Diritto allo studio, assenze giustificate per corsi ed esami
Anche i lavoratori dipendenti possono usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per il diritto allo studio. Devono però essere iscritti a regolari corsi di studio, compresi i corsi di formazione.
I contratti collettivi prevedono quasi sempre condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto alla disciplina legale (articolo 10 legge n. 300/70) concedendo 150 ore nel triennio.
L’assenza è possibile sia per la frequenza di corsi che per lo svolgimento di esami. Inoltre è contemplato l’esonero da particolari turni di lavoro e dallo straordinario.
Per poter accedere a tali permessi retribuiti, secondo la giurisprudenza prevalente, c’è bisogno della coincidenza tra il tempo di svolgimento delle lezioni e l’orario di lavoro.
Il lavoratore, dopo aver presentato, nel rispetto dei termini previsti dai contratti collettivi, domanda scritta al datore di lavoro, dovrà documentare la partecipazione all’esame o all’evento formativo. In caso di omessa presentazione della documentazione, il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso.
Per la partecipazione ad attività formative professionali, invece, la legge 53/00 assegna il diritto a un monte ore da destinare a tale proposito.
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