ANCHE IN PUGLIA LA RICHIESTA DELLE QUOTE ROSA E’ FORTE .
Il principio che è alla base delle cosiddette “Quote rosa”, prevede che la nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune debba osservare l’art. 51 cost.il quale enuncia il principio di pari opportunità. È questa l’argomentazione con cui il TAR Lecce – Sez. I – con sentenza n. 622/2010 è tornato ancora una volta sulla problematica delle c.d. “quota rosa” negli EE.LL., accogliendo il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza acontro la delibera di nomina del Collegio sindacale di una società partecipata.
Nello specifico, per il GA ciascun consigliere comunale ha un proprio interesse, differenziato e attuale, a chè le autorità giurisdizionali intervengano per il ripristino della legalità nell’azione degli organi consiliari, inibendo così anche future violazioni connesse, che ne siano conseguenze o comunque dello stesso genere; perciò, il consigliere comunale, da un lato, non è equiparabile al “quisque de populo”, dall’altro lato, agisce per tutelare (o meglio per conservare) il propio “ius ad officium”.
Secondo il TAR, in particolare, l’art. 51 Cost. vincola le singole P.A. ed i propri rappresentanti istituzionali, anche a livello locale, ad agire nel rispetto del principio di pari opportunità, al punto che ogni statuizione in cui non si tenga adeguatamente conto del necessario “riequilibrio di genere” costituirà una violazione di tale obbligo costituzionale. Nell’attuale sistema normativo vige il principio delle pari opportunità nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che compongono l’ordinamento repubblicano ed per ogni tipo di provvedimento – normativo oppure amministrativo – che si intende adottare e nei diversi settori di intervento.
Per il TAR salentino, dunque, in forza dell’art.6, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, un Sindaco, nell’ambito della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di una società in house interamente partecipata dal Comune, deve tener conto del principio delle pari opportunità, riservando una aliquota dei membri da nominare (la quale deve a sua volta formare oggetto di valutazione in concreto, sulla base dei singoli contesti) ,al sesso generalmente sottorappresentato, ossia quello femminile.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, Sentenza 24 febbraio 2010, n.622).
Francesca R Giurgola
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