Per gli incarichi fiduciari serve la laurea

gennaio 28, 2010 · Archiviato in corte dei conti, diritto amministrativo 

Per gli incarichi fiduciari serve la laureaLa Corte dei Conti Lombardia chiarisce, con il parere 1001/2009,  la necessità del titolo di laurea ed esperienza lavorativa imposti dalla Riforma Brunetta per il conferimento di incarichi fiduciari negli enti locali.La vexata quaestio riguarda in particolare l’applicazione anche alle autonomie locali dell’artico lo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 secondo la versione introdotta dall’articolo 40 del Dlgs 150/2009.

Due le tesi contrapposte, da una parte non si ritiene applicabile agli incarichi ex articolo del Dlgs 267/2000 in quanto la riforma non prevede una «espressa modifi cazione» del Testo unico, come richiesto dall’articolo 1, comma 4. Inoltre, l’artico lo 74, commi 1 e 2, del Dlgs 150/2009 “non richiama le disposizioni sulla dirigenza né come norme che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello stato, né come norme di principio e indirizzo per gli enti locali”.

La seconda tesi, al contrario,  ritieneapplicabile anche gli enti locali il contenuto della riforma in virtù del principio generale di successione delle norme.

La Corte lombarda apre la strada a un’applicazione anche agli enti locali della riforma. Richiamando gli articoli 88 e 111 del Dlgs 267/2000 osserva che la materia degli incarichi fiduciari debba essere inquadrata in maniera sistematica non soffermandosi sulle norme contenute nel Testo unico ma adeguandosi ai principi generali sulla dirigenza pubblica contenuti proprio nell’arti colo 19, comma 6.

Dunque l’aspirante dirigente deve essere in possesso di una «particolare e comprovata qualificazione professionale».

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