Solidarieta’ materiale reciproca tra coniugi anche nella fase di separazione: assegno di mantenimento

novembre 26, 2009 · Archiviato in diritto privato 

divorzioCon la separazione legale tra i coniugi inizia una fase del rapporto coniugale in cui si verifica una persistenza di alcuni obblighi e diritti inerenti al rapporto matrimoniale. Dall’assistenza materiale, per citare un esempio, al reciproco rispetto, ma al tempo stesso si verifica una sospensione di altri obblighi quali quelli dell’assistenza morale, della fedeltà e della coabitazione, divenendo tale rapporto una via di transito verso lo scioglimento del vincolo stesso. 
 Tuttavia permane il reciproco dovere di assistere materialmente, attraverso la collaborazione e “fornitura” di ogni genere di servizio equiparato all’assistenzanza, l’ex coniuge che si trovi in una situazione di disagio economico rispetto all’altro, cosi  da generare evidenti differenze tra il tenore di vita goduto durante il matrimonio e quello post separazione .

L’art 156 c.c. disciplina gli effetti  della separazione  stabilendo che il giudice, “pronunziando la separazione stabilisce a vantaggiodel coniuge cui non sia addebitabile la separazione il  diritto  di ricevere dall’altro coniuge quanto  e` necessario   al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
 
Pertanto il dovere di assistenza si esplica nel sussidio fornito dal coniuge  con maggiore capacità contributiva al fine di mantenere il medesimo tenore di vita pre separazione edevitare che si manifestino notevoli disuguadlianze economiche.

Ed è con l’assegno di mantenimento che viene garantita tale assistenza materiale..
 
Il primo presupposto fondamentale, per la concessione a favore di uno dei coniugi dell’assegno di mantenimento, è la mancanza di addebito della separazione a carico del coniuge avente diritto.
 
Secondo punto fondamentale è l’inadeguatezza del reddito di uno dei coniugi; ossia quando i redditi propri di un coniuge non sono adeguati a garantirgli il mantenimento del regime di vita goduto durate il rapporto matrimoniale, sempre che non gli venga  addebitata la separazione, costui può ottenere la concessione dell’assegno.

Il termine “reddito”, come ha dichiarato la giurisprudenza, va inteso in senso ampio, con riferimento non solo ai frutti della capacità lavorativa, ma intendendo anche l’insieme dei beni di cui ne sia titolare il coniuge, nonchè qualsiasi forma di bene che generi una utilità suscettibile di valutazione economica.
 
 L’assegno non deve mai essere interpretato e considerato come una sorta di rendita perpetua, dovuta per il solo fatto della separazione.Infatti la concessione dello stesso si basa su una situazione “reale ” di squilibrio dovuto ad incapacità produttiva di uno dei coniugi e  non prevede assolutamente il comportamenento in ogni caso “passivo” del richiedente.
 Pertanto bisognerà valutare anche le attitudini lavorative e professionali  del coniuge più debole, in relazione ad ogni fattore individuale, e nel contesto ambientale e sociale in cui si trovi a svolgere una qualsiasi attività lavorativa  (Cass. 1366611999) 

E’ doveroso precisare che quando si fa riferimento al tenore di vita goduto durante la relazione matrimoniale,si intende,un criterio di orientamento cui tendere per evitare posizioni di disomogeneità dopo la separazione.

 Perchè la richiesta  dell’assegno di mantenimento , sia idonea, deve essere munita dei relativi presupposti necessari. .
Inoltre, l’ultimo comma nell’art. 155 c.c. stabilisce che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
 
L’entità dell’assegno di mantenimento, è determinata, , anche in relazione alle circostanze.
L’espressione “circostanze”cosi come precisato dalla Giurisprudenza, è riferita unicamente ai fatti di ordine economico che possano pregiudicare in qualche modo l’entità dell’assegno, compreso ogni altro fatto economico, suscettibile di variazione delle condizioni economiche delle parti,diverso dal reddito dell’onerato, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti (Cass. 7630/1997).           
 
Spetta alla giurisprudenza il compito di individuare quali fatti di natura economica,  rientrino nelle circostanze idonee ad influire sull’entità dell’assegno di mantenimento. 
 
Il codice civile in relazione alla natura ” assistenzialistica” dell’assegno , stabilisce che, i provvedimenti dettati dal giudice in sede di separazione, possono essere revocati o modificati dal giudice in presenza di giustificati motivi e, l’istanza di parte, per ciò che attiene il profilo procedurale. 

Cosi disponendo il codice intende tutelare l’effettività del principio di solidarietà materiale reciproca tra coniugi che deve permanere anche nella fase di separazione, in modo tale che l’equilibrio economico venga rispettato anche quando sopraggiungano nuove  circostanze idonee ad incidere su di esso, attraverso un nuovo intervento “riequilibratore” del giudice.
 
Le oggettive circostanze del mutamento delle condizioni economiche richiedono il necessario accompagnamento dell’istanza di parte, per indurre il giudice nell’esercizio di revoca o modifica dei provvedimenti ex art. 156 c. c., non essendo esse stesse suffiecienti.

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