Sicurezza degli impianti nucleari

dicembre 6, 2011 · Archiviato in produzione normativa 

nucleare

Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n.185 attua la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicrezza degli impianti nucleari.

Tale direttuva, nel rispetto degli art.31 e 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, si pone come obiettivi quello di stabilire un quadro comunitario per mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione e di assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione “dai pericoli delle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari”.

La direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza -rilasciata ai sensi dell’art.3- considerandosi per impianto nucleare(secondo l’art.4) un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, una centrale nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti nucleari di cui alla lettera a).

Gli Stati devono, secondo l‘art.4,adottare i requisiti nazionali di sicurezza nucleare, predisporre un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza, predisporre un sistema di sicurezza nucleare.Per fare ciò viene istuita una Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi , la quale inoltre deve essere funzionalmente separata da ogni altro organismo organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare(compresa anche la produzione di energia nucleare). L‘art.6 rubricato” Titolari delle licenze” stabilisce che la responsabilità per la sicurezza degli impianti nucleari non possa essere delegata ma debba restare a capo dei titolari delle licenze.I titolari delle licenze sono inoltre sottoposti alla supervisione dell’autorità di regolamentazione competente, sono sottoposti a controlli periodici e a migliorie costanti-nella misura ragionevolmente possibile.

Eleonora Cordoni

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