OK alla raccomandata informativa…
La Corte Costituzionale, trattando dell’argomento relativo alla notifica via posta, questione già dibattitua in precedenza, ha dichiarato che l’art. 140 cod. proc. civ., è costituzionalmente illeggittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, invece che con il ricevimento della stessa ovvero, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Secondo la Corte, infatti: “Nell’odierno sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – in cui la certezza necessaria alla individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di sveltezza nel completamento del relativo iter e di concretezza delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà importanza, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando posteriormente la ricezione della stessa, da allegare all’atto notificato, ovvero in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627)”.
Pertanto, “Dalla disposizione denunciata si evince che, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, si ha una violazione dei i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per un non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e gli interssi del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono risultare effettive; e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari tramite posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982″.
(Corte Costituzionale, Sentenza 14 gennaio 2010, n.3: Notifica – Perfezionamento per il destinatario).
Francesca R Giurgola
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