La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia.

gennaio 22, 2010 · Archiviato in diritto privato 

 La perquisizione domiciliare necessita di un presupposto oggettivo: la Cassazione Penale si pronuncia.Un ufficiale giudiziario richiede l’intervento dei Carabinieri a causa del rifiuto del destinatario di una citazione di convalida per sfratto, di aprire il portone di ingresso.I Carabinieri intervenendo  sfondano poi la porta di casa per la ricerca di armi.

La Cassazione si è pronunciata sul potere di perquisizione da parte della polizia giudiziaria giudicando irregolare la stessa, ricordando inoltre che “l’art. 41 del R.D. n. 773/1931, richiamato dall’art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p. , attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di disporre perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione” purchè “abbiano notizia, anche se per indizio, dell’esistenza …di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute”" … “tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l’introdusse nell’ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell’agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un  presupposto certo: la notizia, anche se per indizio, dell’esistenza di armi”.

La Cassazione ribadisce che la Costituzione della Repubblica tutela la violazione del domicilio privato con garanzia costituzionale per tanto , la sua inviolabilità  costituisce un diritto fondamentale della persona con espresso divieto violarlo con  perquisizione “se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14, co. 2, Cost.).

Sebbene dunque , la tutela della non violazione del domicilio  trova dei limiti stabiliti dalla legge al fine  di tutelare i preminenti interessi costituzionalmente protetti come  si evince dalle stesse disposizioni dell’art 14 Cost , e tenendo conto della forte necessità di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere prontamente ed efficacemente in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) che , per loro stessa natura, espongono a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell’inviolabilità del domicilio, collegata strettamente alla libertà personale, impone all’interprete di provvedere ad una interpretazione rigorosa dell’art. 41 R.D. cit., cosi che venga bandita qualsiasi iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e venga negata  la perquisizione effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l’esistenza di un presupposto oggettivo che costituisca “notizia, anche per indizio”, il quale, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo ovvero a fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l’ordinanza n. 332/2001)”.

Pertanto, ha concluso la Cassazione: “Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico”.

                                                                                                                                                                       Francesca R Giurgola

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