IVA e modelli Intra : La pronuncia dell’ Agenzia Dogane.

febbraio 23, 2010 · Archiviato in decreto legislativo 

IVA e modelli Intra : La pronuncia dell' Agenzia Dogane.L’Agenzia delle Dogane ha esplicato attraverso una nota anticipandone  la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.18 (in vigore dal 20 febbraio 2010 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n.41) di recepimento delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117 che hanno modificato la Direttiva CE 2006/112, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Nello specifico il Decreto Legislativo apporta delle modifiche alle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, cosiddetti Modelli INTRA.
L’Agenzia ricorda che è in corso di pubblicazione anche il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità ed i termini per la loro presentazione.

L’Agenzia ha inoltre ricordato, le novità maggiormente interessanti che  provvedimenti introducono :
“- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale;
- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle suddette condizioni );
- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. In ogni caso, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico (secondo le specifiche di cui all’All. XIII citato in premessa) agli uffici doganalicon competenza territoriale, ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere compilati anche su carta non specificamente predisposta come ad esempio carta  bianca, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. Perciò si intende da questo momento la presentazione cartacea dei Modelli, non più possibile ;
- in un primo momento, la modalità di applicazione può avvenire per via telematica agli uffici doganali, attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà emessa la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate”.

Infine, l’Agenzia ha precisato che “in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione”.

(Agenzia delle Dogane, Circolare 19 febbraio 2010, n.24265: Attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117, relative al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie – Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – MODELLI INTRA).

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