Sport ed Alcool : nuove limitazioni approvate dal Consiglio di Stato.

maggio 22, 2010 · Archiviato in Consiglio di Stato 

 Sport ed Alcool : nuove limitazioni approvate dal Consiglio di Stato. Il Sindaco , quale ufficiale del governo, gestisce tra le proprie competenze anche  quelle che, in materia di ordine e sicurezza pubblica , configuarno il potere  di vietare  o limitare la vendita di bevande alcooliche  nello stadio comunale.
Con questo ed altri interessanti principi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la sentenza del T.A.R. Lazio- Roma (Sezione II Ter, n. 602 del 2009).

Il consiglio di Stato ha osservato che , a conferma di tale competenza Sindacale,  si pone la disposizione specifica,dell’art. 5 com 2 Lg. n 287/ 1991, la quale attribuisce al Sindaco  il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcooliche durante manifestazioni sportive, anche per quelle bevande che contengono un tasso alcoolico inferiore al 21% del volume .

Lo stesso consiglio di Stato, però , sottolinea l’illeggittimità, per violazione dell’art. 5 com 2 Lg.25 Agosto 1991 n.287, e difetto di motivazione, di un’ordinanza sindacale emessa ai sensi  dell ‘art 54  lett . b) e d) del D.Lgs n.267/2000 con la quale  viene previsto il divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda alcoolica prescindendo dal suo contenuto alcoolico all’interno dello stesso stadio comunale senza che precedentemente sia stata accertata con relativa istruttoria, una situazione di serio e concreto pericolo per la sicurezza pubblica, tale da rendere giusticabile l’”emissione” di una misura di sicurezza  dalla portata restrittiva cosi ampia.
(Consiglio di Stato – Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 29 aprile 2010, n. 2465).

 

                                                                                                    Francesca R Giurgola

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