La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’imposta sullo scalo turistico di aerei e di unità da diporto
La Corte di Giustizia Europea, su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una lite che vede protagonisti il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna, in merito all’introduzione da parte di quest’ultima di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto, gravante unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, stabilisce che, per poter fare un raffronto della situazione dei contribuenti, occorre considerare le caratteristiche specifiche dell’imposta di cui è causa. Perciò, una disparità di trattamento tra residenti e non costituisce una restrizione alla libera circolazione vietata dall’art. 49 CE qualora non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione, rispetto all’imposta di cui è causa, la quale invece giustifica la disparità di trattamento tra le varie categorie di contribuenti. Quanto detto vale in particolare per l’imposta di cui trattasi nella causa principale. Infatti, come è stato sottolineato dalla Commissione, l’imposta dovuta, è effetto dello scalo degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e delle imbarcazioni da diporto e non invece, in ragione della situazione finanziaria dei contribuenti interessati. Pertanto, indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite, tutte le persone fisiche o giuridiche che fruiscono dei servizi di cui si tratta sono, contrariamente a quanto sostiene la Regione Sardegna, in una situazione oggettivamente paragonabile con riferimento a detta imposta in relazione alle conseguenze per l’ambiente”.
La Corte ha stabilito che
1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso confligge con una norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, in cui tra le disposizioni varie in materia di entrate, vi sono quelle della riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, e quella risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
2) L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che gravi unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite sul territorio stesso .
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 17 novembre 2009: Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE – Aiuti di Stato – Art. 87 CE – Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità).
Francesca Giurgola
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