“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti …

aprile 10, 2010 · Archiviato in Corte di Cassazione, Sentenze 

“Nozione di pedopornografia” : La Cassazione ne ribadisce i limiti … ”Il giudice italiano, nell’applicazione dell’art. 600 ter c.p., deve fare riferimento alla nozione di pedopornografia fornita dall’art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI, al fine di rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. Perciò, il materiale pedopornografico previsto dalla norma codicistica come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Com’è evidente, questa è una interpretazione non contra legem, ma secundum legem, perché non fa che restituire alla fatti specie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale”.

Quanto di sopra indicato è ciò che ha stabilito la Cassazione la quale, con riferimento al caso di specie ha “giudicato”   poco chiara l’attivita del giudice cautealare, nel definire il concetto di pornografia, ritenendo,  pornografiche, le fotografie che l’indagato ha scattato ai bambini in costume da bagno sulla spiaggia di Ostia in una posa espressamente richiesta dal fotografo con un primo piano sul sedere dei bambini rigorosamente coperto dal costume…

L’ordinanza impugnata non ha dunque ravvisato alcun atteggiamento dei minori tipicamente sessuale come richiamato dall’art. 1 della decisione quadro 2004/68/GAI con esibizione perciò lasciva dei genitali  o regioni pubiche che erano al contrario assolutamente  nascoste alla vista.

Secondo la Cassazione si può comprendere come l’attività del fotografo per altro sconosciuto , di fare scatti in maniera continuativa sui bambini , possa destare negli adulti, genitori soprattutto,  preoccupazione ed allarme; ma sino a quando questi ipotetici “intenti malsani”  restano tali, non si può, enuncia la Cassazione “incriminare il fotografo per produzione di materiale pedopomografico, con l’aggiunta ex lege della carcerazione cautelare. Tutt’al più, ove ne fossero ricorsi concretamente gli estremi, si sarebbe potuta ravvisare la contravvenzione di molestie di cui all’art. 660 c.p. o altro reato minore; ma non certo il gravissimo delitto di pedopomografia di cui al primo comma dell’art. 600 ter c.p., il quale richiede essenzialmente esibizioni o materiali rappresentativi connotati da un’allusione o un richiamo di tipo sessuale.

 Si arriverebbe altrimenti all’assurda conseguenza di punire una condotta priva di ogni implicazione sessuale con una pena più grave (la reclusione da sei a dodici anni, oltre alla multa) di quella comminata per gli atti sessuali con minorenni (la reclusione da cinque a dieci anni).

La Cassazione ha pertanto cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, e ordinato la immediata scarcerazione del ricorrente.

                           

                                                                                                      Francesca R Giurgola

Commenti

Lascia una risposta