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	<title>GiuridicoBlog &#187; diritto amministrativo</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
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		<description><![CDATA[Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie
Parità delle armi davanti al Tar
Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice
C
on l&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; troverà un&#8217;attuazione più completa. Fino a oggi l&#8217;amministrazione che ha emanato l&#8217;atto impugnato si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Parità delle armi davanti al Tar</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Più garanzie anche per i motivi sollevati d&#8217;ufficio dal giudice</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">C</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">on l&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; troverà un&#8217;attuazione più completa. Fino a oggi l&#8217;amministrazione che ha emanato l&#8217;atto impugnato si trova in una posizione di vantaggio rispetto al ricor-rente. Infatti, i termini pro-cessuali ordinari per il de-posito dei documenti e delle memorie sono eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d&#8217;appello al Consiglio di Stato. In questo modo però il contraddittorio tra le parti non è assicurato in modo paritario. Questo perché, per prassi, l&#8217;amministrazione si costituisce in giudizio subi-to dopo aver ricevuto la no-tifica del ricorso con un atto formale brevissimo. Que-st&#8217;ultimo serve soprattutto per ricevere la comunica-zione, da parte della cancel-leria, della fissazione dell&#8217;u-dienza di discussione,in ge-nere dopo un periodo di tempo di vari mesi o anche più. La difesa vera e propria viene poi presentata l&#8217;ultimo giorno utile. In questo mo-do, il ricorrente non può più ribattere per iscritto alle tesi avversarie. Può farlo solo nel corso della discussione orale davanti al collegio. Ma quest&#8217;ultima è spesso limitata a un breve scambio di battute. La stessa situa-zione si riproduce nel giudi-zio di appello. Anche gli eventuali controinteressati, per esempio l&#8217;impresa che ha vinto una gara d&#8217;appalto contestata, hanno questo vantaggio competitivo. Il Codice innova su questi a-spetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il depo-sito di documenti e memo-rie nel giudizio di primo grado e appello (rispettiva-mente 40 e 30 giorni). Dal-l&#8217;altro, consente alle parti di presentare memorie di re-plica fino a 20 giorni liberi prima dell&#8217;udienza. E a que-sto punto si spiega anche la regola secondo la quale le parti possono discutere in udienza &#8221; sinteticamente&#8221;. Ma anche per le questioni sollevate d&#8217;ufficio dal giudi-ce vi sarà una garanzia in più. Il giudice infatti deve indicarle in udienza (per e-sempio un difetto di giuri-sdizione o la tardività di una notifica) dandone atto a verbale e le parti possono esporre il proprio punto di vista. Se il giudice rileva la questione solo a udienza conclusa, assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie. Un&#8217;altra novità riguarda la fase cautelare. Finora le parti potevano presentare memorie e do-cumenti anche in sede d&#8217;u-dienza di discussione in camera di consiglio. Il Co-dice prevede ora un termine di due giorni liberi per il deposito. Anche per misure cautelari provvisorie ema-nate dal presidente del Tar o di un suo de-legato e che possono essere richieste, nei casi di estrema urgenza, an-cor prima di aver notificato il ricorso, il giudice deve sentire, ove ritenuto neces-sario, anche in via informale le parti. Insomma, il con-traddittorio avanza nel pro-cesso amministrativo, con una riserva. Il Codice non ha potuto modificare la ri-duzione drastica dei termini processuali previsti nel rito speciale in materia di appal-ti: la corsa contro il tempo imposta a imprese e avvoca-ti va contro l&#8217;esigenza di una difesa ben ponderata.</div>
<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/09/piu-garanzie-anche-per-i-motivi-sollevati-dufficio-dal-giudice/"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudice" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/norme11.jpg" alt="Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudice" width="500" height="180" /></a>Il nuovo Codice del processo amministrativo prevede  il principio della &#8220;parità delle armi&#8221; . In questo senso, i termini processuali ordinari per il deposito dei documenti e delle memorie saranno eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d&#8217;appello al Consiglio di Stato. <span id="more-580"></span>Il Codice innova su questi aspetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il deposito di documenti e memorie nel giudizio di primo grado e appello (rispettivamente 40 e 30 giorni). Dall&#8217;altro, consente alle parti di presentare memorie di replica fino a 20 giorni liberi prima dell&#8217;udienza.</p>
<p>Le parti inoltre possono discutere in udienza &#8221; sinteticamente&#8221;.</p>
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		<title>Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia.</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ministeriale]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio .]]></category>
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		<description><![CDATA[
Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .
Secondo il Giudice adito,va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell&#8217;art. 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/pedaggi-autostradali-il-tar-del-lazio-si-pronuncia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-501" style="border: black 1px solid;" title="Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/autostr2.jpg" alt="autostr2" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .<span id="more-500"></span></p>
<p>Secondo il Giudice adito,va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell&#8217;art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle<strong> &#8220;Entrate non fiscali&#8221;</strong> le stazioni di esazione  relativamente alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, le quali si coniugano poi, con le reti autostradali gestite dall&#8217;ANAS.<br />
Atteso dunque che , il pagamento del pedaggio ovvero , l&#8217;aumento dello stesso , previsto dal sopracitato decreto , per essere adeguato alla finalità, di conseguimento delle entrate fiscali, deve perciò assumere il carattere di corrispettivo per l&#8217;utilizzo di una infrastruttura ma non quello di, appunto, misura fiscale; di contro tale carattere,  non sussiste in altre ipotesi che vengono in rilievo nel decreto stesso , che prevedono cioè , il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione della infrastruttura.</p>
<p>Inoltre , per lo stesso Tar, la provincia è ente degli interssi collettivi  dei residenti sul territorio, ed è quindi legittimato all&#8217;impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione : si ritiene sussitente, perciò , legittimazione della Provincia ad impugnare il Decreto Presidente del Consiglio  dei Ministri  del 25 Giugno 2010, in cui come si evidenziano come sopradetto , le le stazioni di esazione relative alle autostradea pedaggio assentite in concessione in tutto il territorio provinciale .</p>
<p><strong>(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis, Ordinanza 29 luglio 2010, n.3545)</strong></p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
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		<title>ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E&#8217; FORTE .</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
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Il principio che è alla base delle cosiddette &#8220;Quote rosa&#8221;, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia  il principio di pari opportunità. È questa l&#8217;argomentazione con cui il TAR Lecce – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod1.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/03/compravendita-di-beni-prestazione-di-servizi-e-corte-di-giustizia-europea/"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E' FORTE ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod11.jpg" alt="ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E' FORTE ." width="500" height="180" /></a>Il principio che è alla base delle cosiddette &#8220;Quote rosa&#8221;, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia  il principio di pari opportunità. È questa l&#8217;argomentazione con cui il TAR Lecce – Sez. I – con sentenza n. 622/2010 è tornato ancora una volta sulla problematica delle c.d. “quota rosa” negli EE.LL., accogliendo il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza acontro la delibera di nomina del Collegio sindacale di una società partecipata.<span id="more-247"></span></p>
<p>Nello specifico, per il GA ciascun consigliere comunale ha un proprio interesse, differenziato e attuale, a chè le autorità giurisdizionali intervengano per il ripristino della legalità nell&#8217;azione degli organi consiliari, inibendo così anche future violazioni connesse, che ne siano conseguenze o comunque dello stesso genere; perciò, il consigliere comunale, da un lato, non è equiparabile al &#8220;quisque de populo&#8221;, dall’altro lato, agisce per tutelare (o meglio per conservare) il propio &#8220;ius ad officium&#8221;.</p>
<p>Secondo il TAR, in particolare, l’art. 51 Cost. vincola le singole P.A. ed i propri rappresentanti istituzionali, anche a livello locale, ad agire nel rispetto del principio di pari opportunità, al punto che ogni statuizione in cui non si  tenga adeguatamente conto del necessario “riequilibrio di genere” costituirà una violazione di tale obbligo costituzionale. Nell’attuale sistema normativo vige il principio delle pari opportunità nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che compongono l’ordinamento repubblicano ed per ogni tipo di provvedimento – normativo oppure amministrativo – che si intende adottare e nei diversi settori di intervento.</p>
<p>Per il TAR salentino, dunque, in forza dell’art.6, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, un Sindaco, nell’ambito della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di una società in house interamente partecipata dal Comune, deve tener conto del principio delle pari opportunità, riservando una aliquota dei membri da nominare (la quale deve a sua volta formare oggetto di valutazione in concreto, sulla base dei singoli contesti<a href="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tar-lecce-mod.jpg"></a>) ,al sesso generalmente sottorappresentato, ossia quello femminile.</p>
<p>(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione Prima, Sentenza 24 febbraio 2010, n.622).</p>
<p> </p>
<p>                                                                                                                                                                          Francesca R Giurgola</p>
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		<title>Più chiare sei norme su dieci</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[montecitorio]]></category>
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		<category><![CDATA[vir]]></category>

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		<description><![CDATA[Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn. Dal bilancio degli ultimi 10 mesi, redatto dal comitato per la legislazione della Camera, s evince che le nuove norme sono, per lo più, all&#8217;insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione. 
Da fine marzo 2009 al termine dello scorso mese il comitato, sotto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="Più chiare sei norme su dieci " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giu.jpg" alt="Più chiare sei norme su dieci " width="500" height="180" /></a>Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn. Dal bilancio degli ultimi 10 mesi, redatto dal comitato per la legislazione della Camera, s evince che le nuove norme sono, per lo più, all&#8217;insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione. <span id="more-172"></span></p>
<p>Da fine marzo 2009 al termine dello scorso mese il comitato, sotto la guida dell&#8217;ex presidente  Lino Duilio (a cui è successo Antonino Lo Presti), ha e-saminato 20 atti legislativi e ha emesso 23 pareri. In 14 casi (ovvero il 61%) sono stati ravvisati contenuti omogenei, che si sono invece rivelati eterogenei ( dunque, complessi) per sette provvedimenti (il 30%). Due atti, infine, son a metà strada, perché scritti in modo abbastanza comprensibile, in altre parole un contenuto &#8220;parzialmente omogeneo&#8221;.</p>
<p>Ciò fa ben sperare che si inizino a a produrre effetti l&#8217;articolo 3 della legge 69/2009, entrata in vigore a inizio luglio dello scorso anno.</p>
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		<title>Per gli incarichi fiduciari serve la laurea</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/01/per-gli-incarichi-fiduciari-serve-la-laurea/</link>
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		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[incarichi fiduciari]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte dei Conti Lombardia chiarisce, con il parere 1001/2009,  la necessità del titolo di laurea ed esperienza lavorativa imposti dalla Riforma Brunetta per il conferimento di incarichi fiduciari negli enti locali.La vexata quaestio riguarda in particolare l&#8217;applicazione anche alle autonomie locali dell&#8217;artico lo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 secondo la versione introdotta dall&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="Per gli incarichi fiduciari serve la laurea" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/laur.jpg" alt="Per gli incarichi fiduciari serve la laurea" width="500" height="180" />La Corte dei Conti Lombardia chiarisce, con il parere 1001/2009,  la necessità del titolo di laurea ed esperienza lavorativa imposti dalla Riforma Brunetta per il conferimento di incarichi fiduciari negli enti locali.<span id="more-94"></span>La vexata quaestio riguarda in particolare l&#8217;applicazione anche alle autonomie locali dell&#8217;artico lo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 secondo la versione introdotta dall&#8217;articolo 40 del Dlgs 150/2009.</p>
<p>Due le tesi contrapposte, da una parte non si ritiene applicabile agli incarichi ex articolo del Dlgs 267/2000 in quanto la riforma non prevede una «espressa modifi cazione» del Testo unico, come richiesto dall&#8217;articolo 1, comma 4. Inoltre, l&#8217;artico lo 74, commi 1 e 2, del Dlgs 150/2009 &#8220;non richiama le disposizioni sulla dirigenza né come norme che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello stato, né come norme di principio e indirizzo per gli enti locali&#8221;.</p>
<p>La seconda tesi, al contrario,  ritieneapplicabile anche gli enti locali il contenuto della riforma in virtù del principio generale di successione delle norme.</p>
<p>La Corte lombarda apre la strada a un&#8217;applicazione anche agli enti locali della riforma. Richiamando gli articoli 88 e 111 del Dlgs 267/2000 osserva che la materia degli incarichi fiduciari debba essere inquadrata in maniera sistematica non soffermandosi sulle norme contenute nel Testo unico ma adeguandosi ai principi generali sulla dirigenza pubblica contenuti proprio nell&#8217;arti colo 19, comma 6.</p>
<p>Dunque l&#8217;aspirante dirigente deve essere in possesso di una «particolare e comprovata qualificazione professionale».</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/01/la-p-a-dovrebbe-risarcire-il-danno-al-privato/</link>
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		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[autotutela]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[privato]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione si pronuncia positivamente su un caso di illegittima pretesa tributaria , in particolare : &#8220;se in linea di principio la PA possa essere tenuta responsabile ai sensi dell&#8217;articolo 2043 C.C. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/01/la-p-a-dovrebbe-risarcire-il-danno-al-privato/"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/pubblica_amministrazione.jpg" alt="La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?" width="500" height="180" /></a>La Cassazione si pronuncia positivamente su un caso di illegittima pretesa tributaria , in particolare : &#8220;se in linea di principio la PA possa essere tenuta responsabile ai sensi dell&#8217;articolo 2043 C.C. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato, o se ciò costituisca violazione di principi fondamentali dell&#8217;ordinamento&#8221;.<span id="more-105"></span></p>
<p>La Cassazione ha ricordato di avere in passato, in consimile casu, affermato che &#8221; può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto privato nella fase di ottenimento dell&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l&#8217;atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ. Sez. I, 23 luglio 2004 n. 13801)&#8221;.</p>
<p>Nella fattispecie in esame l&#8217;ingiustizia del danno viene valutata  sotto un diverso profilo, nel senso che si dovrebbe ritenere sottratto al giudice ordinario il potere di valutare tempi e modalità di esercizio del potere di autotutela. Tuttavia, la risposta alla questione non potrebbe essere diversa, poichè il danno di cui si chiede il risarcimento in verità deriva dal compimento dell&#8217;atto illegittimo, essendo l&#8217;intervento in autotutela l&#8217;unico mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti.</p>
<p>Qualora il provvedimento adottato in condizione di autotela della PA non venga tempestivamente adottato, al punto da esporre il privato a spese legali e d&#8217;altro genere per proporre ricorso e  ottenere per questa via l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, la responsabilità della P.A. sussiste e non può negarsi.</p>
<p>Non si parla, perciò, dell&#8217;ingiustificata interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell&#8217;accertamento del danno che, conseguentemente all&#8217;atto illegittimo , abbia esplicato tutti i suoi effetti, poichè non vi è stato un tempestivo intervento della PA ad evitare, con i mezzi che la legge le attribuisce , il prodursi di simili effetti .</p>
<p>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2010, n.2010: Risarcimento del danno &#8211; Omesso esercizio dell&#8217;autotutela da parte della PA &#8211; Ammissibilità).</p>
<p>                                                                                                                                                                  Francesca R Giurgola</p>
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		<title>SOCIETA&#8217; ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!&#8230; DA OGGI SANZIONI  PER IL TELEMARKETING .</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
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		<description><![CDATA[Con una newsletter, num 332 del 10 Dicembre 2009, il Garante Privacy ribadisce che &#8221; E&#8217; vietato effettuare telefonate commerciali attraverso sistemi che determinano  numerazioni casuali.Ancor più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.&#8221;
Nel provvedimento di divieto l&#8217;Autorità spiega che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi &#8220;dato personale&#8221;, poichè ricollegabile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2009/12/societa-ed-aziende-commerciali-attenzione-da-oggi-sanzioni-per-il-telemarketing/"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="SOCIETA' ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!... DA OGGI SANZIONI  PER IL TELEMARKETING ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/tmkt.jpg" alt="SOCIETA' ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!... DA OGGI SANZIONI  PER IL TELEMARKETING ." width="500" height="180" /></a>Con una newsletter, num 332 del 10 Dicembre 2009, il Garante Privacy ribadisce che &#8221; E&#8217; vietato effettuare telefonate commerciali attraverso sistemi che determinano  numerazioni casuali.Ancor più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.&#8221;<span id="more-64"></span></p>
<p>Nel provvedimento di divieto l&#8217;Autorità spiega che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi &#8220;dato personale&#8221;, poichè ricollegabile, anche indirettamente, a una persona identificata o identificabile.Dalle norme sulla privacy,si evince che , per poter utilizzare anche questo tipo di numerazione a fini commerciali è necessario il previo consenso dell&#8217;interessato; Tanto più quando si &#8221; il chiamante&#8221; intenda utilizzare modalità di contatto con chiamate preregistrate per le quali il consenso è obbligatorio, come già precisato precedentemente dal Garante.</p>
<p>Il garante interviene in tal proposito contro una azienda vinicola, a seguito di lamentele fatte da numerosi cittadini in relazione alla ricezione di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate.<br />
Nella fattispecie , l&#8217;azienda non utilizzava nè in modo diretto e tanto meno attraverso propri call center, numeri scelti da elenchi telefonici, ma a fondamento delle sue comunicazioni commerciali si serviva di un sistema che generava i numeri da contattare attraverso sequenze casuali.Sequenze queste , che  erano elaborate con criteri geografici e i cui numeri non erano abbinati a dati anagrafici.</p>
<p>Accertata l&#8217;illiceità del trattamento, il Garante ha imposto il divieto all&#8217;azienda di usare sistemi che generano sequenze casualicon i numeri di telefono con i quali contattare gli interessati.<br />
La società si vedrà costretta inoltre, a cancellare tutti i dati personali per i quali non risulta documentato il consenso necessario a che si effettui la registrazione della chiamata.</p>
<p>La inosservanza del provvedimento del Garante espone a sanzioni penali (reclusione da tre mesi a due anni) e amministrative (pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro).</p>
<p>                                                                                               Francesca R Giurgola</p>
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