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	<title>GiuridicoBlog &#187; diritto al lavoro</title>
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	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
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		<title>Il c.d.&#8221;collegato lavoro&#8221;:l.183/2010</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[art 32]]></category>
		<category><![CDATA[collegato lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[l.183/2010]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 183/2010 denominata &#8220;Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, diammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro  sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro&#8221; è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2011/01/il-c-d-collegato-lavorol-1832010/"><img class="alignnone size-full wp-image-1040" title="Il c.d.&quot;collegato lavoro&quot;:l.183/2010" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/LOGO21.jpg" alt="LOGO2" width="500" height="180" /></a>La <strong>legge 183/2010</strong> denominata &#8220;<em>Deleghe al Governo in materia di<strong> </strong>lavori usuranti<strong>, </strong>di<strong> </strong>riorganizzazione di enti,<strong> </strong>di<strong> </strong>congedi<strong>,</strong> aspettative e permessi, diammortizzatori sociali, di<strong> </strong>servizi per l&#8217;impiego,<strong> </strong>di<strong> </strong>incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro  sommerso e disposizioni in tema<strong> </strong>di lavoro pubblico e di controversie di lavoro</em>&#8221; è definitivamente<strong> entrata in vigore il 24 Novembre</strong>.Il provvedimento ha riformato ambiti rilevanti ed istituti portanti della <strong>displina del diritto lavoro</strong> apportando <strong>modifiche</strong> all&#8217;arbitrato, all&#8217;impugnativa dei licenziamenti e costituendo nuove sanzioni, con un  sistema sanzionatorio più aspro soprattutto per il &#8220;lavoro sommerso&#8221;.</p>
<p><span id="more-1034"></span></p>
<p>Dei 50 articoli di cui si compone la legge 183/2010 riveste straordinaria importanza l&#8217;<strong>art.32</strong>, in tema di <strong>risoluzione del rapporto di lavoro</strong>, rubricato:&#8221;Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato&#8221;. Al primo comma l&#8217;art.32 prevede la sostituzione<strong> </strong>del primo e secondo comma dell&#8217;<strong>art</strong>.<strong>6  l.604/1966</strong> :  &#8220;Il licenziamento deve essere impugnato a  pena  di  decadenza  entro <strong>sessanta giorni</strong> dalla ricezione  della  sua  comunicazione (&#8230;)&#8221;. Inoltre : &#8220;L&#8217;impugnazione e&#8217; inefficace se non e&#8217; seguita, entro  il  successivo termine di <strong>duecentosettanta giorni</strong>, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o  dalla comunicazione  alla controparte della  richiesta  di tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita&#8217; di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso&#8221; ( <strong>termine per l&#8217;impugnazione giudiziale </strong>).Di conseguenza l&#8217;impugnazione giudiziale deve essere effettuata entro 270g e non più, come prima di suddetto provvedimento, secondo il termine di prescrizione quinquennale.</p>
<p>Infine secondo l&#8217;<strong>art.32 com.5</strong>: &#8221; Nei casi di conversione del <strong>contratto a tempo </strong><strong>determinato</strong>, il giudice condanna il datore di lavoro al <strong>risarcimento</strong> del lavoratore stabilendo un&#8217;indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto&#8221; (seguendo i criteri dell&#8217;art.8  l.604/66 prima utilizzati soltanto per la &#8220;tutela obbligatoria&#8221; in caso di licenziamento illegittimo a cui non è applicabile la &#8220;tutela reale&#8221;, art.18  l.300/70).<br />
Eleonora Cordoni</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
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</span></p>
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		<title>Il datore di lavoro  può &#8220;controllare&#8221; il suo subordinato? Il &#8220;si&#8221; della Cassazione penale&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[attività illecite lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione penale]]></category>
		<category><![CDATA[controlli difensivi.]]></category>
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		<description><![CDATA[La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all&#8217;interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini  penali di suddette riprese stabilendo che, all&#8217;interno dello statuto dei lavoratori art. 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/il-datore-di-lavoro-puo-controllare-il-suo-subordinato-il-si-della-cassazione-penale/"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cassazione.jpg" alt="Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…" width="500" height="180" /></a>La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all&#8217;interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini  penali di suddette riprese stabilendo che, all&#8217;interno dello statuto dei lavoratori art. 4 e art. 38 si parla di accordo sindacale a fini di riservatezza degli stessi nello svolgimento della loro attività,  &#8220;<strong>ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.<span id="more-421"></span></strong></p>
<p>La Cassazione dichiara perciò legittimi in sede civile i &#8220;<strong>controlli difensivi &#8220;;</strong> tuttavia perchè si ritenga operabile il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell&#8217;attività svolta dai lavoratori (art. 4  Legge 300/1970), è necessario che il controllo riguardi il lavoro svolto , mentre devono ritenersi estranei all&#8217;ambito di applicazione della norma sopra citata, i controlli utili ai fini di accertamento di attività illecite del suborinato.<br />
Dunque : <strong>la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori&#8221;.<br />
</strong>Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative)<strong>.</strong></p>
<p>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010, n.20722: Videoripresa lavoratore &#8211; Utilizzabilità &#8211; Limiti)</p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
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		<title>Assunzioni c&#8217;è da fare chiarezza</title>
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		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

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		<description><![CDATA[Diverse letture sull&#8217;estensione della norma che vieta le assunzioni in caso di mancato rispetto dei limiti non aiutano a far chiarezza.  Secondo la Corte dei conti l&#8217;istituto è sempre bloccato, secondo l&#8217;Economia no, la sezione del Piemonte sostiene lo stop a prescindere dall&#8217;impatto sulla spesa che invece è determinante per la Ragioneria generale.
 Diverse interpretazioni su mobilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/05/assunzioni-ce-da-fare-chiarezza/"><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="Assunzioni c'è da fare chiarezza" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/assunzioni2.jpg" alt="Assunzioni c'è da fare chiarezza" width="500" height="180" /></a>Diverse letture sull&#8217;estensione della norma che vieta le assunzioni in caso di mancato rispetto dei limiti non aiutano a far chiarezza.  Secondo la Corte dei conti l&#8217;istituto è sempre bloccato, secondo l&#8217;Economia no, la sezione del Piemonte sostiene lo stop a prescindere dall&#8217;impatto sulla spesa che invece è determinante per la Ragioneria generale.<span id="more-294"></span></p>
<p> Diverse interpretazioni su mobilità e utilizzo del personale lasciano aperte molte questioni. Nel caso della mobilità, Corte dei conti e ministero dell&#8217;Economia non si trovano in accordo. Non poter assumere personale a qualsiasi titolo è certamente un limite che rischia di mettere in discussione i servizi erogati ai cittadini, gli operatori rivendicano  il diritto ad assumere tramite mobilità. La Corte dei conti, però, va oltre  un calcolo di &#8220;teste&#8221; sulle assunzioni.</p>
<p>Il mancato rispetto del patto, in questa lettura, non blocca solo le assunzioni, ma qualsiasi incremento della spesa di personale.</p>
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