Per mancata autotutela o «abbandono» il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile

febbraio 18, 2010 · Archiviato in novità legislative 

Per mancata autotutela o «abbandono» il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile Se il Fisco, per una ragione o un’altra, costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo del quale sia già stata evidenziata – inutilmente – l’illegittimità e/o l’infondatezza, prima di giungere al ricorso, i danni, arrecati al contribuente (ricorrente), devono essere pagati dall’amministrazione.

La regola che «chi cagiona un danno ad altri deve risarcirlo » vale dunque anche  per l’amministrazione finanziaria.

È questo  l’interessante filone  segnato da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, l’ultima delle quali è la n. 698 del 19 gennaio scorso. La norma di riferimento è l’articolo 2043 del Codice civile secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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