Una politica marittima integrata dall’Unione Europea(ParteII)
Sempre nell’ambito del Reg.1255/2011:viene concesso un sostegno finanziario- che nella pratica può essere realizzato tramite sovvenzioni con un tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per azione dell’80%, con contratti di appalto pubblico ed accordi ammnistrativi con il Centro comune di ricerca- per i progetti-anche quelli pilota-, studi ricerche e programmi operatici di cooperazione inclusi i programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione; sensibilizzazione; sorveglianza e accesso pubblico ad un esteso volume di dari.
Una politica marittima integrata dall’Unione Europea (ParteI)
Con il REGOLAMENTO (UE) n.1255/2011 l’Unione Euopea ha istituito un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata(PMI).
Sicurezza degli impianti nucleari
Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n.185 attua la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicrezza degli impianti nucleari.
1968: “Trattato di non proliferazione nucleare”
Il primo Luglio 1968, preso atto della catastrofe che avrebbe potuto investire l’umanità nel caso di un conflitto nucleare e per stornarne il pericolo, venne concluso da Regno Unito, Stati Uniti e Russia il Trattato di non proliferazione nucleare a cui aderirono anche in seguito numerosi Stati del mondo(art.9″Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati).
Statuto delle imprese (Parte III)
Nella presente legge vengono definiti il concetto di impresa femminile- la cui maggioranza della quote sia nella titolarità di donne ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e imprese individuali gestite da donne- e il concetto di impresa giovanile- la cui maggioranza della quote è nella titolarità di soggetti con età inferiore ai trentacinque anni ovvero l’ impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni.
Statuto delle imprese (ParteII)
I principi generali della presente legge si formano principalemte intorno alla :
- libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea;
- il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
- la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
- il diritto delle imprese a godere nell’ accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità.
Statuto delle imprese (Parte I)
E’ stata definitivamente approvata dal Senato il 20 Ottobre(anche se non ancora pubblicata)la proposta di legge sulle “Norme per la tutela della libertà d’impresa; Statuto delle imprese”.
Art.140 bis codice del consumo:l’azione di classe

L’art.140 bis del codice del consumo-ispirato al modello angolsassone della class action solo in parte-così come modificato dalla legge n.99/2009prevede il diritto all’azione di classe (azione collettiva risarcitoria)per la protezione e tutela non di diritti superindividuali ma diritti ndividuali dei singoli consumatori(nonostante la formulazione dell’articolo sia incerta).
L’acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(ParteII)
Secondo l‘art.6 “Autorizzazione alla utilizzazione”:”L’autorizzazione e’ rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
L’acqua minerale naturale: deve possedere dei requisiti per legge(Parte I)
Con il d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 si è data attuazione alla direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.











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