<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiuridicoBlog &#187; Corte di Cassazione</title>
	<atom:link href="http://www.giuridicoblog.it/category/corte-di-cassazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuridicoblog.it</link>
	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stalking: legittimità costituzionale dell&#8217;art 612bis cod.pen.?</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/11/stalking-legittimita-costituzionale-dellart-612bis-cod-pen/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/11/stalking-legittimita-costituzionale-dellart-612bis-cod-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[art.612bis cod.pen.]]></category>
		<category><![CDATA[d.l.11/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge"Maroni"]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[principio di irretroattività]]></category>
		<category><![CDATA[principio di legalità]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Si torna a parlare di stalking dopo che il 16 Novembre l&#8217;uomo che ha perseguitato per due anni Michelle Hunziker è stato assolto dal Tribunale di Milano per totale infermità mentale, imputabile ad un disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche.

In Italia la regolamentazione dello stalking (dall&#8217;inglese to stalk=seguire) è stata introdotta, con notevole ritardo nell&#8217;ambito europeo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/11/stalking-legittimita-costituzionale-dellart-612bis-cod-pen/"><img class="alignnone size-full wp-image-774" title="Stalking: legittimità costituzionale dell'art 612bis cod.pen.?" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/stalking2.jpg" alt="stalking" width="500" height="180" /></a>Si torna a parlare di stalking dopo che il 16 Novembre l&#8217;uomo che ha perseguitato per due anni Michelle Hunziker è stato assolto dal Tribunale di Milano per totale infermità mentale, imputabile ad un disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche.<br />
<span id="more-767"></span><br />
In Italia la regolamentazione dello <strong>stalking</strong> (dall&#8217;inglese to stalk=seguire) è stata introdotta, con notevole ritardo nell&#8217;ambito europeo, tramite il <strong>decreto</strong> <strong>legge &#8220;Maroni&#8221; n.11 del 2009</strong> rubricato &#8220;Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche&#8217; in tema di atti persecutori&#8221;.</p>
<p>La novità essenziale è stata l&#8217;introduzione dell&#8217;<strong>art. 612bis del cod.pen.</strong> rubricato &#8220;atti persecutori&#8221; che ha dato vita ad una nuova figura di reato: essa consiste in una condotta di molestie o minacce reiterate effettuate con qualunque mezzo (anche per via telematica) in danno ad una vittima, &#8220;causando un grave disagio psichico o determinando un ingiustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere&#8221;.<br />
Pena: la <strong>reclusione</strong> da <strong>sei mesi a quattro anni</strong>, su querela entro 6mesi della persona offesa.</p>
<p>L&#8217;art.612bis del codice penale dunque, nella sua attuale formulazione, può essere considerato sufficiente a tutelare le vittime di stalking? Problemi già sollevati con la<strong> sent.6417</strong>/<strong>2010, sez.V Cass. Pen.</strong>, riemergono attualmente e riportano a galla il dibattito. I punti salienti ruotano attorno alla compatibilità con il <strong>principio di irretroattività </strong>della legge penale vigente in Italia, alla difficoltà di distinguere il delitto tentato da quello consumato e quindi l&#8217;<strong>incompatibilità</strong> dell&#8217;attuale articolo con il <strong>principio di legalità</strong> (precisione e chiarezza normativa ).<br />
Proprio riguardo quest&#8217;ultimo punto sussistono problemi concreti nel distinguere gli &#8220;atti persecutori&#8221; così delineati dall&#8217;art 612bis da altre fattispecie di reato simili come &#8220;la minaccia&#8221;, sollevando il rischio di attuare un regime sanzionatorio completamente diverso e di dilatare eccessivamente la discrezionalità del giudice, avversando il principio di &#8220;riserva di legge&#8221; su cui si instaura uno stato di diritto. Rimane soltanto auspicabile un intervento legislativo lì dove la giurisprudenza correttiva non può fare abbastanza.</p>
<p><span class="titolo-pubblicita">Pubblicit&agrave</span>
<span class="pubblicita" style="height:250px" align="center">
<script language="javascript" src="http://www.clickpoint.it/db/loadsmart.cp?ID=4878&AFF=46940"></script>
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/11/stalking-legittimita-costituzionale-dellart-612bis-cod-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversi mezzi di informazione, diverso trattamento : La Cassazione si pronuncia .</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/10/diversi-mezzi-di-informazione-diverso-trattamento-la-cassazione-si-pronuncia/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/10/diversi-mezzi-di-informazione-diverso-trattamento-la-cassazione-si-pronuncia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina controllo .]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione si pronuncia in merito alla disciplina di controllo nel settore della stampa , stabilendo che il mancato controllo da parte del direttore di testata della stampa non prevede medesimo trattamento nel caso di periodico online, in particolare : &#8220;Allo stato “il sistema” non prevede la punibilità ai sensi dell’art. 57 cp (o di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/10/diversi-mezzi-di-informazione-diverso-trattamento-la-cassazione-si-pronuncia/"><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="Diversi mezzi di informazione, diverso trattamento : La Cassazione si pronuncia ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/martelletto_del_giudice.jpg" alt="Diversi mezzi di informazione, diverso trattamento : La Cassazione si pronuncia ." width="500" height="180" /></a>La Cassazione si pronuncia in merito alla disciplina di controllo nel settore della stampa , stabilendo che il mancato controllo da parte del direttore di testata della stampa non prevede medesimo trattamento nel caso di periodico online, in particolare : &#8220;<strong>Allo stato “il sistema” non prevede la punibilità ai sensi dell’art. 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line </strong>&#8220;.<span id="more-623"></span><br />
Ricordando l&#8217;art 57 C.p.,  il quale punisce &#8220;<strong>il direttore ch colposamente non impedisca che tramite , la pubblicazione sul predetto mezzo  di informazione, siano commessi reati</strong>&#8221; la Cassazione sottolinea che, avendosi nel codice, per altro, una distinzione dei mezzi di informazione tra stampa e  altri mezzi pubblicitari [art 595 c.3c.p.] il sopracitato art.57 si riferisce esplicitamente all&#8217;informazione diffusa tramite  la carta stampata.<br />
Pertanto secondo la Cassazione occorre &#8220;<strong>riconoscere la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa. D’altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell’etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell’altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet&#8221;.</strong><br />
La Cassazione inoltre argomenta operativamente : &#8220;<strong>accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)</strong>&#8220;.</p>
<p>A tal proposito si ricorda<strong> l&#8217;art 14 D.Lsvo9.4.2003 n.70</strong> : &#8221; non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e &#8211; a fortiori &#8211; gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art. 57 cp). Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum. Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.</p>
<p><span style="font-weight: bold">(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Quinta Penale, Sentenza 1 ottobre 2010, n. 35511</span>)</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/10/diversi-mezzi-di-informazione-diverso-trattamento-la-cassazione-si-pronuncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cass21.jpg" alt="Multato chi si rifiuta di dare il documento ad agenti in borghese" width="500" height="180" /></a>La Corte di Cassazione ha deciso che può scattare la multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identità ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un&#8217;auto senza i segni distintivi dell&#8217;Arma. <span id="more-521"></span>I giudici hanno infatti confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., un calabrese di 34 anni rimasto bloccato con la macchina in panne a Cutro (Crotone).</p>
<p>Con l&#8217;aiuto di un trattore l&#8217;automobilista era riuscito a ripartire ma era stato fermato da due carabinieri in borghese allertati da una telefonata anonima che chiedeva aiuto per tirar fuori la macchina dal fango. Alla richiesta di fornire generalità e documenti &#8211; avanzata dai due militi in borghese arrivati sul posto con un&#8217;auto &#8216;civettà &#8211; Domenico rispondeva «io non vi do niente» e fuggiva via a velocità sostenuta.</p>
<p>I giudici hanno deciso &#8211; con la sentenza 31684 &#8211; di convalidare l&#8217;ammenda del Tribunale di Crotone rilevando che i due carabinieri, anche se in borghese, si erano qualificati ed erano intervenuti nell&#8217;ambito del loro servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/multato-chi-si-rifiuta-di-dare-il-documento-ad-agenti-in-borghese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalismo d&#8217;inchiesta: limiti meno rigorosi  sull&#8217;attendibilità della fonte</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo di inchiesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/"><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/inchiesta.jpg" alt="Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonte" width="500" height="180" /></a>Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.<span id="more-523"></span><br />
E&#8217; stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito di un articolo pubblicato in cui sono stati riportati gli esiti di un’indagine condotta sulla malasanità.</p>
<p>La denuncia dello scandalo e la richiesta di intervento delle pubbliche autorità, fatta tramite gli articoli pubblicati, avrebbe integrato, secondo il laboratorio, un reato di diffamazione &#8220;fraudolentemente creato&#8221;.       </p>
<p>Il giornalismo d’inchiesta non è solo un diritto, ma anche un dovere d&#8217;infromazione ai cittadini e in tal senso  deve godere di un’ampia tutela da parte dell’ordinamento, così da comportare, in relazione ai limiti regolatori già individuati dalla Cassazione stessa, una meno rigorosa o comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte.</p>
<p> </p>
<p>Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l&#8217;informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell&#8217;originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».</p>
<p>Alle medesime conclusioni si è giunti anche a livello internazionale con una Risoluzione del Consiglio d’Europa in cui si afferma, tra l’altro, che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale di grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica.</p>
<p>La Cassazione non ha rilevato alcun comportamento doloso dei giornalisti, che rientra nel legittimo diritto di cronaca definire “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’indagine finalizzata a informare, correttamente e compiutamente, i cittadini sul livello di attendibilità dei laboratori d’analisi della Capitale tramite l’uso di un linguaggio ritenuto in sede di merito non oltraggioso, ma in linea con i fatti narrati.</p>
<p>tratto da &#8220;Diritto&amp;Giustizia&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/giornalismo-dinchiesta-limiti-meno-rigorosi-sullattendibilita-della-fonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione .</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[casalinghe]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[
La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :
- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="Risarcimento danno patito dalla casalinga : i nuovi prinicipi elaborati dalla Cassazione ." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/casal.jpg" alt="casal" width="500" height="180" /></a></p>
<p>La cassazione  ha elaborato due principi per quanto attine la materia di  risarcimento del danno della casalinga :</p>
<p>- ex art. 1223 c.c.( con richiamo dal successivo art. 2056) ne consegue che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell&#8217;espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è valutabile come danno emergente  e può essere liquidato <strong>&#8220;pur in via equitativa, anche nell&#8217;ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d&#8217;opera dipendente&#8221; (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);<br />
</strong><br />
- Il criterio di determinazione della misura del reddito previsto<strong> dall&#8217;art.4 della Legge 26 Febbraio 1977 n. 39</strong> ( triplo della pensione sociale ) pur essendo applicabile nei confronti dell&#8217;assicuratore per responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti , può essere utilizzato dal giudice come parametro di riferimento per la valutazione del redddito figurativo della casalinga , nell&#8217;esercizio del suo potere di liquidazione del danno patrimoniale , conseguente all&#8217;invalidita, danno diverso , da quello biologico.  (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).</p>
<p><strong>(Corte di Cassazione &#8211; Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni) </strong></p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/risarcimento-danno-patito-dalla-casalinga-i-nuovi-prinicipi-elaborati-dalla-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediatori : no alla provvigione senza iscrizione all&#8217;albo.</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/mediatori-no-alla-provvigione-senza-iscrizione-allalbo/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/mediatori-no-alla-provvigione-senza-iscrizione-allalbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[art. 73]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Anche i procacciatori di affari, che svolgono l&#8217;attività di intermediazione per la conclusione dell&#8217;affare su incarico di una parte, devono essere iscritti nell&#8217;albo professionale di cui alla l. n. 39/1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione&#8221;.

La Cassazione si è pronunciata su un ricorso che vedeva contrapposto un geometra che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/mediatori-no-alla-provvigione-senza-iscrizione-allalbo/"><img class="size-full wp-image-471 alignnone" style="border: black 1px solid;" title="Mediatori : no alla provvigione senza iscrizione all'albo. " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/media.jpg" alt="media" width="500" height="180" /></a><br />
<strong>&#8220;Anche i procacciatori di affari, che svolgono l&#8217;attività di intermediazione per la conclusione dell&#8217;affare su incarico di una parte, devono essere iscritti nell&#8217;albo professionale di cui alla l. n. 39/1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione&#8221;.<span id="more-470"></span><br />
</strong><br />
La Cassazione si è pronunciata su un ricorso che vedeva contrapposto un geometra che reclamava il rispetto dell&#8217;accordo intercorso con un imprenditore edile, in relazione al quale lo stesso  avrebbe dovuto corrispondere al geometra  il 5% dell&#8217;ammontare dei lavori edili, i quali sarebbero stati eseguiti in un determinato complesso immobiliare dall&#8217;imprenditore in virtù dell&#8217;opera mediatoria del geometra.</p>
<p>Il Tribunale ha ribadito la sussitenza di un contratto atipico di procacciamento d&#8217;affari eha condannato al pagamento di una somma a titolo di provvigione , a favore del geometra  condannava al pagamento a favore del geometra di un importo a titolo di provvigione.<br />
La Corte d&#8217;appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado ritenendoinvece sussistente un contratto di mediazione, nel quale il diritto alla provvigione compete solo casi di iscrizione all&#8217;albo dei mediatori, ma non esistente nel caso di specie.</p>
<p>La Cassazione ha dunque confermato la sentenza di secondo grado.</p>
<p>Motivazioni .</p>
<p>La Cassazione ha citato Decreto Legislativo 59/2010, il quale  ha soppresso il ruolo dei mediatori; tuttavia il predetto Decreto Legislativo non ha efficacia retroattiva e in ogni caso non ha abrogato la Legge 39/1989, anzi le attività disciplinate da quest&#8217;ultima Legge sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, munita  delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari  e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l&#8217;attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).<br />
Il comma sei dell&#8217;articolo 73 statuisce che &#8220;<strong>Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)&#8221;.</strong></p>
<p>Conclude pertanto la Cassazione che <strong>&#8220;in assenza di abrogazione dell&#8217;art. 6 della l. n. 39/1989, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all&#8217;art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d. 19s. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio secondo l&#8217;articolo 73&#8243;</strong>.</p>
<p>Per ciò che attiene alla natura del rapporto di mediazione e di procacciamento di affari, la Cassazione ha aderito all&#8217;orientamento secondo il quale , anche il procacciatore di affari rientra nell&#8217;ambito di applicazione delle Legge 39/1989 , la quale disciplina inoltre, ipotesi atipiche di mediazione.<br />
In ogni caso, &#8220;indipendentemente da quale sia la natura giuridica delle figure, identico è il nucleo essenziale, costituito dall&#8217;attività di mediazione prevista&#8221;.</p>
<p>&#8220;Infatti il codice qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l&#8217;incarico di promuovere la conclusione dell&#8217;affare da una sola delle due parti (cfr. art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l&#8217;incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all&#8217;esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761, c.c.). E&#8217; stato infatti di recente affermato che in tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un&#8217;attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2009, n. 4422). Inoltre, e soprattutto, va osservato che la legge n. 39/1989, art. 2, c. 4, stabilisce che l&#8217;iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l&#8217;attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende&#8221;.</p>
<p>&#8220;Né tale obbligo di iscrizione urta contro la disciplina comunitaria. Infatti, quanto alla compatibilità della disciplina di cui alla n. 39 del 1989 con il Trattato di Roma, si osserva che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee già si è espressa al riguardo ed ha statuito che la direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1967, concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate relative al settore degli affari immobiliari, non impedisce allo Stato membro di riservare determinate attività rilevanti nel settore degli affari immobiliari alle persone autorizzate ad esercitare la professione di agente immobiliare (C. Giust. CE 25 giugno 1992, n. 147). Ne consegue che nella fattispecie, poiché è pacifico che l&#8217;attore non era iscritto nell&#8217;apposito albo per la disciplina della professione di mediatore, poiché la mancanza di tale iscrizione preclude il diritto alla provvigione anche a chi si sia limitato a svolgere attività di intermediazione nella qualità di procacciatore di affari, quindi su mandato di una sola parte, il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse sul punto di quale delle due figure (mediazione tipica o atipica) ricorresse nella fattispecie&#8221;.</p>
<p>La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.</p>
<p><strong>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Terza Civile, Sentenza 8 luglio 2010, n.16147: Provvigione nella mediazione)</strong></p>
<p><strong></strong>Francesca R Giurgola <strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/mediatori-no-alla-provvigione-senza-iscrizione-allalbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molestie tramite e-mail : La Cassazione replica.</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/molestie-tramite-e-mail-la-cassazione-replica/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/molestie-tramite-e-mail-la-cassazione-replica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione penale]]></category>
		<category><![CDATA[molestie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[
Contravvenzione di molestie alle persone con l&#8217;invio,tramite net , di  un messaggio recante apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente della destinataria: sentenza annullata senza rinvio, impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La   motivazione della Corte è di sotto riportata .
&#8220;La avvertita esigenza di espandere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/molestie-tramite-e-mail-la-cassazione-replica/"><img class="size-full wp-image-428 alignnone" style="border: black 1px solid;" title="Molestie tramite e-mail : La Cassazione replica." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/email2.jpg" alt="email2" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Contravvenzione di molestie alle persone con l&#8217;invio,tramite net , di  un messaggio recante apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente della destinataria: sentenza annullata senza rinvio, impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.<br />
La   motivazione della Corte è di sotto riportata .<span id="more-427"></span><br />
&#8220;<strong>La avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal “principio di stretta legalità” e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, Cost. e dall’articolo 1 del Codice Penale </strong>”.<br />
La questione è stata affrontata dal giudice di merito, il quale ha considerato che la tipizzazzione  della condotta incriminata dall&#8217;art.660 c.p.non è tassativamente espressa , ma ad indicazione aperta, essendo questa legata &#8220;<strong>all&#8217;evolversi di mezzi tecnologici disponibili, colla conseguenza che l&#8217;aumento della &#8220;gamma delle opportunità intrusive</strong>&#8220;<strong>, offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell&#8217;ambito delle &#8220;condotte in grado di integrare l&#8217;elemento strutturale della molestia” e del &#8220;corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime&#8221;, restando &#8221; inalterata la ratio della norma incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l&#8217;articolo 660 Codice Penale colla dizione &#8220;telefono&#8221; comprende gli &#8220;altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza”; e, comunque, anche &#8220;la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono&#8221;”</strong>.<br />
Tuttavia , la Cassazione replica attribuendo al giudice l&#8217;erronea applicazione della legge penale .<br />
La quaestio Juris ricade sulla estensione interpretativa circa la norma incriminatrice riguardo a  molestia o disturbo arrecati col mezzo telefonico, ossia se possano essere ricomprese nella fattispecie anche l&#8217;invio di posta elettronica che arrechi fastidio.<br />
Vero è che &#8220;<strong>La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni.</strong> &#8221; , obietta la Cassazione dichiarando poi irrilevanti il richiamo al precedente della molestia citofonica.<br />
Infatti nella comunicazine secondo la modalità di  posta elettronica &#8220;l<strong>&#8216;azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo</strong>&#8220;  e si perfeziona se e quando il destinatario tramite connessione sul net proceda alla lettura del messaggio.<br />
&#8221; <strong>[...] in tutta evidenza è l&#8217;analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario&#8221;</strong> commenta ancora la Cassazione .<br />
Secondo la stessa , essendo perciò,  l&#8217;invio di email equiparata a quello una lettera cartacea, non vi è una interazione tra i soggetti interessati, per cui il turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perchè si possa configuare la fattispecie prevista all&#8217;art 660 cp, ma devono  concorrere ulteriori elementi relativi alla condotta del soggetto attivo( pubblicità del teatro dell&#8217;azione  ovvero utilizzazione telefono come mezzo reato).<br />
&#8220;<strong>[...]E il mezzo telefonico assume rilievo &#8211; ai fini dell&#8217;ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico &#8211; proprio per il carattere i intrusivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l&#8217;apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione). Tutto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale&#8221;, </strong>dichiara la Cassazione.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>(Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale, Sentenza 30 giugno 2010, n.24510: Molestie via posta elettronica &#8211; Esclusione contravvenione)</strong></p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/molestie-tramite-e-mail-la-cassazione-replica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il datore di lavoro  può &#8220;controllare&#8221; il suo subordinato? Il &#8220;si&#8221; della Cassazione penale&#8230;</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/il-datore-di-lavoro-puo-controllare-il-suo-subordinato-il-si-della-cassazione-penale/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/il-datore-di-lavoro-puo-controllare-il-suo-subordinato-il-si-della-cassazione-penale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[attività illecite lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione penale]]></category>
		<category><![CDATA[controlli difensivi.]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all&#8217;interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini  penali di suddette riprese stabilendo che, all&#8217;interno dello statuto dei lavoratori art. 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/07/il-datore-di-lavoro-puo-controllare-il-suo-subordinato-il-si-della-cassazione-penale/"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/cassazione.jpg" alt="Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…" width="500" height="180" /></a>La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all&#8217;interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini  penali di suddette riprese stabilendo che, all&#8217;interno dello statuto dei lavoratori art. 4 e art. 38 si parla di accordo sindacale a fini di riservatezza degli stessi nello svolgimento della loro attività,  &#8220;<strong>ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.<span id="more-421"></span></strong></p>
<p>La Cassazione dichiara perciò legittimi in sede civile i &#8220;<strong>controlli difensivi &#8220;;</strong> tuttavia perchè si ritenga operabile il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell&#8217;attività svolta dai lavoratori (art. 4  Legge 300/1970), è necessario che il controllo riguardi il lavoro svolto , mentre devono ritenersi estranei all&#8217;ambito di applicazione della norma sopra citata, i controlli utili ai fini di accertamento di attività illecite del suborinato.<br />
Dunque : <strong>la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori&#8221;.<br />
</strong>Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative)<strong>.</strong></p>
<p>(Corte di Cassazione &#8211; Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010, n.20722: Videoripresa lavoratore &#8211; Utilizzabilità &#8211; Limiti)</p>
<p><strong>Francesca R Giurgola<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/07/il-datore-di-lavoro-puo-controllare-il-suo-subordinato-il-si-della-cassazione-penale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cassazione Civile ribadisce in materia di S.a.S.</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/la-cassazione-civile-ribadisce-in-materia-di-s-a-s/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/la-cassazione-civile-ribadisce-in-materia-di-s-a-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[accomandante]]></category>
		<category><![CDATA[accomandatario]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione si pronuncia nuovamente in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.
“Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice &#8211; la quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/06/la-cassazione-civile-ribadisce-in-materia-di-s-a-s/"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="La Cassazione Civile ribadisce in materia di S.a.S." src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giuri.jpg" alt="La Cassazione Civile ribadisce in materia di S.a.S." width="500" height="180" /></a>La Cassazione si pronuncia nuovamente in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.<span id="more-415"></span></p>
<p>“<strong>Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice &#8211; la quale è caratterizzata dall&#8217;esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell&#8217;art. 2312 c.c.) &#8211; non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell&#8217;art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società» (Cass., sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754).<br />
</strong><br />
Tuttavia rimane indiscusso in realtà che, «<strong>Per aversi ingerenza dell&#8217;accomandante nell&#8217;amministrazione della società in accomandita semplice, &#8211; vietata dall&#8217;art. 2320 c.c. &#8211; non è sufficiente il compimento, da parte dell&#8217;accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l&#8217;accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta .che è propria del titolare della impresa» (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, n. 172, m. 449940, Cass., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978).<br />
E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand&#8217;anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società”.</strong></p>
<p>La sentenza è integralmente consultabile sul <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=3#">sito  della Cassazione</a>.</p>
<p>(<span style="font-weight: bold">Corte di  Cassazione &#8211; Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13468:  S.a.s. &#8211; Socio accomandante &#8211; Prelievo dalle casse sociali &#8211; Assunzione  della responsabilità illimitata &#8211; Esclusione</span>)</p>
<p>Francesca R Giurgola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/la-cassazione-civile-ribadisce-in-materia-di-s-a-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovelox la Ue non impone controlli</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/autovelox-la-ue-non-impone-controlli/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/autovelox-la-ue-non-impone-controlli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione ha confermato la validità delle multe pur in assenza di controlli per verificarne il tasso di attendibilità ed efficienza delle macchinette autovelox che tanto affliggono i viaggiatori.
Nono essendoci delle regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine non può essere accolto un ricorso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/06/autovelox-la-ue-non-impone-controlli/"><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="Autovelox la Ue non impone controlli " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/autovelox.jpg" alt="Autovelox la Ue non impone controlli " width="500" height="180" /></a>La Cassazione ha confermato la validità delle multe pur in assenza di controlli per verificarne il tasso di attendibilità ed efficienza delle macchinette autovelox che tanto affliggono i viaggiatori.<span id="more-386"></span></p>
<p>Nono essendoci delle regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine non può essere accolto un ricorso in tal senso.</p>
<p>La sentenza 14284/2010 della Corte di cassazione dunque non può che confermare  la validità alle multe, per superamento dei limiti di veloci-à, fatte dagli autovelox non sottoposti a controlli periodici .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/06/autovelox-la-ue-non-impone-controlli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

