Fissata la durata ragionevole dei processi, due anni per grado poi l’estinzione

novembre 18, 2009 · Archiviato in novità legislative 

avvocatoÈ stato presentato il 12 u.s, da Pld e Lega al Senato lo schema di disegno di legge composto da appena 3 articoli, contenente “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminabile dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

L’articolo 1, apporta modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89 e fissa la “ragionevole durata” dei processi in sei anni complessivi nonchè la possibilità di risarcimento da parte dello Stato qualora il processo ecceda la ragionevole durata.
L’articolo 2, non solo scandisce i termini a partire dai quali  non si potrà più procedere per estinzione del processo stesso, ma indica al contempo la sospensione tassativa dei termini indicati. Viene altresì disposta l’irrevocabilità della sentenza di sospensione, applicandosi a favore del beneficiario il principio del divieto di una secondo giudizio per il medesimo fatto, ex art. 649 del codice di rito. Decorso il tempo atto a prescrivere il processo, dunque, viene impedito qualsiasi altro accertamento nel merito.
Vengono in ultimo elencati determinati casi di non applicabilità del processo breve: la normativa de quo non si applicherebbe, infatti, non solo quando l’imputato abbia già riportato una precedente condanna a pena detentiva da dieci anni in su, ma anche nelle ipotesi  di processi che abbiano avuto ad oggetto delitti, consumati o tentati richiamati nella norma stessa: mafiosi, terroristi, trafficanti di stupefacenti, imputati di associazioni a delinquere, di incendio, di pedopornografia, sequestro di persona, atti persecutori, furto, furto aggravato, recidivi, delinquenti abituali, scippo, furto in abitazione, circonvenzione di persona incapaci ecc.

Valentina Russo

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