“Prima casa” : Le pronuncie dell’Agenzia Delle Entrate.
Allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle agevolazioni “prima casa”e all’applicabilità di queste con riferimento ad alcune fattispecie:
- trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;
- ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni “prima casa”;
- alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato e successivo acquisto dell’abitazione principale.
In particolare, con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia ha chiarito che “l’agevolazione vada riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore ma perché risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”. L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969″.
In relazione poi , all’ultimo quesito, l’Agenzia ha precisato che “non risulti ostativa alla conservazione dell’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione all’acquisto del primo immobile, la circostanza che tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare. Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis) deve essere verificato, infatti, solo nell’ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni “prima casa”.
(Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, Circolare 7 giugno 2010, n.31/E: chiarimenti sulle agevolazioni “prima casa”)
Francesca R Giurgola.
COMPRAVENDITA DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA …
Pronunciandosi nuovamente in materia di giurisdizione civile e commerciale, stabilita a norma del Regolamento 44/2001, la Corte di Giustizia ha stabilito che:
Novità in tema di mantenimento dei figli: l’assegno può subire un aumento per “plausibili” motivi.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 400 del 13 gennaio 2010, ha respinto il ricorso avanzato da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello che lo aveva condannato a versare un assegno più alto alla moglie per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente fuori sede.
OK alla raccomandata informativa…
La Corte Costituzionale, trattando dell’argomento relativo alla notifica via posta, questione già dibattitua in precedenza, ha dichiarato che l’art. 140 cod. proc. civ., è costituzionalmente illeggittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, invece che con il ricevimento della stessa ovvero, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia.
Un ufficiale giudiziario richiede l’intervento dei Carabinieri a causa del rifiuto del destinatario di una citazione di convalida per sfratto, di aprire il portone di ingresso.I Carabinieri intervenendo sfondano poi la porta di casa per la ricerca di armi.
Azienda Vs Dipendente : sistemi informativi e privacy
Una dipendente di una s.r.l. si è rivolta al Garante privacy contestando la violazione del trattamento dei propri dati personali, poichè, rientrata in azienda dopo un periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, è venuta a conoscenza del fatto che , durante la sua assenza, sarebbero stati effettuati accessi in maniera assolutamente indebita ad alcuni file (sia lavorativi che personali) contenuti nel computer dell’azienda concesso all’interessata per lo svolgimento del proprio lavoro.
Solidarieta’ materiale reciproca tra coniugi anche nella fase di separazione: assegno di mantenimento
Con la separazione legale tra i coniugi inizia una fase del rapporto coniugale in cui si verifica una persistenza di alcuni obblighi e diritti inerenti al rapporto matrimoniale. Dall’assistenza materiale, per citare un esempio, al reciproco rispetto, ma al tempo stesso si verifica una sospensione di altri obblighi quali quelli dell’assistenza morale, della fedeltà e della coabitazione, divenendo tale rapporto una via di transito verso lo scioglimento del vincolo stesso.



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