Più garanzie anche per i motivi sollevati d’ufficio dal giudice

settembre 29, 2010 · Archiviato in Senza categoria, diritto amministrativo, riforma · Comment 
Il nuovo codice rivede i termini per il deposito di documenti e memorie
Parità delle armi davanti al Tar
Più garanzie anche per i motivi sollevati d’ufficio dal giudice
C
on l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo il principio della “parità delle armi” troverà un’attuazione più completa. Fino a oggi l’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato si trova in una posizione di vantaggio rispetto al ricor-rente. Infatti, i termini pro-cessuali ordinari per il de-posito dei documenti e delle memorie sono eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d’appello al Consiglio di Stato. In questo modo però il contraddittorio tra le parti non è assicurato in modo paritario. Questo perché, per prassi, l’amministrazione si costituisce in giudizio subi-to dopo aver ricevuto la no-tifica del ricorso con un atto formale brevissimo. Que-st’ultimo serve soprattutto per ricevere la comunica-zione, da parte della cancel-leria, della fissazione dell’u-dienza di discussione,in ge-nere dopo un periodo di tempo di vari mesi o anche più. La difesa vera e propria viene poi presentata l’ultimo giorno utile. In questo mo-do, il ricorrente non può più ribattere per iscritto alle tesi avversarie. Può farlo solo nel corso della discussione orale davanti al collegio. Ma quest’ultima è spesso limitata a un breve scambio di battute. La stessa situa-zione si riproduce nel giudi-zio di appello. Anche gli eventuali controinteressati, per esempio l’impresa che ha vinto una gara d’appalto contestata, hanno questo vantaggio competitivo. Il Codice innova su questi a-spetti. Da un lato, ritocca e unifica i termini per il depo-sito di documenti e memo-rie nel giudizio di primo grado e appello (rispettiva-mente 40 e 30 giorni). Dal-l’altro, consente alle parti di presentare memorie di re-plica fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza. E a que-sto punto si spiega anche la regola secondo la quale le parti possono discutere in udienza ” sinteticamente”. Ma anche per le questioni sollevate d’ufficio dal giudi-ce vi sarà una garanzia in più. Il giudice infatti deve indicarle in udienza (per e-sempio un difetto di giuri-sdizione o la tardività di una notifica) dandone atto a verbale e le parti possono esporre il proprio punto di vista. Se il giudice rileva la questione solo a udienza conclusa, assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie. Un’altra novità riguarda la fase cautelare. Finora le parti potevano presentare memorie e do-cumenti anche in sede d’u-dienza di discussione in camera di consiglio. Il Co-dice prevede ora un termine di due giorni liberi per il deposito. Anche per misure cautelari provvisorie ema-nate dal presidente del Tar o di un suo de-legato e che possono essere richieste, nei casi di estrema urgenza, an-cor prima di aver notificato il ricorso, il giudice deve sentire, ove ritenuto neces-sario, anche in via informale le parti. Insomma, il con-traddittorio avanza nel pro-cesso amministrativo, con una riserva. Il Codice non ha potuto modificare la ri-duzione drastica dei termini processuali previsti nel rito speciale in materia di appal-ti: la corsa contro il tempo imposta a imprese e avvoca-ti va contro l’esigenza di una difesa ben ponderata.

Più garanzie anche per i motivi sollevati d'ufficio dal giudiceIl nuovo Codice del processo amministrativo prevede  il principio della “parità delle armi” . In questo senso, i termini processuali ordinari per il deposito dei documenti e delle memorie saranno eguali per tutte le parti: 20 e 10 giorni nel giudizio innanzi al Tar e 30 e 10 giorni nei giudizio d’appello al Consiglio di Stato.

Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia.

agosto 3, 2010 · Archiviato in Tar, diritto amministrativo · Comment 

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Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .

ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E’ FORTE .

marzo 15, 2010 · Archiviato in diritto amministrativo, enti locali · Comment 

ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E' FORTE .Il principio che è alla base delle cosiddette “Quote rosa”, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia  il principio di pari opportunità. È questa l’argomentazione con cui il TAR Lecce – Sez. I – con sentenza n. 622/2010 è tornato ancora una volta sulla problematica delle c.d. “quota rosa” negli EE.LL., accogliendo il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza acontro la delibera di nomina del Collegio sindacale di una società partecipata.

Più chiare sei norme su dieci

febbraio 18, 2010 · Archiviato in diritto amministrativo, novità legislative · Comment 

Più chiare sei norme su dieci Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn. Dal bilancio degli ultimi 10 mesi, redatto dal comitato per la legislazione della Camera, s evince che le nuove norme sono, per lo più, all’insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione.

Per gli incarichi fiduciari serve la laurea

gennaio 28, 2010 · Archiviato in corte dei conti, diritto amministrativo · Comment 

Per gli incarichi fiduciari serve la laureaLa Corte dei Conti Lombardia chiarisce, con il parere 1001/2009,  la necessità del titolo di laurea ed esperienza lavorativa imposti dalla Riforma Brunetta per il conferimento di incarichi fiduciari negli enti locali.

La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?

gennaio 25, 2010 · Archiviato in diritto amministrativo · Comment 

La P. A. dovrebbe risarcire il danno al privato?La Cassazione si pronuncia positivamente su un caso di illegittima pretesa tributaria , in particolare : “se in linea di principio la PA possa essere tenuta responsabile ai sensi dell’articolo 2043 C.C. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato, o se ciò costituisca violazione di principi fondamentali dell’ordinamento”.

SOCIETA’ ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!… DA OGGI SANZIONI PER IL TELEMARKETING .

dicembre 20, 2009 · Archiviato in diritto amministrativo · Comment 

SOCIETA' ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!... DA OGGI SANZIONI  PER IL TELEMARKETING .Con una newsletter, num 332 del 10 Dicembre 2009, il Garante Privacy ribadisce che ” E’ vietato effettuare telefonate commerciali attraverso sistemi che determinano  numerazioni casuali.Ancor più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.”