Giornalismo d’inchiesta: limiti meno rigorosi sull’attendibilità della fonte

agosto 26, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione 

Giornalismo d'inchiesta: limiti meno rigorosi  sull'attendibilità della fonteLe limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, in questo senso la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.
E’ stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano,  a seguito di un articolo pubblicato in cui sono stati riportati gli esiti di un’indagine condotta sulla malasanità.

La denuncia dello scandalo e la richiesta di intervento delle pubbliche autorità, fatta tramite gli articoli pubblicati, avrebbe integrato, secondo il laboratorio, un reato di diffamazione “fraudolentemente creato”.       

Il giornalismo d’inchiesta non è solo un diritto, ma anche un dovere d’infromazione ai cittadini e in tal senso  deve godere di un’ampia tutela da parte dell’ordinamento, così da comportare, in relazione ai limiti regolatori già individuati dalla Cassazione stessa, una meno rigorosa o comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte.

 

Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».

Alle medesime conclusioni si è giunti anche a livello internazionale con una Risoluzione del Consiglio d’Europa in cui si afferma, tra l’altro, che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale di grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica.

La Cassazione non ha rilevato alcun comportamento doloso dei giornalisti, che rientra nel legittimo diritto di cronaca definire “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’indagine finalizzata a informare, correttamente e compiutamente, i cittadini sul livello di attendibilità dei laboratori d’analisi della Capitale tramite l’uso di un linguaggio ritenuto in sede di merito non oltraggioso, ma in linea con i fatti narrati.

tratto da “Diritto&Giustizia”

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