamento alle imposte sui redditi. Secondo la commis-sione tributaria, però, le due questioni sono diverse, in quanto l&#8217;Ires colpisce il red-dito e quindi non può essere applicata ai comuni che non producono reddito tassabile. Inoltre, le due fattispecie non sono assimilabili perché per la tassa di concessione esiste una norma ad hoc (ar-ticolo 13 bis del Dpr 641/1972) che elenca in modo tassativo i casi di e-senzione. Del resto, si legge nella motivazione della sen-tenza 55, l&#8217;articolo 28 del decreto ministeriale 484/1988 stabilisce che sia a carico dell&#8217;abbonato ogni spesa, imposta o tassa rela-tiva al contratto con il ge-store. Questa regola è appli-cabile anche all&#8217;amministra-zione comunale nella quali-tà di abbonato.</div>
<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/09/gli-enti-devono-pagare-la-tassa-sui-telefonini/"><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="Gli enti devono pagare la tassa sui telefonini" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/bilancia.jpg" alt="http://www.giuridicoblog.it/2010/09/gli-enti-devono-pagare-la-tassa-sui-telefonini/" width="500" height="180" /></a>I Comuni sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. <span id="more-578"></span>Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, quinta e nona sezione, rcon le sentenze 55 e 15/2010.</p>
<p>Per i giudici tributari i Comuni non sono indicati tra i soggetti esenti e non sono equiparabili alle amministrazioni dello Stato. In materia fiscale, peraltro, «le esenzioni che competono allo Stato non possono essere estese agli enti locali se non in base a una norma che ciò preveda in modo esplicito ».</p>
<p>È stata ritenuta infondata anche l&#8217;analogia fatta dagli enti interessati con il trattamento fiscale che a loro riserva la legge per l&#8217;Ires. L&#8217;articolo 74 del Tuir, infatti, equipara i comuni allo Stato ai fini dell&#8217;esclusione dall&#8217;assoggettamento alle imposte sui redditi.</p>
<p>Del resto, si legge nella motivazione della sentenza 55, l&#8217;articolo 28 del decreto ministeriale 484/1988 stabilisce che sia a carico dell&#8217;abbonato ogni spesa, imposta o tassa relativa al contratto con il gestore. Questa regola è applicabile anche all&#8217;amministrazione comunale nella qualità di abbonato.</p>
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		<title>Asmez e i corsi formativi sul dlgs 150/2009</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/asmez-e-i-corsi-formativi-sul-dlgs-1502009/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[asmez]]></category>
		<category><![CDATA[riforma delle pa locali]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.Lgs.150/2009 attua una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti. La legge, nota come Riforma della p locali, interviene in materia di contrattazione collettiva, valutazione del personale, valorizzazione del merito, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare.  
L&#8217;Asmez organizza un programma integrato di formazione e assistenza giuridico-amministrativa per l’applicazione del d.lgs 150/2009.
Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/asmez-e-i-corsi-formativi-sul-dlgs-1502009/"><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="Asmez e i corsi formativi sul dlgs 150/2009" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/asmez.jpg" alt="Asmez e i corsi formativi sul dlgs 150/2009" width="500" height="180" /></a>Il D.Lgs.150/2009 attua una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti. La legge, nota come Riforma della p locali, interviene in materia di contrattazione collettiva, valutazione del personale, valorizzazione del merito, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare.  <span id="more-451"></span></p>
<p>L&#8217;Asmez organizza un programma integrato di formazione e assistenza giuridico-amministrativa per l’applicazione del d.lgs 150/2009.</p>
<p>Il rispetto dei tempi previsti dalla Riforma &#8211; molte delle novità introdotte dal decreto e le relative sanzioni saranno applicabili dal prossimo 1 gennaio 2011 &#8211; e rendono dunque necessario il tempestivo aggiornamento dei regolamenti locali, in particolare quello sull’organizzazione degli uffici e dei servizi nonché quelli riguardanti alcuni specifici settori, quali valutazione, accesso e discipli-na.</p>
<p>Il servizio personalizzato promosso dal Con-sorzio Asmez di formazione e assistenza giuridico -amministrativa assiste i Comuni nelle varie fasi di ade-guamento delle disposizioni regolamentari.</p>
<p>Il programma integrato, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo BIANCO, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de “ Il Sole 24Ore” presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo SETTEMBRE – NOVEMBRE 2010.</p>
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		<title>Sì del Senato, no dei Comuni</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Approvato oggi dal Senato il maxi-emendamento alla manovra finanziaria con 170 sì da Pdl, Lega ed Mpa e 136 i no da Pd, Idv, Udc ed Api.
La parola  ora passa alla Camera, ed anche qui sarà posta la questione di fiducia, dove dovrà essere convertito in legge entro il 30 luglio.
Il sì di Palazzo Madama ha sancito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/si-del-senato-no-dei-comuni/"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="Sì del Senato, no dei Comuni" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tremonti2.jpg" alt="Sì del Senato, no dei Comuni" width="500" height="180" /></a>Approvato oggi dal Senato il maxi-emendamento alla manovra finanziaria con 170 sì da Pdl, Lega ed Mpa e 136 i no da Pd, Idv, Udc ed Api.<span id="more-436"></span></p>
<p>La parola  ora passa alla Camera, ed anche qui sarà posta la questione di fiducia, dove dovrà essere convertito in legge entro il 30 luglio.</p>
<p>Il sì di Palazzo Madama ha sancito il primo passo parlamentare per il decreto di correzione dei conti italiani : 25 miliardi di euro per mantenere gli impegni con Bruxelles sul deficit.</p>
<p>A protestare oggi anche i Comuni, che hanno annunciato il proprio parere negativo anche in sede di Conferenza Unificata, come dichiarato dal presidente dell&#8217;Anci, il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, al termine del Consiglio nazionale dell&#8217;Associazione dei Comuni.</p>
<p>«Con le Regioni abbiamo governato insieme una fase, ci sono state differenze in particolare sul federalismo &#8211; ha detto  Chiamparino -, ma le discussioni parallele di oggi e le decisioni assunte creano tutte le condizioni per ricostruire un lavoro unitario».</p>
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		<title>ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E&#8217; FORTE .</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[articoli costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[nomine collegiali]]></category>
		<category><![CDATA[nomine sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il principio che è alla base delle cosiddette &#8220;Quote rosa&#8221;, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia  il principio di pari opportunità. È questa l&#8217;argomentazione con cui il TAR Lecce – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod1.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/03/compravendita-di-beni-prestazione-di-servizi-e-corte-di-giustizia-europea/"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E' FORTE ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod11.jpg" alt="ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E' FORTE ." width="500" height="180" /></a>Il principio che è alla base delle cosiddette &#8220;Quote rosa&#8221;, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia  il principio di pari opportunità. È questa l&#8217;argomentazione con cui il TAR Lecce – Sez. I – con sentenza n. 622/2010 è tornato ancora una volta sulla problematica delle c.d. “quota rosa” negli EE.LL., accogliendo il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza acontro la delibera di nomina del Collegio sindacale di una società partecipata.<span id="more-247"></span></p>
<p>Nello specifico, per il GA ciascun consigliere comunale ha un proprio interesse, differenziato e attuale, a chè le autorità giurisdizionali intervengano per il ripristino della legalità nell&#8217;azione degli organi consiliari, inibendo così anche future violazioni connesse, che ne siano conseguenze o comunque dello stesso genere; perciò, il consigliere comunale, da un lato, non è equiparabile al &#8220;quisque de populo&#8221;, dall’altro lato, agisce per tutelare (o meglio per conservare) il propio &#8220;ius ad officium&#8221;.</p>
<p>Secondo il TAR, in particolare, l’art. 51 Cost. vincola le singole P.A. ed i propri rappresentanti istituzionali, anche a livello locale, ad agire nel rispetto del principio di pari opportunità, al punto che ogni statuizione in cui non si  tenga adeguatamente conto del necessario “riequilibrio di genere” costituirà una violazione di tale obbligo costituzionale. Nell’attuale sistema normativo vige il principio delle pari opportunità nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che compongono l’ordinamento repubblicano ed per ogni tipo di provvedimento – normativo oppure amministrativo – che si intende adottare e nei diversi settori di intervento.</p>
<p>Per il TAR salentino, dunque, in forza dell’art.6, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, un Sindaco, nell’ambito della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di una società in house interamente partecipata dal Comune, deve tener conto del principio delle pari opportunità, riservando una aliquota dei membri da nominare (la quale deve a sua volta formare oggetto di valutazione in concreto, sulla base dei singoli contesti<a href="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod.jpg"></a>) ,al sesso generalmente sottorappresentato, ossia quello femminile.</p>
<p>(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione Prima, Sentenza 24 febbraio 2010, n.622).</p>
<p> </p>
<p>                                                                                                                                                                          Francesca R Giurgola</p>
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