Pedaggi autostradali: il Tar del Lazio si pronuncia.

agosto 3, 2010 · Archiviato in Tar, diritto amministrativo 

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Il TAR  del Lazio ha sospeso con una ordinanza i provvedimenti impugnati in relazione alla introduzione dei pedaggi autosradali nella provincia del di Roma .

Secondo il Giudice adito,va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali” le stazioni di esazione  relativamente alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, le quali si coniugano poi, con le reti autostradali gestite dall’ANAS.
Atteso dunque che , il pagamento del pedaggio ovvero , l’aumento dello stesso , previsto dal sopracitato decreto , per essere adeguato alla finalità, di conseguimento delle entrate fiscali, deve perciò assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura ma non quello di, appunto, misura fiscale; di contro tale carattere,  non sussiste in altre ipotesi che vengono in rilievo nel decreto stesso , che prevedono cioè , il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione della infrastruttura.

Inoltre , per lo stesso Tar, la provincia è ente degli interssi collettivi  dei residenti sul territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione : si ritiene sussitente, perciò , legittimazione della Provincia ad impugnare il Decreto Presidente del Consiglio  dei Ministri  del 25 Giugno 2010, in cui come si evidenziano come sopradetto , le le stazioni di esazione relative alle autostradea pedaggio assentite in concessione in tutto il territorio provinciale .

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, Ordinanza 29 luglio 2010, n.3545)

Francesca R Giurgola

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