Il datore di lavoro può “controllare” il suo subordinato? Il “si” della Cassazione penale…
La Cassazione Penale si pronuncia in merito alle videoriprese effettuate all’interno del posto di lavoro (nello specifico un bar ) dal datore di lavoro , per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera; in particolare , essa si pronuncia sulla utilizzabilità a fini penali di suddette riprese stabilendo che, all’interno dello statuto dei lavoratori art. 4 e art. 38 si parla di accordo sindacale a fini di riservatezza degli stessi nello svolgimento della loro attività, “ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.
La Cassazione dichiara perciò legittimi in sede civile i “controlli difensivi “; tuttavia perchè si ritenga operabile il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività svolta dai lavoratori (art. 4 Legge 300/1970), è necessario che il controllo riguardi il lavoro svolto , mentre devono ritenersi estranei all’ambito di applicazione della norma sopra citata, i controlli utili ai fini di accertamento di attività illecite del suborinato.
Dunque : la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori”.
Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative).
(Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010, n.20722: Videoripresa lavoratore – Utilizzabilità – Limiti)
Francesca R Giurgola
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