Molestie tramite e-mail : La Cassazione replica.
Contravvenzione di molestie alle persone con l’invio,tramite net , di un messaggio recante apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente della destinataria: sentenza annullata senza rinvio, impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La motivazione della Corte è di sotto riportata .
“La avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal “principio di stretta legalità” e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, Cost. e dall’articolo 1 del Codice Penale ”.
La questione è stata affrontata dal giudice di merito, il quale ha considerato che la tipizzazzione della condotta incriminata dall’art.660 c.p.non è tassativamente espressa , ma ad indicazione aperta, essendo questa legata “all’evolversi di mezzi tecnologici disponibili, colla conseguenza che l’aumento della “gamma delle opportunità intrusive“, offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell’ambito delle “condotte in grado di integrare l’elemento strutturale della molestia” e del “corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime”, restando ” inalterata la ratio della norma incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l’articolo 660 Codice Penale colla dizione “telefono” comprende gli “altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza”; e, comunque, anche “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono””.
Tuttavia , la Cassazione replica attribuendo al giudice l’erronea applicazione della legge penale .
La quaestio Juris ricade sulla estensione interpretativa circa la norma incriminatrice riguardo a molestia o disturbo arrecati col mezzo telefonico, ossia se possano essere ricomprese nella fattispecie anche l’invio di posta elettronica che arrechi fastidio.
Vero è che “La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni. ” , obietta la Cassazione dichiarando poi irrilevanti il richiamo al precedente della molestia citofonica.
Infatti nella comunicazine secondo la modalità di posta elettronica “l‘azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo“ e si perfeziona se e quando il destinatario tramite connessione sul net proceda alla lettura del messaggio.
” [...] in tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario” commenta ancora la Cassazione .
Secondo la stessa , essendo perciò, l’invio di email equiparata a quello una lettera cartacea, non vi è una interazione tra i soggetti interessati, per cui il turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perchè si possa configuare la fattispecie prevista all’art 660 cp, ma devono concorrere ulteriori elementi relativi alla condotta del soggetto attivo( pubblicità del teatro dell’azione ovvero utilizzazione telefono come mezzo reato).
“[...]E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere i intrusivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione). Tutto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale”, dichiara la Cassazione.
(Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale, Sentenza 30 giugno 2010, n.24510: Molestie via posta elettronica – Esclusione contravvenione)
Francesca R Giurgola
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