Statuto delle imprese (Parte III)
Nella presente legge vengono definiti il concetto di impresa femminile- la cui maggioranza della quote sia nella titolarità di donne ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e imprese individuali gestite da donne- e il concetto di impresa giovanile- la cui maggioranza della quote è nella titolarità di soggetti con età inferiore ai trentacinque anni ovvero l’ impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni.
Statuto delle imprese (ParteII)
I principi generali della presente legge si formano principalemte intorno alla :
- libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea;
- il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
- la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
- il diritto delle imprese a godere nell’ accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità.
Statuto delle imprese (Parte I)
E’ stata definitivamente approvata dal Senato il 20 Ottobre(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle “Norme per la tutela della libertà d’impresa; Statuto delle imprese”.
Art.140 bis codice del consumo:l’azione di classe

L’art.140 bis del codice del consumo-ispirato al modello angolsassone della class action solo in parte-così come modificato dalla legge n.99/2009prevede il diritto all’azione di classe (azione collettiva risarcitoria)per la protezione e tutela non di diritti superindividuali ma diritti ndividuali dei singoli consumatori(nonostante la formulazione dell’articolo sia incerta).
L’acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(ParteII)
Secondo l‘art.6 “Autorizzazione alla utilizzazione”:”L’autorizzazione e’ rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
L’acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(Parte I)
Con il d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 si è data attuazione alla direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
L’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore risale al 1933
Ebbene si, è la legge n.1578 del 1933 che da 78 anni regola l’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore(che sono considerate secondo l’art.2 di tale legge professioni distinte e”per esercitarle cumulativamente è necessaria l’iscrizione in entrambi gli albi professionali;non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori”),rimanendo in piedi anche di fronte all’avanzare del tempo e la nascita di identità-come l’Unione Europea- che in quegli anni potevano essere solo un lontano miraggio.








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