Diritto d’autore ” versus” RAI ….

giugno 13, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione · Comment 

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La cassazione  si pronuncia negativamente su una questione riguardante il karaoke , nello specifico: se nelle trasmissioni  “Furore ” e “Super Furore” la Rai avesse potuto legittimamente fare uso , secondo lo schema dello stesso karaoke, dei testi di alcuni brani musicali , con riproduzione e diffusione a scorrimento  visuale su uno schermo e su video a beneficio dei telespettatori.

La motivazione della pronuncia risulta essere la seguente.

“Trattandosi di composizioni musicali con parole, le canzoni sono disciplinate sotto il profilo della loro utilizzazione economica dagli articoli da 33 a 37 della legge sul diritto d’autore in ragione dei quali il compositore della musica ed il paroliere sono considerati coautori dell’opera in pari misura (art 34). L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale (rappresentata nella sua integrità di parole e musica) compete al compositore della musica (art 33), salvo ovviamente ripartire i compensi in ragione della quota spettante a ciascuno dei coautori. Fermi questi principi, tuttavia, ciascuno dei coautori può sfruttare ai fini economici separatamente ed indipendentemente la propria opera, e, cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Nel caso di specie, pertanto, il compositore può sfruttare in proprio il solo brano musicale mentre il paroliere può usare le parole della canzone come autonomo testo letterario”.

Secondo la Cassazione, dunque ottenere  da parte di un terzo l’autorizzazione per l’esecuzione e radiodiffusione della canzone in quanto tale non deve ritenersi comprensiva anche dell’autorizzazione per la riproduzione del solo testo letterario della stessa , poichè mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone dsl solo autore della musica, nel secondo caso, deve necessariamente essere rilasciata dall ‘autore del testo.
Mentre tuttavia nel caso specifico è pacifico che i titolari  dei diritti sui brani musicali, hanno autorizzato la esecuzione  nonchè radiodiffusione degli stessi -tramite la mandataria SIAE – resta controverso se sia stata autorizzata anche la produzione del testo delle parole.

L’art. 15 della Legge sul diritto d’autore attribuisce all’autore il diritto esclusivo “di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico” l’opera ; diritto questo, distinto da qello di riproduzione  di cui pure gode lo stesso autore.
La Cassazione ha pertanto rilevato che l’interpretazione della Corte d’appello delle condizioni generali di licenza vigenti tra SIAE e RAI non appare giuridicamente corretta non essendo possibile fare rientrare la riproduzione del testo di una canzone all’interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell’opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all’autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione”.
(Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n.11300).

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti …

aprile 10, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Comment 

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti … ”Il giudice italiano, nell’applicazione dell’art. 600 ter c.p., deve fare riferimento alla nozione di pedopornografia fornita dall’art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI, al fine di rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. Perciò, il materiale pedopornografico previsto dalla norma codicistica come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Com’è evidente, questa è una interpretazione non contra legem, ma secundum legem, perché non fa che restituire alla fatti specie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale”.

Se “rubi” il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato…

febbraio 19, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze · Comment 

Se "rubi" il fascicolo per inchieste giornalistiche non commetti reato...Se non c’è “sottrazione” e la rimozione è momentanea è possibile “prendere in prestito” fascicoli di atti di processi per dimostrare il malfunzionamento dei pubblici uffici e dei tribunali .

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