Sport ed Alcool : nuove limitazioni approvate dal Consiglio di Stato.
Il Sindaco , quale ufficiale del governo, gestisce tra le proprie competenze anche quelle che, in materia di ordine e sicurezza pubblica , configuarno il potere di vietare o limitare la vendita di bevande alcooliche nello stadio comunale.
Con questo ed altri interessanti principi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la sentenza del T.A.R. Lazio- Roma (Sezione II Ter, n. 602 del 2009).
Il consiglio di Stato ha osservato che , a conferma di tale competenza Sindacale, si pone la disposizione specifica,dell’art. 5 com 2 Lg. n 287/ 1991, la quale attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcooliche durante manifestazioni sportive, anche per quelle bevande che contengono un tasso alcoolico inferiore al 21% del volume .
Lo stesso consiglio di Stato, però , sottolinea l’illeggittimità, per violazione dell’art. 5 com 2 Lg.25 Agosto 1991 n.287, e difetto di motivazione, di un’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell ‘art 54 lett . b) e d) del D.Lgs n.267/2000 con la quale viene previsto il divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda alcoolica prescindendo dal suo contenuto alcoolico all’interno dello stesso stadio comunale senza che precedentemente sia stata accertata con relativa istruttoria, una situazione di serio e concreto pericolo per la sicurezza pubblica, tale da rendere giusticabile l’”emissione” di una misura di sicurezza dalla portata restrittiva cosi ampia.
(Consiglio di Stato – Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 29 aprile 2010, n. 2465).
Francesca R Giurgola
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