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	<title>GiuridicoBlog &#187; diritto privato</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Privacy sulla produzione dei dati personali avanti al Giudice&#8230;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/10/privacy-sulla-produzione-dei-dati-personali-avanti-al-giudice/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale civile.]]></category>

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		<description><![CDATA[Sulla base dell&#8217;art. 160 del Codice Privacy il quale enuncia : &#8220; La validità, l&#8217;efficacia e l&#8217;utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale&#8221; .
Il Garante privacy ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/10/privacy-sulla-produzione-dei-dati-personali-avanti-al-giudice/"><img class="alignnone size-full wp-image-8" title="Privacy sulla produzione dei dati personali avanti al Giudice..." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/avvocato.jpg" alt="Privacy sulla produzione dei dati personali avanti al Giudice..." width="500" height="180" /></a>Sulla base dell&#8217;art. 160 del Codice Privacy il quale enuncia : &#8220;<strong> La validità, l&#8217;efficacia e l&#8217;utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale</strong>&#8221; .<span id="more-625"></span></p>
<p>Il Garante privacy ha ancora una volta sottolineato che  spetta al Giudice adito , la valutazione della liceità della pubblicazione dei dati personali  giudiziari riguardanti il segnalalnte, nel giudizio in corso tra le parti  avanti al Tribunale civile.<br />
Nella fattispecie concreta , il segnalante ha indicato al Garante l&#8217;ambito di avvenuta produzione dei dati giudiziari che lo riguardavano, &#8221; descrivendo dettagliatamente, nella memoria di costituzione e difesa con domanda riconvenzionale, allegata alla segnalazione, una vicenda giudiziaria penale che lo ha coinvolto quale dipendente del Comune, e depositando agli atti di causa copia integrale della sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti&#8221;.<br />
L&#8217;ambito per l&#8217;appunto era una causa di lavoro dallo stesso segnalante promossa .</p>
<p>Francesca  R  Giurgola.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>&#8220;Prima casa&#8221; : Le pronuncie dell&#8217;Agenzia Delle Entrate.</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[trattamenti fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[
Allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle agevolazioni “prima casa”e all&#8217;applicabilità di queste con riferimento ad alcune fattispecie:
- trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;
- ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/06/prima-casa-le-pronuncie-dellagenzia-delle-entrate/"><img class="aligncenter size-full wp-image-376" style="border: 1px solid black;" title="&quot;Prima casa&quot; : Le pronuncie dell'Agenzia Delle Entrate." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/primacasa2.jpg" alt="primacasa2" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle agevolazioni “prima casa”e all&#8217;applicabilità di queste con riferimento ad alcune fattispecie:</p>
<p>- trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;<br />
- ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;<br />
- alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato e successivo acquisto dell’abitazione principale.</p>
<p>In particolare, con riferimento al secondo quesito, l&#8217;Agenzia ha chiarito che &#8220;<strong>l’agevolazione vada riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore ma perché risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”. L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969&#8243;.</strong></p>
<p>In relazione poi , all&#8217;ultimo quesito, l&#8217;Agenzia ha precisato che <strong>&#8220;non risulti ostativa alla conservazione dell’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione all’acquisto del primo immobile, la circostanza che tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare. Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis) deve essere verificato, infatti, solo nell’ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni “prima casa&#8221;.</strong></p>
<p>(Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Centrale Normativa, Circolare 7 giugno 2010, n.31/E: chiarimenti sulle agevolazioni “prima casa”)</p>
<p>Francesca R Giurgola.</p>
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		<title>COMPRAVENDITA DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA &#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[giurisdizione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Pronunciandosi nuovamente in materia di giurisdizione civile e commerciale, stabilita a norma del Regolamento 44/2001, la Corte di Giustizia ha stabilito che:
1) L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/03/compravendita-di-beni-prestazione-di-servizi-e-corte-di-giustizia-europea/"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="COMPRAVENDITA DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ... " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/beni-immobili-mod1.jpg" alt="COMPRAVENDITA DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ... " width="500" height="180" /></a>Pronunciandosi nuovamente in materia di giurisdizione civile e commerciale, stabilita a norma del Regolamento 44/2001, la Corte di Giustizia ha stabilito che:<span id="more-243"></span></p>
<p>1) L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia immesso acluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, non avendo provveduto egli stesso a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità della merce  e della conformità al contratto, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.</p>
<p>- Nello specifico, la Corte ritiene che &#8220;Se l’acquirente ha fornito tutti o la maggior parte dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce, tale circostanza può favorire la qualifica del contratto come «contratto di prestazione di servizi». Invece, in caso contrario, in assenza di fornitura di materiali da parte dell’acquirente, si dovrebbe piuttosto preferire una qualifica del contratto come «contratto di compravendita di beni»; inoltre &#8220;Se il venditore è responsabile della qualità e della conformità al contratto dei beni da esso prodotti, tale responsabilità deporrà a favore di una qualifica come «contratto di compravendita di beni»&#8221;.</p>
<p>2) L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinarne il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni con la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.</p>
<p>- Secondo la Corte &#8220;Si deve constatare che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente, alla destinazione finale degli stessi risponde meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo regolamento. Tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità. Esso risponde si, all&#8217;obiettivo prossimità, poichè garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato ad avere una conoscenza a tale riguardo.<br />
In particolare è necessario osservare che, in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto. Si aggiunga che, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione questa, che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale&#8221;.</p>
<p>(Corte di Giustizia UE, Sentenza 25 febbraio 2010: Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale –Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 5, punto 1, lett. b) – Competenza in materia contrattuale – Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione – Criteri di distinzione tra “compravendita di beni” e “prestazione di servizi”).</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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		<title>Novità in tema di mantenimento dei figli: l’assegno può subire un aumento per “plausibili” motivi.</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[ La Corte di cassazione, con la sentenza n. 400 del 13 gennaio 2010, ha respinto il ricorso avanzato da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello che lo aveva condannato a versare un assegno più alto alla moglie  per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente fuori sede.
 
Le motivazioni della Corte di legittimità sono riconducibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-129" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/art-assegno-mantenimento-def.jpg" alt="Novità in tema di mantenimento dei figli: l'assegno può subire un aumento per &quot;plausibili&quot; motivi." width="500" height="180" /> La Corte di cassazione, con la sentenza n. 400 del 13 gennaio 2010, ha respinto il ricorso avanzato da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello che lo aveva condannato a versare un assegno più alto alla moglie  per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente fuori sede.<span id="more-127"></span><br />
 <br />
Le motivazioni della Corte di legittimità sono riconducibili alle esigenze del ragazzo che negli anni sono cambiate a tal punto che la somma stabilita in sede di separazione consensuale, all’epoca bimbo di due anni, non era più adeguata ai bisogni del ragazzo.</p>
<p>Nella specie, infatti, il ragazzo era studente universitario fuori sede. Secondo i giudici ermellini, dunque, sussistevano “plausibili” motivi per condannare il padre all’aumento dell’assegno di mantenimento.<br />
I giudici ermellini hanno dunque confermato la decisione di secondo grado ritenendo che i giudici di appello “hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto la maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari e per plausibili ragioni in luogo diverso da quello di residenza”.</p>
<p> V.R.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>OK alla raccomandata informativa&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[art140 cpc]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandata informativa]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte Costituzionale, trattando dell&#8217;argomento relativo alla notifica via posta, questione già dibattitua in precedenza, ha dichiarato  che l’art. 140 cod. proc. civ., è costituzionalmente illeggittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, invece che con il ricevimento della stessa ovvero,  decorsi dieci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/01/ok-alla-raccomandata-informativa/"><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="OK alla raccomandata informativa... " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/raccomandata.jpg" alt="OK alla raccomandata informativa... " width="500" height="180" /></a>La Corte Costituzionale, trattando dell&#8217;argomento relativo alla notifica via posta, questione già dibattitua in precedenza, ha dichiarato  che l’art. 140 cod. proc. civ., è costituzionalmente illeggittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, invece che con il ricevimento della stessa ovvero,  decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.<span id="more-100"></span></p>
<p>Secondo la Corte, infatti: &#8220;Nell’odierno sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – in cui la certezza necessaria alla individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di sveltezza nel completamento del relativo iter e di concretezza delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà importanza, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando posteriormente la ricezione della stessa, da allegare all’atto notificato, ovvero in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627)&#8221;.</p>
<p>Pertanto, &#8220;Dalla disposizione denunciata si evince che, così come interpretata dal diritto vivente,  facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, si ha una violazione dei i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per un non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e gli interssi del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono risultare effettive; e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari tramite posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982&#8243;.</p>
<p>(Corte Costituzionale, Sentenza 14 gennaio 2010, n.3: Notifica &#8211; Perfezionamento per il destinatario).</p>
<p> </p>
<p>                                                                                                              Francesca R  Giurgola</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia.</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[perquisizione domiciliare]]></category>
		<category><![CDATA[violazione domicilio]]></category>

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		<description><![CDATA[ Un ufficiale giudiziario richiede l&#8217;intervento dei Carabinieri a causa del rifiuto del destinatario di una citazione di convalida per sfratto, di aprire il portone di ingresso.I Carabinieri intervenendo  sfondano poi la porta di casa per la ricerca di armi.
La Cassazione si è pronunciata sul potere di perquisizione da parte della polizia giudiziaria giudicando irregolare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/01/la-perquisizione-domiciliare-necessita-di-un-presupposto-oggettivo-la-cassazione-penale-si-pronuncia/"><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/appart.jpg" alt="La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia." width="500" height="180" /></a>Un ufficiale giudiziario richiede l&#8217;intervento dei Carabinieri a causa del rifiuto del destinatario di una citazione di convalida per sfratto, di aprire il portone di ingresso.I Carabinieri intervenendo  sfondano poi la porta di casa per la ricerca di armi.<span id="more-103"></span></p>
<p>La Cassazione si è pronunciata sul potere di perquisizione da parte della polizia giudiziaria giudicando irregolare la stessa, ricordando inoltre che &#8220;l&#8217;art. 41 del R.D. n. 773/1931, richiamato dall&#8217;art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p. , attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di disporre perquisizione &#8220;in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione&#8221; purchè &#8220;abbiano notizia, anche se per indizio, dell&#8217;esistenza &#8230;di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute&#8221;" &#8230; &#8220;tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l&#8217;introdusse nell&#8217;ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell&#8217;agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un  presupposto certo: la notizia, anche se per indizio, dell&#8217;esistenza di armi&#8221;.</p>
<p>La Cassazione ribadisce che la Costituzione della Repubblica tutela la violazione del domicilio privato con garanzia costituzionale per tanto , la sua inviolabilità  costituisce un diritto fondamentale della persona con espresso divieto violarlo con  perquisizione &#8220;se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale&#8221; (art. 14, co. 2, Cost.).</p>
<p>Sebbene dunque , la tutela della non violazione del domicilio  trova dei limiti stabiliti dalla legge al fine  di tutelare i preminenti interessi costituzionalmente protetti come  si evince dalle stesse disposizioni dell&#8217;art 14 Cost , e tenendo conto della forte necessità di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere prontamente ed efficacemente in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) che , per loro stessa natura, espongono a grave pericolo la sicurezza e l&#8217;ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell&#8217;introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell&#8217;inviolabilità del domicilio, collegata strettamente alla libertà personale, impone all&#8217;interprete di provvedere ad una interpretazione rigorosa dell&#8217;art. 41 R.D. cit., cosi che venga bandita qualsiasi iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e venga negata  la perquisizione effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l&#8217;esistenza di un presupposto oggettivo che costituisca &#8220;notizia, anche per indizio&#8221;, il quale, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo ovvero a fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l&#8217;ordinanza n. 332/2001)&#8221;.</p>
<p>Pertanto, ha concluso la Cassazione: &#8220;Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell&#8217;indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico&#8221;.</p>
<p>                                                                                                                                                                       Francesca R Giurgola</p>
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		<title>Azienda Vs Dipendente : sistemi informativi e privacy</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
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		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[ Una dipendente di una s.r.l. si è rivolta al Garante privacy contestando la violazione del trattamento dei propri dati personali, poichè, rientrata in azienda dopo un periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, è venuta a conoscenza del fatto che , durante la sua assenza, sarebbero stati effettuati accessi in maniera assolutamente  indebita  ad alcuni file [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"> <a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/01/azienda-vs-dipendente-sistemi-informativi-e-privacy/"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="Azienda Vs Dipendente : sistemi informativi e privacy " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/privacy.jpg" alt="Azienda Vs Dipendente : sistemi informativi e privacy " width="500" height="180" /></a>Una dipendente di una s.r.l. si è rivolta al Garante privacy contestando la violazione del trattamento dei propri dati personali, poichè, rientrata in azienda dopo un periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, è venuta a conoscenza del fatto che , durante la sua assenza, sarebbero stati effettuati accessi in maniera assolutamente  indebita  ad alcuni file (sia lavorativi che personali) contenuti nel computer dell&#8217;azienda concesso all&#8217;interessata per lo svolgimento del proprio lavoro.<span id="more-86"></span></p>
<p>Il Garante ha in prima battuta rilevato che :<br />
(cito testualmente)</p>
<p>- &#8220;dal complesso degli elementi acquisiti agli atti e dalle dichiarazioni rese (della cui veridicità gli autori possono essere chiamati a rispondere in sede penale ai sensi dell&#8217;art. 168 del Codice) non risulta allo stato provato che la società abbia reso accessibili a terzi non autorizzati dati personali concretamente riferibili alla reclamante, né per quanto concerne i file memorizzati sul disco fisso, né in relazione ai file presenti nella cartella di rete &#8220;XY&#8221;";</p>
<p>- &#8220;al fine di ottimizzare l&#8217;uso dell&#8217;infrastruttura tecnologica all&#8217;interno di un&#8217;azienda, può risultare giustificato rendere accessibili a utenti diversi le singole postazioni di lavoro (nel rispetto delle istruzioni impartite a ciascun incaricato dal titolare del trattamento)&#8221;.</p>
<p>Tuttavia il Garante ha indicato alla società la necessità, nonchè l&#8217;utilità di  &#8220;informare dipendenti (laddove agli stessi sia consentito o  comunque tollerato un uso &#8220;personale&#8221;, e  anche limitato, delle risorse informatiche aziendali) circa le condizioni, le finalità e le modalità con le quali si accede alle cartelle &#8220;personali&#8221; di rete, illustrando in maniera precisa anche le situazioni di &#8220;emergenza&#8221; che giustificherebbero un&#8217;eventuale visibilità a terzi regolarmente autorizzati. Indicazioni queste, che,  potrebbero essere inserite in un pacchetto di regolamenti interni (associandole alle indicazioni generali fornite per l&#8217;uso di tutti i sistemi informativi in dotazione agli incaricati, conformemente a quanto già suggerito, con particolare riferimento all&#8217;utilizzo di internet e della posta elettronica, da questa Autorità con le &#8220;Linee guida per posta elettronica e internet&#8221; del  marzo 2007), cosi da non creare dubbi o equivoci nei destinatari e chiarendo l&#8217;estensione di eventuali legittime aspettative&#8221;.</p>
<p>In particolare, il Garante ha  sostenuto che &#8220;dall&#8217;insieme degli elementi raccolti, non risultano chiare le condizioni di accesso da parte della società (o di suoi incaricati) alle cartelle assegnate ai dipendenti (e per le quali risulti ammesso un uso personale, tale da consentire, almeno in astratto, che nelle medesime siano anche custoditi dati personali degli interessati). Da un lato, in ragione della locuzione utilizzata, che non consente di comprendere univocamente quali siano le condizioni di &#8220;emergenza&#8221; che giustificherebbero l&#8217;accesso da parte di altri incaricati; dall&#8217;altro, la circostanza che tali condizioni (seppur confusamente) sono contenute nel dps (documento che, in ragione della sua destinazione, non forma oggetto di consultazione da parte del personale)&#8221;.</p>
<p>(Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 2 ottobre 2009: strumenti informatici aziendali e privacy del dipendente).</p>
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		<title>Solidarieta&#8217; materiale reciproca tra coniugi anche nella fase di separazione: assegno di mantenimento</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto privato]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[reciproca solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la separazione legale tra i coniugi inizia una fase del rapporto coniugale in cui si verifica una persistenza di alcuni obblighi e diritti inerenti al rapporto matrimoniale. Dall&#8217;assistenza materiale, per citare un esempio, al reciproco rispetto, ma al tempo stesso si verifica una sospensione di altri obblighi quali quelli dell&#8217;assistenza morale, della fedeltà e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2009/11/solidarietamateriale-reciproca-tra-coniugi-anche-nella-fase-di-separazione-assegno-di-mantenimento/"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Solidarieta'materiale reciproca tra coniugi anche nella fase di separazione: assegno di mantenimento" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/divorzio.jpg" alt="divorzio" width="500" height="180" /></a>Con la separazione legale tra i coniugi inizia una fase del rapporto coniugale in cui si verifica una persistenza di alcuni obblighi e diritti inerenti al rapporto matrimoniale. Dall&#8217;assistenza materiale, per citare un esempio, al reciproco rispetto, ma al tempo stesso si verifica una sospensione di altri obblighi quali quelli dell&#8217;assistenza morale, della fedeltà e della coabitazione, divenendo tale rapporto una via di transito verso lo scioglimento del vincolo stesso.<span id="more-35"></span> <br />
 Tuttavia permane il reciproco dovere di assistere materialmente, attraverso la collaborazione e &#8220;fornitura&#8221; di ogni genere di servizio equiparato all&#8217;assistenzanza, l&#8217;ex coniuge che si trovi in una situazione di disagio economico rispetto all&#8217;altro, cosi  da generare evidenti differenze tra il tenore di vita goduto durante il matrimonio e quello post separazione .</p>
<p>L&#8217;art 156 c.c. disciplina gli effetti  della separazione  stabilendo che il giudice, &#8220;pronunziando la separazione stabilisce a vantaggiodel coniuge cui non sia addebitabile la separazione il  diritto  di ricevere dall&#8217;altro coniuge quanto  e` necessario   al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri&#8221;.<br />
 <br />
Pertanto il dovere di assistenza si esplica nel sussidio fornito dal coniuge  con maggiore capacità contributiva al fine di mantenere il medesimo tenore di vita pre separazione edevitare che si manifestino notevoli disuguadlianze economiche.</p>
<p>Ed è con l&#8217;assegno di mantenimento che viene garantita tale assistenza materiale..<br />
 <br />
Il primo presupposto fondamentale, per la concessione a favore di uno dei coniugi dell&#8217;assegno di mantenimento, è la mancanza di addebito della separazione a carico del coniuge avente diritto.<br />
 <br />
Secondo punto fondamentale è l’inadeguatezza del reddito di uno dei coniugi; ossia quando i redditi propri di un coniuge non sono adeguati a garantirgli il mantenimento del regime di vita goduto durate il rapporto matrimoniale, sempre che non gli venga  addebitata la separazione, costui può ottenere la concessione dell&#8217;assegno.</p>
<p>Il termine “reddito”, come ha dichiarato la giurisprudenza, va inteso in senso ampio, con riferimento non solo ai frutti della capacità lavorativa, ma intendendo anche l&#8217;insieme dei beni di cui ne sia titolare il coniuge, nonchè qualsiasi forma di bene che generi una utilità suscettibile di valutazione economica.<br />
 <br />
 L’assegno non deve mai essere interpretato e considerato come una sorta di rendita perpetua, dovuta per il solo fatto della separazione.Infatti la concessione dello stesso si basa su una situazione &#8220;reale &#8221; di squilibrio dovuto ad incapacità produttiva di uno dei coniugi e  non prevede assolutamente il comportamenento in ogni caso &#8220;passivo&#8221; del richiedente.<br />
 Pertanto bisognerà valutare anche le attitudini lavorative e professionali  del coniuge più debole, in relazione ad ogni fattore individuale, e nel contesto ambientale e sociale in cui si trovi a svolgere una qualsiasi attività lavorativa  (Cass. 1366611999) </p>
<p>E&#8217; doveroso precisare che quando si fa riferimento al tenore di vita goduto durante la relazione matrimoniale,si intende,un criterio di orientamento cui tendere per evitare posizioni di disomogeneità dopo la separazione.</p>
<p> Perchè la richiesta  dell’assegno di mantenimento , sia idonea, deve essere munita dei relativi presupposti necessari. .<br />
Inoltre, l’ultimo comma nell&#8217;art. 155 c.c. stabilisce che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.<br />
 <br />
L&#8217;entità dell&#8217;assegno di mantenimento, è determinata, , anche in relazione alle circostanze.<br />
L&#8217;espressione “circostanze”cosi come precisato dalla Giurisprudenza, è riferita unicamente ai fatti di ordine economico che possano pregiudicare in qualche modo l&#8217;entità dell&#8217;assegno, compreso ogni altro fatto economico, suscettibile di variazione delle condizioni economiche delle parti,diverso dal reddito dell&#8217;onerato, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti (Cass. 7630/1997).           <br />
 <br />
Spetta alla giurisprudenza il compito di individuare quali fatti di natura economica,  rientrino nelle circostanze idonee ad influire sull’entità dell’assegno di mantenimento. <br />
 <br />
Il codice civile in relazione alla natura &#8221; assistenzialistica&#8221; dell&#8217;assegno , stabilisce che, i provvedimenti dettati dal giudice in sede di separazione, possono essere revocati o modificati dal giudice in presenza di giustificati motivi e, l’istanza di parte, per ciò che attiene il profilo procedurale. </p>
<p>Cosi disponendo il codice intende tutelare l&#8217;effettività del principio di solidarietà materiale reciproca tra coniugi che deve permanere anche nella fase di separazione, in modo tale che l&#8217;equilibrio economico venga rispettato anche quando sopraggiungano nuove  circostanze idonee ad incidere su di esso, attraverso un nuovo intervento “riequilibratore” del giudice.<br />
 <br />
Le oggettive circostanze del mutamento delle condizioni economiche richiedono il necessario accompagnamento dell&#8217;istanza di parte, per indurre il giudice nell&#8217;esercizio di revoca o modifica dei provvedimenti ex art. 156 c. c., non essendo esse stesse suffiecienti.</p>
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