SOCIETA’ ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!… DA OGGI SANZIONI PER IL TELEMARKETING .

dicembre 20, 2009 · Archiviato in diritto amministrativo 

SOCIETA' ED AZIENDE COMMERCIALI ATTENZIONE!... DA OGGI SANZIONI  PER IL TELEMARKETING .Con una newsletter, num 332 del 10 Dicembre 2009, il Garante Privacy ribadisce che ” E’ vietato effettuare telefonate commerciali attraverso sistemi che determinano  numerazioni casuali.Ancor più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.”

Nel provvedimento di divieto l’Autorità spiega che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi “dato personale”, poichè ricollegabile, anche indirettamente, a una persona identificata o identificabile.Dalle norme sulla privacy,si evince che , per poter utilizzare anche questo tipo di numerazione a fini commerciali è necessario il previo consenso dell’interessato; Tanto più quando si ” il chiamante” intenda utilizzare modalità di contatto con chiamate preregistrate per le quali il consenso è obbligatorio, come già precisato precedentemente dal Garante.

Il garante interviene in tal proposito contro una azienda vinicola, a seguito di lamentele fatte da numerosi cittadini in relazione alla ricezione di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate.
Nella fattispecie , l’azienda non utilizzava nè in modo diretto e tanto meno attraverso propri call center, numeri scelti da elenchi telefonici, ma a fondamento delle sue comunicazioni commerciali si serviva di un sistema che generava i numeri da contattare attraverso sequenze casuali.Sequenze queste , che  erano elaborate con criteri geografici e i cui numeri non erano abbinati a dati anagrafici.

Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha imposto il divieto all’azienda di usare sistemi che generano sequenze casualicon i numeri di telefono con i quali contattare gli interessati.
La società si vedrà costretta inoltre, a cancellare tutti i dati personali per i quali non risulta documentato il consenso necessario a che si effettui la registrazione della chiamata.

La inosservanza del provvedimento del Garante espone a sanzioni penali (reclusione da tre mesi a due anni) e amministrative (pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro).

                                                                                               Francesca R Giurgola

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